N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2026

Ordinanza del 17 luglio 2026 della Corte d'appello di Firenze nel giudizio di opposizione promosso da A. B. contro Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate. Patrocinio a spese dello Stato - Previsione che l'istanza per l'ammissione contiene l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente - Previsione che il magistrato revoca l'ammissione se, nei termini previsti, l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito - Denunciata previsione che il magistrato revoca l'ammissione in caso di omessa comunicazione, nel termine previsto, delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito che non abbiano determinato il venir meno delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», artt. 79, comma 1, lettera d), e 112, comma 1, lettera a), in combinato disposto. (26C00191) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 7-10-2026)

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