N. 108
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 aprile 2026
Ordinanza del 23 aprile 2026 della Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale centrale d'appello, sull'appello proposto da R.A. V..
Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e contabile
- Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Quantificazione
del danno addebitabile - Previsione, nei casi stabiliti, del potere
di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo -
Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di
illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di
riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza
immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore
perduto per un importo non superiore al 30 per cento del
pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della
retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta
lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o
dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione
o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il
pregiudizio - Disciplina transitoria che estende tali previsioni
anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, commi
1-bis e 1-octies, come introdotti dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1
(Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni
nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei
conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale) e
art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.
(26C00131)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 8-7-2026)
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