Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Gioco e scommesse - Divieto di pubblicita' relativa a giochi o
scommesse con vincite in denaro nonche' al gioco d'azzardo -
Inosservanza - Applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione
o della pubblicita' «e in ogni caso non inferiore, per ogni
violazione, a euro 50.000», anziche' «, ma non inferiore, per ogni
violazione, a euro 50.000, salva la possibilita' di applicare un
importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la
eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni
economiche» - Irragionevolezza e violazione del diritto di
proprieta' del trasgressore - Illegittimita' costituzionale
parziale.
- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 agosto 2018, n. 96, art. 9, comma 2.
- Costituzione, art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42, 11 e
117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 3; Protocollo
addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1; Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, artt. 17 e 49, paragrafo 3.
(T-260172)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 21-10-2026)
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