N. 231 SENTENZA 19 - 22 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresi', dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della liberta' personale dell'indagato o dell'imputato nell'applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Cod. proc. pen., art. 275, comma 3, secondo periodo, come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38). - Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma. (011C0501) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 27-7-2011)

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