N. 24 ORDINANZA 27 gennaio - 5 marzo 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi da parte delle regioni - Restituzione delle risorse anticipate per i risarcimenti dei danni da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, e/o trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l'erogazione degli indennizzi per danni da vaccinazioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione dei doveri di solidarieta' sociale, del diritto alla salute, dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, del principio del buon andamento, di equilibrio dei bilanci, dell'autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali, della tutela previdenziale del diritto all'assistenza sociale e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di leale collaborazione - Necessita' di richiedere: a) al Ministero della Salute: in merito all'indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, i criteri di quantificazione dello stanziamento annuale per il 2025, i beneficiari delle somme corrisposte; il numero degli indennizzati per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione, il cui pagamento e' di competenza del Ministero, evidenziandone la distribuzione territoriale per singola regione; b) alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: quali regioni e in quali occasioni hanno rappresentato in Conferenza la necessita' di ottenere dallo Stato la restituzione delle anticipazioni erogate a titolo di indennizzo a favore dei soggetti indicati se le risorse anticipate dalle singole regioni per la corresponsione degli indennizzi sono state da queste reperite nell'ambito finanziario del perimetro sanitario; c) alla Regione Puglia: il numero annuo dei soggetti indennizzati ai sensi della legge n. 210 del 1992 relativamente al periodo 2021-2025 e il relativo ammontare degli indennizzi per ogni anno; d) al Ragioniere generale dello Stato: ratio e criteri di quantificazione delle risorse destinate al fondo istituito per gli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati - Necessita' di disporre la convocazione in audizione del Ragioniere generale dello Stato, del direttore generale della Direzione generale della Prevenzione e del direttore generale della Direzione generale delle risorse e del bilancio, nonche' del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Ordinanza istruttoria - Rinvio del giudizio a nuovo ruolo. - Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonche' art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", alla Missione 14 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e alla Missione 15 "Politiche previdenziali"; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 "Tutela della salute", Programma 1.1 "Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure", Azione "Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali"; art. 18. - Costituzione, artt. 2, 3, 5, 32, 38, primo, secondo e quarto comma, 81, sesto comma, 97, 114, 117, commi secondo, lettera o), terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 120. (T-260024) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 11-3-2026)

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