Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio
incidentale di un terzo il quale non e' parte nel giudizio in via
principale avente a oggetto la disposizione che disciplina l'aiuto
al suicidio, stabilendo la non punibilita' di chi agevola
l'esecuzione del proposito dell'altrui suicidio alle condizioni e
modalita' stabilite nella sentenza della Corte costituzionale n.
242 del 2019, tra cui che l'aiuto sia prestato a una persona
"tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale" - Soggetti
legittimati, oltre quelli ex lege - Terzi titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio o titolare di interessi analoghi a
quelli dedotti nel giudizio principale - Necessita' di ammettere
l'interveniente la cui vita sia direttamente coinvolta dagli
effetti della pronuncia della Corte costituzionale - Ammissibilita'
degli intervenienti ad adiuvandum e ad opponendum.
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio
incidentale del soggetto il quale non e' parte nel giudizio in via
principale avente a oggetto la disposizione che disciplina l'aiuto
al suicidio, stabilendo la non punibilita', a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, di chi agevola
l'esecuzione del proposito dell'altrui suicidio, alle condizioni e
modalita' stabilite nella medesima sentenza, tra cui che l'aiuto
sia prestato a una persona "tenuta in vita da trattamenti di
sostegno vitale"- Soggetti legittimati, oltre quelli ex lege -
Intervento di soggetti che non sono titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo immediato e diretto all'oggetto del
giudizio a quo - Inammissibilita' degli interventi.
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio
incidentale dell'erede di un terzo il quale non e' parte nel
giudizio in via principale avente a oggetto la disposizione che
disciplina l'aiuto al suicidio, stabilendo la non punibilita' di
chi agevola l'esecuzione del proposito dell'altrui suicidio alle
condizioni e modalita' stabilite nella sentenza della Corte
costituzionale n. 242 del 2019, tra cui che l'aiuto sia prestato a
una persona "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale" -
Soggetti legittimati, oltre quelli ex lege - Terzi titolari di un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio o titolare di interessi
analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale -
Intrasmissibilita' di un diritto personalissimo - Inammissibilita'
degli eredi intervenienti.
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Memorie depositate dagli
intervenienti ad adiuvandum e ad opponendum in prossimita' della
camera di consiglio che decide sulla ammissibilita' dei medesimi
interventi, svolti da terzi i quali non sono parti nel giudizio in
via principale avente a oggetto la disposizione che disciplina
l'aiuto al suicidio, stabilendo la non punibilita' di chi agevola
l'esecuzione del proposito dell'altrui suicidio alle condizioni e
modalita' stabilite nella sentenza della Corte costituzionale n.
242 del 2019, tra cui che l'aiuto sia prestato a una persona
"tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale" - Applicabilita'
della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, nella parte relativa al rito -
Possibile deposito di sintetiche memorie esclusivamente al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta
regionale e alle parti costituite - Possibile deposito di memorie
integrative da parte di altri soggetti nell'imminenza dell'udienza
pubblica, a condizione che il loro intervento sia gia' stato
ritenuto ammissibile - Inammissibilita' delle memorie depositate in
prossimita' della camera di consiglio che decide sulla
ammissibilita' degli interventi - Assegnazione agli intervenienti
ammessi del termine del 12 giugno 2026 per il deposito di memorie.
- Codice penale, art. 580.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo
comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, art. 8.
(T-260101)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 10-6-2026)
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