N. 149 SENTENZA 20 maggio - 24 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione - Divieto temporaneo di concessione dei benefici - Durata - Tre anni dal momento in cui e' stato emesso il provvedimento di revoca anziche' un periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, a decorrere dal medesimo momento - Irragionevolezza e violazione del principio della finalizzazione rieducativa della pena - Illegittimita' costituzionale parziale. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato riconosciuto colpevole di condotte di evasione - Divieto temporaneo di concessione dei benefici - Durata - Tre anni dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena anziche' per un periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, a decorrere dal medesimo momento - Denunciata irragionevolezza e disparita' di trattamento nonche' violazione dei principi della finalizzazione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della liberta' personale - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 13 e 27, terzo comma. (T-260149) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2026)

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