N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 2026

Ordinanza dell'8 giugno 2026 della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Toscana nel giudizio di responsabilita' a carico di G. A., D. M. e S. M.. Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e contabile - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Disciplina transitoria che estende l'applicazione delle previsioni modificative, incidenti sull'azione di responsabilita' e sulla quantificazione del danno addebitabile, anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026. - Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale), art. 6. In via subordinata: Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e contabile - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Quantificazione del danno addebitabile - Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo - Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio. - Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, commi 1-bis e 1-octies, come novellati dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale). In via subordinata: Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e contabile - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Quantificazione del danno addebitabile - Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo - Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio - Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026. - Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, comma 1-bis, in combinato disposto con il comma 1-octies, come modificati dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale) e con l'art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026. (26C00133) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 8-7-2026)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.