Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Domanda giudiziaria di risarcimento del danno
alla persona da sinistro stradale - Proponibilita' subordinata al
decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo
all'assicuratore e all'osservanza delle modalita' e dei contenuti
previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private -
Lamentato svantaggio per il danneggiato, in quanto gravato da un
maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla
giurisdizione, che nella previgente normativa gli era viceversa
consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche
incompleta o di meri atti equipollenti - Asserita violazione dei
principi contenuti nella legge di delegazione, contrasto con i
canoni dell'equo processo e della effettivita' della tutela
giurisdizionale di cui alla CEDU, violazione del diritto di azione
e di difesa nel giudizio a tutela del diritto alla salute,
disparita' di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della
questione.
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, in
relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali.
Procedimento civile - Domanda giudiziaria di risarcimento del danno
alla persona da sinistro stradale - Proponibilita' subordinata al
decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo
all'assicuratore e all'osservanza delle modalita' e dei contenuti
previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private -
Lamentato svantaggio per il danneggiato, in quanto gravato da un
maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla
giurisdizione, che nella previgente normativa gli era viceversa
consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche
incompleta o di meri atti equipollenti - Asserito contrasto con i
canoni dell'equo processo e della effettivita' della tutela
giurisdizionale di cui alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea - Carenza di motivazione sulla non diretta
applicabilita' della norma europea - Inammissibilita' della
questione.
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, comma 1.
- Carta di Nizza, art. 47, nel testo consolidato con le modifiche
apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007.
(T-120111)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 9-5-2012)
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