Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Possibilita' che il giudice pronunci sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un
imputato del delitto di danneggiamento quando lo stesso, in
relazione al medesimo fatto, sia gia' stato sottoposto a
procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per
infrazione prevista del regolamento penitenziario (appropriazione o
danneggiamento di beni dell'amministrazione), per la quale sia
stata gia' applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle
attivita' in comune - Omessa previsione - Denunciata violazione del
principio, costituzionale e convenzionale, del divieto di bis in
idem - In via subordinata: possibilita' che il giudice infligga
all'imputato del delitto di danneggiamento una pena inferiore al
minimo edittale, nel caso in cui allo stesso, per il medesimo
fatto, sia stata gia' applicata la citata sanzione disciplinare -
Denunciata violazione del principio di proporzionalita' della pena
- Non fondatezza delle questioni.
- Codice di procedura penale, art. 649; codice penale, art. 635,
secondo comma, numero 1).
- Costituzione, artt. 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo
comma; Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 4.
(T-260118)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 8-7-2026)
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