N. 115
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 giugno 2026
Ordinanza del 4 giugno 2026 della Corte d'appello di Roma nel
procedimento di prevenzione nei confronti di L. G..
Misure di prevenzione - Esecuzione - Revoca o modifica - Previsione
che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione
puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato
- Denunciata attribuzione, secondo l'interpretazione
giurisprudenziale prevalente, della competenza a decidere
sull'istanza di modifica del provvedimento (nella specie, proposta
di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza), in pendenza del giudizio di
appello sul decreto genetico, al giudice investito del gravame e
non al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo -
Denunciata interpretazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159
del 2011 secondo cui, la locuzione «dall'organo dal quale fu
emanato» non e' corredata dalla precisazione «indipendentemente
dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico».
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 11, comma 2.
(26C00138)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 19-8-2026)
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