N. 172 SENTENZA 8 luglio - 20 ottobre 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Gioco e scommesse - Divieto di pubblicita' relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonche' al gioco d'azzardo - Inosservanza - Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicita' «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000», anziche' «, ma non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilita' di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche» - Irragionevolezza e violazione del diritto di proprieta' del trasgressore - Illegittimita' costituzionale parziale. - Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, art. 9, comma 2. - Costituzione, art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42, 11 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 3; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 17 e 49, paragrafo 3. (T-260172) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 21-10-2026)

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