N. 173 ORDINANZA 19 - 20 ottobre 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di un terzo il quale non e' parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disposizione del codice delle comunicazioni elettroniche che non prevede il riconoscimento dei diritti di prelazione e di riscatto anche quando l'atto dispositivo, relativo a beni immobili, o porzioni di essi, su cui insistono impianti di reti di comunicazione elettronica, abbia ad oggetto la costituzione dell'usufrutto o della superficie - Richiesta di intervento depositata nella vigenza della novella alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nel giudizio a quo nonche' omessa dimostrazione dell'essere parte di un altro giudizio, pendente alla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, e dell'avere formulato, entro tale termine, un'eccezione di illegittimita' costituzionale sulla medesima disposizione - Inammissibilita' dell'intervento. - Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 51, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 41. (T-260173) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 21-10-2026)

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