Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Possibilita', per i delitti di turbata liberta' del
procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.) e di
traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.), di
applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato mediante l'inserimento nella lista dei casi di
applicazione citazione diretta a giudizio (art. 550, comma 2, cod.
proc. pen.) - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza,
eccesso di delega, e violazione del principio di finalita'
rieducativa della pena - Inammissibilita' delle questioni.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato - Ambito di applicazione dell'istituto - Delitti di
turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente (art.
353-bis cod. pen.) e di traffico di influenze illecite (art.
346-bis cod. pen.) - Esclusione - Denunciata irragionevolezza,
eccesso di delega, e violazione del principio di finalita'
rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni.
- Codice penale, art. 168-bis.
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 76.
(T-260180)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 4-11-2026)
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