N. 78 SENTENZA 2 - 5 aprile 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Eccepiti difetto di motivazione sulla rilevanza, vizio di contraddittorieta' intrinseca e difetto di motivazione, nonche' omessa sperimentazione della possibilita' di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma - Reiezione. - - D.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10), art. 2, comma 61. - - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), (Cost., artt. 23, 24, 41, 47, 101, 102, 104 e 111). Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale maggioritario, confermato dalla sentenza della Cassazione, a sezioni unite, n. 24418 del 2010, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente - Sopravvenienza normativa, autoqualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile, che fa decorrere la prescrizione dal giorno dell'annotazione in conto - Insussistenza delle condizioni che consentono l'adozione di norme retroattive e di interpretazione autentica - Lesione dei principi generali di eguaglianza e ragionevolezza - Violazione del principio dell'equo processo e del principio di preminenza del diritto, quali limiti alla introduzione di leggi retroattive in materia civile, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. - - D.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10), art. 2, comma 61, prima parte. - - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), (Cost., artt. 23, 24, 41, 47, 101, 102, 104 e 111). Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Norma di interpretazione autentica che fa decorrere la prescrizione dal giorno dell'annotazione in conto - Preclusione all'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto censurato - Stretta connessione della disposizione preclusiva alla precedente, della quale segue la sorte - Illegittimita' costituzionale. - - D.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10), art. 2, comma 61, seconda parte. - - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), (Cost., artt. 23, 24, 41, 47, 101, 102, 104 e 111). (T-120078) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 11-4-2012)

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