N. 1 SENTENZA 16 dicembre 2010- 5 gennaio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Pensioni di reversibilita', sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, corrisposte dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Misura dell'indennita' integrativa speciale mensile - Eccepita inammissibilita' della questione per asserita contraddittorieta' della motivazione - Reiezione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 774, 775 e 776. - Costituzione, artt. 111 e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 6. Previdenza - Pensioni di reversibilita', sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, corrisposte dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Indennita' integrativa speciale mensile - Previsione dell'attribuzione nella stessa misura stabilita per il trattamento di reversibilita', anziche' in misura piena, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta. Salvezza, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, dei soli trattamenti piu' favorevoli gia' definiti in sede contenziosa e non anche quelli in corso di definizione - Asserita violazione dei principi del giusto processo e dei vincoli derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 774, 775 e 776. - Costituzione, artt. 111 e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 6. (011C0011) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 12-1-2011)

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