Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Intervento di
soggetti che non rivestono la qualita' di parte nel giudizio a quo
e non sono titolari di interesse qualificato inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilita'.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero
massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo
impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni
sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa alla salute della donna - Questione di
legittimita' costituzionale sollevata con sentenza - Eccezione di
inammissibilita' - Reiezione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero
massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo
impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni
sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata
irragionevolezza, nonche' lesione del diritto alla salute della
donna - Eccezione di inammissibilita' per non aver il rimettente
pronunciato sulla carenza di interesse del ricorrente nel giudizio
a quo - Reiezione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero
massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo
impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni
sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata
irragionevolezza, nonche' lesione del diritto alla salute della
donna - Eccezione di inammissibilita' per il sopravvenuto mutamento
delle linee guida in materia - Reiezione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero
massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo
impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni
sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa alla salute della donna - Denunciata
irragionevolezza, nonche' lesione del diritto alla salute della
donna - Eccezione di inammissibilita' per difetto di incidentalita'
- Reiezione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Previsione della formazione di un numero
massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo
impianto - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni
sino alla data del trasferimento solo per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa alla salute della donna - Divieto di
crioconservazione degli embrioni soprannumerari - Irrevocabilita'
del consenso all'impianto degli embrioni creati - Divieto di
riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata
irragionevolezza, nonche' violazione del rispetto della dignita'
umana, dei principi di eguaglianza e di inviolabilita' della
liberta' personale, lesione del diritto alla salute della donna,
contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari
obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute pubblica
o dell'interessato - Eccezione di inammissibilita' per il fatto che
le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti
cautelari - Reiezione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, commi 2, 3 e 4, art. 6,
comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero
di embrioni comunque non superiore a tre ai fini di un unico e
contemporaneo impianto - Irragionevolezza nonche' violazione del
principio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute della
donna ed eventualmente, del feto - Illegittimita' costituzionale
parziale.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 32.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Ammissibilita' della crioconservazione
degli embrioni fino alla data del trasferimento nell'utero, da
realizzare non appena possibile - Omessa previsione che il
trasferimento debba essere effettuato senza pregiudizio per la
salute della donna - Irragionevolezza nonche' violazione del
principio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute della
donna - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 32.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Divieto di crioconservazione degli
embrioni soprannumerari - Denunciata irragionevolezza, nonche'
lesione del diritto alla salute della donna e contrasto con il
divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non
imposti per legge nel rispetto della dignita' umana - Carenza di
motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della
questione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 32, primo e secondo comma.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Irrevocabilita' della volonta' di
sottoposizione al trattamento di procreazione medicalmente
assistita dopo la fecondazione dell'ovulo - Denunciata
irragionevolezza nonche' lesione dei principi del rispetto della
dignita' umana e di eguaglianza, della liberta' personale e del
diritto alla salute della donna e contrasto con il divieto
costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori se non imposti
per legge nel rispetto della dignita' umana - Difetto di rilevanza
- Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Divieto di riduzione embrionaria di
gravidanze plurime - Denunciata irragionevolezza nonche' lesione
dei principi del rispetto della dignita' umana e di eguaglianza,
della liberta' personale e del diritto alla salute della donna -
Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita'
della questione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32.
(009C0344)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 13-5-2009)
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