N. 118 SENTENZA 18 maggio - 2 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Possibilita' che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto di danneggiamento quando lo stesso, in relazione al medesimo fatto, sia gia' stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per infrazione prevista del regolamento penitenziario (appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione), per la quale sia stata gia' applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attivita' in comune - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio, costituzionale e convenzionale, del divieto di bis in idem - In via subordinata: possibilita' che il giudice infligga all'imputato del delitto di danneggiamento una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui allo stesso, per il medesimo fatto, sia stata gia' applicata la citata sanzione disciplinare - Denunciata violazione del principio di proporzionalita' della pena - Non fondatezza delle questioni. - Codice di procedura penale, art. 649; codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1). - Costituzione, artt. 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma; Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 4. (T-260118) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 8-7-2026)

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