Annunci di proposte di legge di iniziativa popolare e di richieste di referendum popolari
Scheda informativa

Le proposte di legge di iniziativa popolare e i referendum popolari sono istituti giuridici i quali, ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, garantiscono la partecipazione diretta del popolo alla vita politica del Paese e l'esercizio della sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Tali iniziative, previste e disciplinate dalla Costituzione, sono regolamentate all'interno del nostro ordinamento giuridico da parte della L. 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" ed i relativi annunci vengono pubblicati in G.U. mediante comunicati emessi dalla Corte Suprema di Cassazione.

Proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71 Cost. e artt. 7 e 48 L. 25 maggio 1970, n. 352)

Ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto di legge redatto in articoli. La proposta deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

I promotori dell'iniziativa legislativa popolare devono presentarsi, in numero non inferiore a 10 e muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali, alla cancelleria della Corte di cassazione per dichiarare la volontà di avviare l'iniziativa, indicando il titolo del progetto di legge; la cancelleria redige un verbale di presentazione e provvede a far pubblicare l'annuncio dell'iniziativa nella Gazzetta Ufficiale (art. 7, commi primo e secondo, L. n. 352/1970).

La procedura per l'esercizio di tale iniziativa popolare è stabilita dalla L. 25 maggio 1970, n. 352, la quale disciplina le formalità tecniche e i requisiti di validità da rispettare per la vidimazione dei fogli in cui è riprodotto il testo del progetto di legge, la raccolta e l'autenticazione delle firme, l'allegazione dei relativi certificati elettorali e, infine, la presentazione della proposta di legge, corredata della relazione illustrativa, al Presidente di una delle due Camere. Qualora i promotori intendano presentare la proposta di legge alla Camera dei deputati, il relativo progetto dovrà essere depositato presso il Servizio per i Testi normativi della stessa Camera. Dell'avvenuta presentazione della proposta di legge è data comunicazione all'Assemblea con la pubblicazione di un annuncio nell'allegato ai resoconti della prima seduta successiva.

Referendum

Il referendum è l'istituto giuridico mediante il quale si chiede all'elettorato di esprimere un voto diretto su di una particolare proposta, solitamente con la possibilità di scegliere tra due o piú opzioni predefinite.

Nel 1946 si svolse il referendum istituzionale con il quale gli italiani furono chiamati a scegliere tra la monarchia e la repubblica.

Il nostro ordinamento giuridico prevede tre differenti tipologie di referendum: abrogativo (ex art. 75 Cost.), confermativo (ex art. 138 Cost.) e territoriale, regionale o locale (ex art. 132 Cost.)

Anche in questo caso la L. 25 maggio 1970, n. 352 disciplina nel dettaglio la procedura e le modalità per l'esercizio di ciascun tipo di referendum.

Viene previsto un controllo sulla regolarità delle firme raccolte esercitato dall'Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, e nel solo caso di referendum abrogativo, anche un controllo di ammissibilità esercitato dalla Corte Costituzionale, la quale verifica che l'oggetto del quesito referendario sia conforme al dettato previsto dall'art. 75, comma 2 della Costituzione (art. 75, comma 2 Cost. e art. 33 L. 25 maggio 1970, n. 352).

Referendum abrogativo (art. 75 Cost e artt. 7 e 27 L. 25 maggio 1970, n. 352)

Istituto giuridico attraverso il quale il popolo è chiamato a deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 500.000 elettori o cinque Consigli regionali, con esclusione delle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le quali non possono essere oggetto di referendum.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (art. 75 Cost.).

Referendum confermativo (art. 138 Cost. e artt. 4 e 7 L. 25 maggio 1970, n. 352)

Istituto giuridico attraverso il quale il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda votazione. Si procede a referendum confermativo quando, entro tre mesi dalla pubblicazione in G.U. di una legge costituzionale, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (art. 138 Cost.).

Referendum territoriale (art. 132 Cost. e art. 7 L. 25 maggio 1970, n. 352)

Istituto giuridico attraverso il quale il popolo è chiamato ad esprimersi in merito ad una variazione territoriale regionale o locale.

Nel primo caso "Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse" (art. 132, comma 1, Cost.).

Nel secondo caso "Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra" (art. 132, comma 2, Cost.).

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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