N. 48 ORDINANZA 12 marzo - 3 aprile 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Condizione per l'ammissione - Commissione di reati puniti, nel massimo, con la pena detentiva non superiore ai quattro anni - Conseguente esclusione dal beneficio dell'autore del reato di spaccio di lieve entita', a seguito dell'innalzamento della pena intervenuto con novella legislativa - Denunciata irragionevolezza e disparita' di trattamento nonche' violazione del principio della finalita' rieducativa delle pene - Questioni gia' decise - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Codice penale, art. 168-bis, primo comma; codice di procedura penale, art. 550, comma 2; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5. - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. (T-260048) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 8-4-2026)

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