N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2026

Ordinanza del 15 luglio 2026 del Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di O. F.. Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione per determinate categorie di reati alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato - Omessa previsione che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in situazione di comprovate difficolta' economiche, la partecipazione al corso sia gratuita, ovvero, omessa previsione che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in stato di comprovate difficolta' economiche, le spese siano anticipate dall'erario e, in caso di esito positivo del percorso, poste a carico dello Stato, mentre, in caso di esito negativo, recuperate dallo Stato, alla stregua del recupero delle spese processuali. - Codice penale, art. 165, quinto comma; legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), art. 6, comma 2. (26C00163) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 16-9-2026)

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