N. 112 ORDINANZA 22 - 23 giugno 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di terzi nel giudizio in via incidentale avente a oggetto norma statale che, in materia di TSO, non prevede che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, ove nominato, non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche a quest'ultimo, non prevede l'audizione del paziente in sua presenza ne' prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare - Richiesta di intervento depositata prima della vigenza della novella alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Soggetti parti di giudizi pendenti analoghi a quello a quo - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti dedotti nei giudizi a quo - Inammissibilita' dell'intervento. - Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35. - Costituzione, art. 24. (T-260112) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 24-6-2026)

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