Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di un terzo il
quale non e' parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto
la disposizione del codice delle comunicazioni elettroniche che non
prevede il riconoscimento dei diritti di prelazione e di riscatto
anche quando l'atto dispositivo, relativo a beni immobili, o
porzioni di essi, su cui insistono impianti di reti di
comunicazione elettronica, abbia ad oggetto la costituzione
dell'usufrutto o della superficie - Richiesta di intervento
depositata nella vigenza della novella alle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale - Carenza di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
dedotto nel giudizio a quo nonche' omessa dimostrazione dell'essere
parte di un altro giudizio, pendente alla data di pubblicazione
dell'ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, e dell'avere
formulato, entro tale termine, un'eccezione di illegittimita'
costituzionale sulla medesima disposizione - Inammissibilita'
dell'intervento.
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 51, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(T-260173)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 21-10-2026)
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