N. 136
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 luglio 2026
Ordinanza del 15 luglio 2026 del Tribunale di Pisa nel procedimento
penale a carico di O. F..
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione
per determinate categorie di reati alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero - Previsione che gli oneri derivanti dalla
partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato -
Omessa previsione che, per i soggetti ammessi al patrocinio
pubblico o in situazione di comprovate difficolta' economiche, la
partecipazione al corso sia gratuita, ovvero, omessa previsione
che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in stato di
comprovate difficolta' economiche, le spese siano anticipate
dall'erario e, in caso di esito positivo del percorso, poste a
carico dello Stato, mentre, in caso di esito negativo, recuperate
dallo Stato, alla stregua del recupero delle spese processuali.
- Codice penale, art. 165, quinto comma; legge 19 luglio 2019, n. 69
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica e di genere), art. 6, comma 2.
(26C00163)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 16-9-2026)
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