N. 147 ORDINANZA 9 giugno - 23 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (c.d. iure sanguinis) - Preclusione per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza - Applicabilita' anche ai nati all'estero prima del 28 marzo 2025 - Possibili deroghe - Condizioni - Presentazione della domanda di accertamento della cittadinanza, in via amministrativa o giurisdizionale, entro e non oltre l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta - Susseguente riconoscimento, purche' compatibile con quest'ultima - Possibile contrasto, tra gli altri, col principio unitario di proporzionalita' in riferimento alla perdita generalizzata della cittadinanza dell'Unione, che, in aggiunta a quella nazionale, appartiene a ogni cittadino di uno Stato membro - Necessita' di chiarire se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all'adozione di una disciplina quale quella censurata - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Sospensione del giudizio costituzionale. - Legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. - Costituzione, artt. 2, 3, 22, 72, in particolare quarto comma, 77 e 117, primo comma; Trattato sull'Unione europea, art. 9; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 20. (T-260147) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2026)

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