Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione
delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori
dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini impositivi -
Mancata previsione di un «valore minimo garantito» nei casi di
omessa dichiarazione, ovvero di dichiarazione di valori
assolutamente irrisori - Lamentata lesione del diritto
dell'espropriato ad un serio ristoro e del «ragionevole legame» tra
indennita' e valore venale del bene - Asserita violazione degli
obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla
giurisprudenza della Corte europea - Insufficiente descrizione
della fattispecie con conseguente preclusione del controllo sulla
rilevanza della questione - Inammissibilita'.
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma;
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, art. 6; primo protocollo addizionale alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, art. 1.
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione
delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori
dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini impositivi -
Mancata previsione di un meccanismo che, nei casi di omessa
dichiarazione, ovvero di dichiarazione di valori assolutamente
irrisori, impedisca la totale elisione dell'indennita' e garantisca
comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo e
l'ammontare dell'indennita' - Lesione del diritto dell'espropriato
ad un serio ristoro e del «ragionevole legame» tra indennita' e
valore venale del bene - Violazione degli obblighi internazionali
derivanti dalla CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della
Corte europea - Illegittimita' costituzionale.
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma; primo
protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.
Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione
delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori
dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini impositivi -
Disciplina riproduttiva di disposizione gia' dichiarata
incostituzionale - Illegittimita' costituzionale in via
consequenziale.
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 7.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(011C0817)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.54 del 28-12-2011)
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