N. 151 SENTENZA 1 aprile - 8 maggio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualita' di parte nel giudizio a quo e non sono titolari di interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilita'. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Questione di legittimita' costituzionale sollevata con sentenza - Eccezione di inammissibilita' - Reiezione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3 e 32; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata irragionevolezza, nonche' lesione del diritto alla salute della donna - Eccezione di inammissibilita' per non aver il rimettente pronunciato sulla carenza di interesse del ricorrente nel giudizio a quo - Reiezione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata irragionevolezza, nonche' lesione del diritto alla salute della donna - Eccezione di inammissibilita' per il sopravvenuto mutamento delle linee guida in materia - Reiezione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata irragionevolezza, nonche' lesione del diritto alla salute della donna - Eccezione di inammissibilita' per difetto di incidentalita' - Reiezione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donna - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Irrevocabilita' del consenso all'impianto degli embrioni creati - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione del rispetto della dignita' umana, dei principi di eguaglianza e di inviolabilita' della liberta' personale, lesione del diritto alla salute della donna, contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute pubblica o dell'interessato - Eccezione di inammissibilita' per il fatto che le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti cautelari - Reiezione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2, 3 e 4, art. 6, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero di embrioni comunque non superiore a tre ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Irragionevolezza nonche' violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute della donna ed eventualmente, del feto - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento nell'utero, da realizzare non appena possibile - Omessa previsione che il trasferimento debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna - Irragionevolezza nonche' violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute della donna - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Denunciata irragionevolezza, nonche' lesione del diritto alla salute della donna e contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignita' umana - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 32, primo e secondo comma. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Irrevocabilita' della volonta' di sottoposizione al trattamento di procreazione medicalmente assistita dopo la fecondazione dell'ovulo - Denunciata irragionevolezza nonche' lesione dei principi del rispetto della dignita' umana e di eguaglianza, della liberta' personale e del diritto alla salute della donna e contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti per legge nel rispetto della dignita' umana - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza nonche' lesione dei principi del rispetto della dignita' umana e di eguaglianza, della liberta' personale e del diritto alla salute della donna - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 4. - Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32. (009C0344) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 13-5-2009)

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