Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato nei
cui confronti sia stata revocata una misura alternativa alla
detenzione - Divieto temporaneo di concessione dei benefici -
Durata - Tre anni dal momento in cui e' stato emesso il
provvedimento di revoca anziche' un periodo pari alla meta' della
pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, a decorrere dal
medesimo momento - Irragionevolezza e violazione del principio
della finalizzazione rieducativa della pena - Illegittimita'
costituzionale parziale.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato
riconosciuto colpevole di condotte di evasione - Divieto temporaneo
di concessione dei benefici - Durata - Tre anni dal momento della
ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena anziche' per un
periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque, non oltre
tre anni, a decorrere dal medesimo momento - Denunciata
irragionevolezza e disparita' di trattamento nonche' violazione dei
principi della finalizzazione rieducativa della pena e del minimo
sacrificio necessario della liberta' personale - Inammissibilita'
delle questioni.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 27, terzo comma.
(T-260149)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2026)
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