N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2026

Ordinanza del 28 maggio 2026 del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da F. R. contro il Comune di Terni e Regione Umbria. Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione Umbria - Requisiti generali dei beneficiari dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale n. 23 del 2003 - Previsione che il richiedente non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, 0380 cod. proc. pen., dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonche' per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione - Requisiti soggettivi per l'assegnazione - Previsione che il richiedente non deve avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 cod. pen., per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e 720 cod. pen., di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. e di traffico di armi di cui all'art. 695 cod. pen. - Legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), artt. 20, comma 2, lettera c) [nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026], e 29, comma 1, lettera c). In via conseguenziale: Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione Umbria di modifica e integrazione della legge regionale n. 23 del 2003 - Disposizioni transitorie - Previsione che i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della legge regionale n. 23 del 2003, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2026, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 20-bis della legge regionale n. 23 del 2003, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026 - Denunciata ultrattivita' dell'art. 20 della legge regionale n. 23 del 2003. - Legge della Regione Umbria 26 febbraio 2026, n. 2, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)», art. 18, comma 2. (26C00134) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 15-7-2026)

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