N. 109 SENTENZA 13 aprile - 18 giugno 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata - Misure di coercizione indiretta - Potere del giudice dell'esecuzione di determinare, su istanza di parte o d'ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale, di tali misure - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e eguaglianza, della liberta' negoziale, garantita pure in via convenzionale, nonche' del principio, anche europeo, di effettivita' della tutela giurisdizionale - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. - Codice di procedura civile, art. 614-bis, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. - Costituzione, artt. 3, 24, 41, primo comma, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 6 e 13; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47. (T-260109) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 24-6-2026)

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