Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento di mediazione
finalizzata alle controversie civili e commerciali - Scelta del
difensore - Possibilita', per la parte ammessa al patrocinio, di
avvalersi soltanto di avvocati iscritti nell'apposito elenco
istituito presso il consiglio dell'ordine del luogo ove ha sede
l'organismo di mediazione - Denunciata irragionevole disparita' di
trattamento rispetto alla disciplina dell'accesso al patrocinio a
spese dello Stato nel processo civile nonche' limitazione del
diritto alla difesa - Ius superveniens modificativo della
disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice a quo.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 15-quinquies, comma
3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(T-260028)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 11-3-2026)
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