N. 226 SENTENZA 21 - 24 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sicurezza pubblica - Volontariato - Comuni, Province e Citta' metropolitane - Possibilita', per i sindaci, di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali situazioni di «disagio sociale» - Violazione della competenza regionale residuale nella materia «servizi sociali» - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 40. - Costituzione, art. 117, quarto comma. Sicurezza pubblica - Volontariato - Comuni, Province e Citta' metropolitane - Possibilita', per i sindaci, di avvalersi della collaborazione di associazioni, iscritte in apposito elenco tenuto dal prefetto, tra cittadini non armati, al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla «sicurezza urbana» - Avvalimento prioritario di apposite associazioni disciplinate con decreto del Ministro dell'interno - Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria - Asserita violazione della competenza regionale residuale in materia di polizia amministrativa locale e in materia di politiche sociali, dei limiti alla potesta' regolamentare statale, nonche' del principio di leale collaborazione - Riconducibilita' delle disposizioni denunciate alla competenza esclusiva statale nella materia «ordine pubblico e sicurezza» - Non fondatezza delle questioni. - Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, commi 41, 42 e 43. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. h), quarto e sesto, e 118. (010C0539) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 30-6-2010)

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