Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Licenziamento individuale - Assenza di giusta causa o
giustificato motivo - Tutela indennitaria dei lavoratori -
Limitazione dell'indennita' tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, «, se
dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici
prestatori di lavoro» - Irragionevolezza, disparita' di
trattamento, violazione del principio, anche convenzionale, di
eguaglianza, lesione della liberta' e della dignita' umana, nonche'
del diritto e della tutela del lavoro - Illegittimita'
costituzionale parziale.
- Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35,
primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma; Carta sociale
europea, art. 24.
(T-260174)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 28-10-2026)
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