Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati previsti dalla legge - Anticipazione agli aventi
diritto degli indennizzi da parte delle regioni - Restituzione
delle risorse anticipate per i risarcimenti dei danni da
vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, e/o trasferimenti
relativi al fabbisogno annuale per l'erogazione degli indennizzi
per danni da vaccinazioni - Omessa previsione - Ricorso della
Regione Puglia - Lamentata violazione dei doveri di solidarieta'
sociale, del diritto alla salute, dei principi di proporzionalita'
e ragionevolezza, del principio del buon andamento, di equilibrio
dei bilanci, dell'autonomia politica e delle competenze finanziarie
degli enti regionali, della tutela previdenziale del diritto
all'assistenza sociale e dei principi di coordinamento della
finanza pubblica e di leale collaborazione - Necessita' di
richiedere: a) al Ministero della Salute: in merito all'indennizzo
e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, i criteri di quantificazione dello
stanziamento annuale per il 2025, i beneficiari delle somme
corrisposte; il numero degli indennizzati per complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione, il cui pagamento e' di competenza del Ministero,
evidenziandone la distribuzione territoriale per singola regione;
b) alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: quali
regioni e in quali occasioni hanno rappresentato in Conferenza la
necessita' di ottenere dallo Stato la restituzione delle
anticipazioni erogate a titolo di indennizzo a favore dei soggetti
indicati se le risorse anticipate dalle singole regioni per la
corresponsione degli indennizzi sono state da queste reperite
nell'ambito finanziario del perimetro sanitario; c) alla Regione
Puglia: il numero annuo dei soggetti indennizzati ai sensi della
legge n. 210 del 1992 relativamente al periodo 2021-2025 e il
relativo ammontare degli indennizzi per ogni anno; d) al Ragioniere
generale dello Stato: ratio e criteri di quantificazione delle
risorse destinate al fondo istituito per gli oneri sostenuti dalle
regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli
indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati - Necessita' di
disporre la convocazione in audizione del Ragioniere generale dello
Stato, del direttore generale della Direzione generale della
Prevenzione e del direttore generale della Direzione generale delle
risorse e del bilancio, nonche' del Segretario generale della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Ordinanza
istruttoria - Rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, intero testo, nonche' art. 1, commi
da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2,
con particolare riferimento alla Missione 2 "Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali", alla Missione 14 "Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia" e alla Missione 15 "Politiche
previdenziali"; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare
riferimento alla Missione 1 "Tutela della salute", Programma 1.1
"Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria
al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure",
Azione "Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da
trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti
medico legali"; art. 18.
- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 32, 38, primo, secondo e quarto comma,
81, sesto comma, 97, 114, 117, commi secondo, lettera o), terzo,
quarto e sesto, 118, 119 e 120.
(T-260024)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 11-3-2026)
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