N. 110
ORDINANZA (Atto di promovimento)
8 giugno 2026
Ordinanza dell'8 giugno 2026 della Corte dei conti - sezione
giurisdizionale per la Toscana nel giudizio di responsabilita' a
carico di G. A., D. M. e S. M..
Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e contabile
- Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Disciplina
transitoria che estende l'applicazione delle previsioni
modificative, incidenti sull'azione di responsabilita' e sulla
quantificazione del danno addebitabile, anche ai giudizi pendenti,
non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata
in vigore della legge n. 1 del 2026.
- Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in materia di
funzioni della Corte dei conti e di responsabilita' amministrativa
e per danno erariale), art. 6.
In via subordinata: Giurisdizione contabile - Responsabilita'
amministrativa e contabile - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20
del 1994 - Quantificazione del danno addebitabile - Previsione, nei
casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio
del potere riduttivo - Previsione che, salvi i casi di danno
cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti
esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile,
in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il
danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per
cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al
doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio
della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente
precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del
corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso
all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno
causato il pregiudizio.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, commi
1-bis e 1-octies, come novellati dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1
(Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni
nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei
conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale).
In via subordinata: Giurisdizione contabile - Responsabilita'
amministrativa e contabile - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20
del 1994 - Quantificazione del danno addebitabile - Previsione, nei
casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio
del potere riduttivo - Previsione che, salvi i casi di danno
cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti
esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile,
in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il
danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per
cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al
doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio
della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente
precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del
corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso
all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno
causato il pregiudizio - Disciplina transitoria che estende tali
previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n.
1 del 2026.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, comma
1-bis, in combinato disposto con il comma 1-octies, come modificati
dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio
1994, n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in
materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilita'
amministrativa e per danno erariale) e con l'art. 6 della medesima
legge n. 1 del 2026.
(26C00133)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 8-7-2026)
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