N. 76
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 marzo 2026
Ordinanza del 5 marzo 2026 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da I. M. .
Processo penale - Impugnazioni - Modifiche normative ad opera del
d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione per i soli interessi civili -
Previsione che quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi
civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se
l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione,
rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che
decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel
processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio
civile.
- Codice di procedura penale, art. 573, comma 1-bis.
(26C00091)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 20-5-2026)
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