N. 87
ORDINANZA (Atto di promovimento)
12 maggio 2026
Ordinanza del 12 maggio 2026 della Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale centrale d'appello, sull'appello proposto da D. M..
Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e contabile
- Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Previsione, nei
casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo del potere
riduttivo - Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con
dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il
potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto
conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il
valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del
pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della
retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta
lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o
dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione
o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il
pregiudizio - Disciplina transitoria che estende tali previsioni
anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, commi
1-bis e 1-octies, come novellati della legge 7 gennaio 2026, n. 1
(Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni
nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei
conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale) in
combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.
(26C00104)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 10-6-2026)
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