N. 114
ORDINANZA (Atto di promovimento)
30 aprile 2026
Ordinanza del 30 aprile 2026 del Tribunale di sorveglianza di Venezia
- Ufficio di sorveglianza di Padova nel procedimento di sorveglianza
nei confronti di L. C..
Ordinamento penitenziario - Reclamo giurisdizionale - Omessa
previsione che il reclamo di cui all'art. 69, comma 6, lettera a),
ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare
dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive ex art. 39,
comma 1, numero 3, ordin. penit.) comporti la sospensione
dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del magistrato
di sorveglianza, ovvero omessa previsione che il detenuto che abbia
presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit.
(nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione da
attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni ex
art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) possa chiedere in via
d'urgenza la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla
decisione del reclamo.
Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato
di sorveglianza - Provvedimenti sui reclami dei detenuti - Omessa
previsione che anche nei casi di irrogazione della sanzione
disciplinare dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive per
non piu' di dieci giorni, ex art. 39, comma 1, numero 3), ordin.
penit., sia consentito l'esame nel merito della sanzione
disciplinare.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), artt. 35-bis, comma 2, e 69, comma 6, lettera a).
(26C00137)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 15-7-2026)
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