N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2026

Ordinanza del 12 gennaio 2026 del Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di G. S.. Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cod. pen.) alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato - Omessa previsione della possibilita' per il giudice di valutare le condizioni economiche dell'imputato, ovvero omessa previsione della gratuita' della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l'onere economico a carico dello Stato anticipatario. - Codice penale, art. 165, quinto comma, in combinato disposto con l'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere). (26C00107) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 10-6-2026)

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