Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio
incidentale di terzi i quali non sono parti nel giudizio in via
principale avente ad oggetto la disposizione che prevede che la
partecipazione dei magistrati onorari, in servizio alla data di
entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, alle procedure
valutative di conferma comporta la loro rinuncia ad ogni pretesa
conseguente al rapporto onorario pregresso - Soggetti legittimati
ex art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, come modificate con la deliberazione del
12 marzo 2026 - Terzi parti di un altro giudizio, pendente alla
data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla Gazzetta
Ufficiale, e che abbiano, entro tale termine, formulato
un'eccezione di illegittimita' costituzionale sulla medesima
disposizione - Ammissibilita' degli interventi.
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Memorie depositate dagli
intervenienti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come
modificate con la deliberazione del 12 marzo 2026, concernenti
l'ammissibilita' dell'intervento nonche' memorie integrative
depositate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, delle stesse Norme
integrative, nell'imminenza dell'udienza - Inammissibilita' di
entrambe le memorie - Assegnazione agli intervenienti ammessi del
termine del 13 ottobre 2026 per il deposito di memorie ai sensi
dell'indicato art. 7, comma 2.
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 29, comma 5, come
sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
- Costituzione, artt. 24, 111 e 117, primo comma; Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, art. 47; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
art. 6, paragrafo 1.
(T-260168)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 14-10-2026)
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