N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2026

Ordinanza del 30 aprile 2026 del Tribunale di sorveglianza di Venezia - Ufficio di sorveglianza di Padova nel procedimento di sorveglianza nei confronti di L. C.. Ordinamento penitenziario - Reclamo giurisdizionale - Omessa previsione che il reclamo di cui all'art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) comporti la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, ovvero omessa previsione che il detenuto che abbia presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) possa chiedere in via d'urgenza la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo. Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Provvedimenti sui reclami dei detenuti - Omessa previsione che anche nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni, ex art. 39, comma 1, numero 3), ordin. penit., sia consentito l'esame nel merito della sanzione disciplinare. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), artt. 35-bis, comma 2, e 69, comma 6, lettera a). (26C00137) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 15-7-2026)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.