N. 81 ORDINANZA 18 maggio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di un terzo il quale non e' parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disposizione del codice di rito che non prevede che la persona offesa dal reato la quale ha proposto l'opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. - Richiesta di intervento depositata nella vigenza delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale antecedente all'entrata in vigore della riforma del 12 aprile 2026 - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti dedotti nei giudizi a quo - Inammissibilita' dell'intervento. - Codice di procedura penale, artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5. - Costituzione, artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6, paragrafo 1. (T-260081) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 20-5-2026)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.