Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione
del criterio della discendenza (c.d. iure sanguinis) - Preclusione
per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all'estero
e in possesso di altra cittadinanza - Applicabilita' anche ai nati
all'estero prima del 28 marzo 2025 - Possibili deroghe - Condizioni
- Presentazione della domanda di accertamento della cittadinanza,
in via amministrativa o giurisdizionale, entro e non oltre
l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta - Susseguente
riconoscimento, purche' compatibile con quest'ultima - Possibile
contrasto, tra gli altri, col principio unitario di
proporzionalita' in riferimento alla perdita generalizzata della
cittadinanza dell'Unione, che, in aggiunta a quella nazionale,
appartiene a ogni cittadino di uno Stato membro - Necessita' di
chiarire se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all'adozione di una
disciplina quale quella censurata - Rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia UE - Sospensione del giudizio costituzionale.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 3-bis, introdotto dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.
- Costituzione, artt. 2, 3, 22, 72, in particolare quarto comma, 77 e
117, primo comma; Trattato sull'Unione europea, art. 9; Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, art. 20.
(T-260147)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2026)
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