N. 161
ORDINANZA (Atto di promovimento)
17 luglio 2026
Ordinanza del 17 luglio 2026 della Corte d'appello di Firenze nel
giudizio di opposizione promosso da A. B. contro Ministero della
giustizia e Agenzia delle entrate.
Patrocinio a spese dello Stato - Previsione che l'istanza per
l'ammissione contiene l'impegno a comunicare, fino a che il
processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito, verificatesi nell'anno precedente - Previsione che il
magistrato revoca l'ammissione se, nei termini previsti,
l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei
limiti di reddito - Denunciata previsione che il magistrato revoca
l'ammissione in caso di omessa comunicazione, nel termine previsto,
delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito che non abbiano
determinato il venir meno delle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia (Testo A)», artt. 79, comma 1,
lettera d), e 112, comma 1, lettera a), in combinato disposto.
(26C00191)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 7-10-2026)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.