Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Straniero - Immigrazione - Trattenimento presso un centro di
permanenza per il rimpatrio (CPR) dell'immigrato, gia' sottoposto a
trattenimento ai fini della sua espulsione, richiedente protezione
internazionale - Permanenza del richiedente nel CPR fino alla
decisione sulla convalida dell'ulteriore provvedimento (c.d.
secondario) di trattenimento eventualmente adottato dal questore -
Mancata convalida del provvedimento di trattenimento dalla corte
d'appello competente - Possibile adozione di un nuovo provvedimento
di trattenimento "secondario", allorche' ne ricorrano i presupposti
- Denunciata violazione del principio della riserva di
giurisdizione nella materia della liberta' personale e del
principio della inviolabilita' della liberta' personale, anche in
riferimento agli obblighi internazionali - Inammissibilita' delle
questioni - Necessita' che il legislatore intervenga con
sollecitudine a rivedere la disciplina in materia.
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, comma 2-bis,
introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo
2025, n. 37, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio
2025, n. 75.
- Costituzione, artt. 3, 11, 13, 24, 111 e 117; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
art. 5; Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 3; Patto
internazionale sui diritti civili e politici, art. 9; Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 6.
(T-260040)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 1-4-2026)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.