Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo civile - Conflitto negativo di competenza - Declaratoria di
incompetenza del giudice originariamente adito (nella specie:
traslazione del procedimento dal giudice di pace al tribunale) -
Preclusione, per il giudice della riassunzione, di elevare
d'ufficio il regolamento di competenza per valore, anche in caso di
declaratoria del primo giudice manifestamente erronea, in ragione
del tenore letterale codicistico e del diritto vivente offerto
dalla giurisprudenza di legittimita' - Denunciata lesione dei
principi di eguaglianza, per irragionevole differenziazione
rispetto a casi identici in ipotesi di conflitto per materia o
territorio inderogabile, del giudice naturale precostituito per
legge, della sua terzieta', imparzialita' e sottoposizione soltanto
alla legge, di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione
giudiziaria, nonche' del diritto di difesa e della riserva di legge
che governa l'imposizione di prestazioni tributarie - Non
fondatezza delle questioni.
- Codice di procedura civile, art. 45.
- Costituzione, artt. 3, 25, 97 e 111.
(T-260092)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 3-6-2026)
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