N. 40 SENTENZA 27 gennaio - 27 marzo 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Immigrazione - Trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dell'immigrato, gia' sottoposto a trattenimento ai fini della sua espulsione, richiedente protezione internazionale - Permanenza del richiedente nel CPR fino alla decisione sulla convalida dell'ulteriore provvedimento (c.d. secondario) di trattenimento eventualmente adottato dal questore - Mancata convalida del provvedimento di trattenimento dalla corte d'appello competente - Possibile adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento "secondario", allorche' ne ricorrano i presupposti - Denunciata violazione del principio della riserva di giurisdizione nella materia della liberta' personale e del principio della inviolabilita' della liberta' personale, anche in riferimento agli obblighi internazionali - Inammissibilita' delle questioni - Necessita' che il legislatore intervenga con sollecitudine a rivedere la disciplina in materia. - Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75. - Costituzione, artt. 3, 11, 13, 24, 111 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 5; Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 3; Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 9; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 6. (T-260040) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 1-4-2026)

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