N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2026

Ordinanza del 5 marzo 2026 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da I. M. . Processo penale - Impugnazioni - Modifiche normative ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione per i soli interessi civili - Previsione che quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. - Codice di procedura penale, art. 573, comma 1-bis. (26C00091) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 20-5-2026)

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