N. 89
ORDINANZA (Atto di promovimento)
12 gennaio 2026
Ordinanza del 12 gennaio 2026 del Tribunale di Trento nel
procedimento penale a carico di G. S..
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione
per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di
maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cod. pen.) alla
partecipazione a specifici percorsi di recupero - Previsione che
gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono
a carico del condannato - Omessa previsione della possibilita' per
il giudice di valutare le condizioni economiche dell'imputato,
ovvero omessa previsione della gratuita' della frequentazione del
relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l'onere
economico a carico dello Stato anticipatario.
- Codice penale, art. 165, quinto comma, in combinato disposto con
l'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni
in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di
genere).
(26C00107)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 10-6-2026)
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