N. 338 SENTENZA 12 - 22 dicembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini impositivi - Mancata previsione di un «valore minimo garantito» nei casi di omessa dichiarazione, ovvero di dichiarazione di valori assolutamente irrisori - Lamentata lesione del diritto dell'espropriato ad un serio ristoro e del «ragionevole legame» tra indennita' e valore venale del bene - Asserita violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza della questione - Inammissibilita'. - D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1. - Costituzione, artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6; primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1. Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini impositivi - Mancata previsione di un meccanismo che, nei casi di omessa dichiarazione, ovvero di dichiarazione di valori assolutamente irrisori, impedisca la totale elisione dell'indennita' e garantisca comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo e l'ammontare dell'indennita' - Lesione del diritto dell'espropriato ad un serio ristoro e del «ragionevole legame» tra indennita' e valore venale del bene - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea - Illegittimita' costituzionale. - D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1. - Costituzione, artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma; primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1. Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini impositivi - Disciplina riproduttiva di disposizione gia' dichiarata incostituzionale - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 7. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (011C0817) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.54 del 28-12-2011)

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