N. 77 SENTENZA 23 marzo - 14 maggio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Attuazione della delega per l'efficienza del processo penale - Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze - Asserita inammissibilita' dell'impugnazione quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di PEC errato (costituito da un indirizzo riferibile al giudice competente per l'impugnazione anziche' a quello che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando si tratti di un indirizzo incluso nell'elenco fornito dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) e l'impugnazione sia stata successivamente inoltrata all'indirizzo telematico del giudice competente entro il termine perentorio di proposizione - Denunciata violazione del diritto di difesa, dei principi di eguaglianza-ragionevolezza e del diritto convenzionale di accesso al giudice - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. - Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8. - Costituzione, artt. 3, 24 e 117, primo comma; Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6, paragrafo 1. (T-260077) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 20-5-2026)

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