Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Esecuzione forzata - Misure di coercizione indiretta - Potere del
giudice dell'esecuzione di determinare, su istanza di parte o
d'ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale, di tali
misure - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di
ragionevolezza e eguaglianza, della liberta' negoziale, garantita
pure in via convenzionale, nonche' del principio, anche europeo, di
effettivita' della tutela giurisdizionale - Non fondatezza delle
questioni, nei sensi di cui in motivazione.
- Codice di procedura civile, art. 614-bis, nel testo anteriore alle
modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 149.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, primo comma, 42, secondo comma, 111
e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 6 e 13; Protocollo
addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1; Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, art. 47.
(T-260109)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 24-6-2026)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.