N. 151 SENTENZA 22 giugno - 24 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata - Decreto di trasferimento emesso all'esito della vendita forzata - Possibilita' che il giudice ordini l'annotazione dell'intervenuta estinzione del diritto d'uso gravante sul bene oggetto di aggiudicazione (art. 2812, secondo comma, cod. civ.) o, in subordine, la cancellazione della trascrizione del relativo atto di costituzione, quando essa sia successiva all'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito del creditore procedente o di un creditore intervenuto che abbia chiesto di far subastare la cosa pignorata come libera e l'usuario abbia ricevuto un avviso con le indicazioni previste dal codice di rito (art. 498 cod. proc. civ.) - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza intrinseca, nonche' lesione dei diritti alla tutela giurisdizionale e di proprieta' - Non fondatezza delle questioni - Auspicio per un intervento legislativo volto a predisporre un meccanismo piu' semplice e coerente con gli effetti dell'espropriazione forzata. - Codice di procedura civile, art. 586. - Costituzione, artt. 3, 24 e 42. (T-260151) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2026)

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