N. 92 SENTENZA 12 marzo - 28 maggio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Conflitto negativo di competenza - Declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito (nella specie: traslazione del procedimento dal giudice di pace al tribunale) - Preclusione, per il giudice della riassunzione, di elevare d'ufficio il regolamento di competenza per valore, anche in caso di declaratoria del primo giudice manifestamente erronea, in ragione del tenore letterale codicistico e del diritto vivente offerto dalla giurisprudenza di legittimita' - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza, per irragionevole differenziazione rispetto a casi identici in ipotesi di conflitto per materia o territorio inderogabile, del giudice naturale precostituito per legge, della sua terzieta', imparzialita' e sottoposizione soltanto alla legge, di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione giudiziaria, nonche' del diritto di difesa e della riserva di legge che governa l'imposizione di prestazioni tributarie - Non fondatezza delle questioni. - Codice di procedura civile, art. 45. - Costituzione, artt. 3, 25, 97 e 111. (T-260092) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 3-6-2026)

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