REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanita'

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.131 del 6-11-2015)

 
                  Avviso di rettifica bando di gara 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
  Denominazione: Regione del Veneto  -  Giunta  Regionale,  Dorsoduro
3901 - Venezia; Contatto: Coordinamento  Regionale  Acquisti  per  la
Sanita' - All'attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 -
35131    Padova,     Tel.     049/8778286,     posta     elettronica:
cras@pec.regione.veneto.it,;  Indirizzo   internet:   Amministrazione
aggiudicatrice (URL): http://www.regione.veneto.it 
  SEZIONE II.1) DESCRIZIONE 
  II.1.1) Denominazione  conferita  all'appalto  dall'amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per l'acquisizione,  a  lotto  unico
regionale, del servizio assicurativo per la copertura del rischio  di
responsabilita'  civile  verso  terzi  (RCT/RCO),  per   le   Aziende
Sanitarie e l'Istituto  IRCCS  IOV  della  Regione  del  Veneto.  CIG
641310125D. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale 
  Disciplinare di gara: Art. 12 - Sito internet e  comunicazioni  con
le Imprese: viene  modificato  il  paragrafo  relativo  all'invio  di
comunicazioni, prevedendo  che  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di
informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanita' e
gli offerenti potranno avvenire non solo a mezzo PEC,  come  previsto
nel documento iniziale, ma anche a mezzo fax  al  numero  041/2793069
nei casi in cui non sia  previsto  l'obbligo  normativo  di  utilizzo
della PEC.  Capitolato  speciale:  Art.3  Premio  dell'assicurazione-
Decorrenza dell'assicurazione - termini di rispetto: viene modificata
la Tabella riepilogativa come di seguito riportato:  Ulss  4  -  alto
vicentino:  la  percentuale  rispetto  al  premio  imponibile   annuo
complessivo viene  rettificata  da  3,40  a  3,35;  Ulss  15  -  Alta
Padovana: i giorni di copertura prima annualita' vengono  rettificati
da 365 a 0; Ulss 18 di Rovigo:  la  percentuale  rispetto  al  premio
imponibile annuo complessivo viene rettificata da 4,20 a  4,15;  Ulss
19 di Adria: la decorrenza  dell'assicurazione  (ore  24:00)  per  la
prima annualita' viene rettificata  da  30/04/2016  a  30/06/2016;  i
giorni di copertura prima annualita' passano da 245 a 184.  Art.14  -
Diritto  di  surrogazione  e  rinuncia  alla  rivalsa:  il  paragrafo
iniziale che citava: "La Societa' rinuncia al diritto di surrogazione
che le  compete  ai  sensi  dell'art.  1916  del  Codice  Civile  nei
confronti delle persone  delle  quali  l'Assicurato  o  l'Azienda  si
avvale nello svolgimento della sua  attivita',  degli  Enti  e  delle
aziende da questa costituiti e dei loro dipendenti salvo il  caso  in
cui il danno sia causato dal personale dipendente dell'Azienda stessa
e sia dovuto a dolo o colpa grave accertati con sentenza  passata  in
giudicato  emessa  dalla  Corte  dei  Conti,  o  dal  personale   non
dipendente della Azienda e sia dovuto a dolo accertato  con  sentenza
passata in giudicato", viene sostituito con il  seguente  testo:  "La
Societa' rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai  sensi
dell'art 1916 del Codice Civile nei  confronti  delle  persone  delle
quali l'Assicurato o l'Azienda si avvale nello svolgimento della  sua
attivita', degli Enti e delle aziende da questa costituiti e dei loro
dipendenti salvo il caso in cui il danno sia causato  dai  prestatori
di lavoro dell'Azienda stessa e sia  dovuto  a  dolo  o  colpa  grave
accertati con sentenza passata in giudicato emessa  dalla  Corte  dei
Conti". Art. 16 - Mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili ex D.Lgs 28/2010 e s.m.i:  il  5°  paragrafo  che
citava: "Le spese e gli oneri della mediazione e della  conciliazione
sono a carico della Societa', ivi comprese le  spese  per  il  legale
designato", viene sostituito con il seguente testo: "Per  i  sinistri
di sua competenza, le spese e gli  oneri  della  mediazione  e  della
conciliazione sono a carico della Societa', ivi comprese le spese per
il legale designato". Art. 22 - Novero dei Terzi: l'ultimo  paragrafo
che citava: "Il Prestatore di Lavoro  e'  considerato  terzo  qualora
subisca il danno quando non e' sul lavoro o in servizio oppure quando
fruisca delle prestazioni mediche e sanitarie erogate dall'Azienda  o
da altro  Assicurato  o  quando  subisca  i  danni  contemplati  agli
articoli 25.25 e 25.34 -lett. b)", viene sostituito con  il  seguente
testo: "Il Prestatore di Lavoro e' considerato terzo qualora  subisca
il danno quando non e' sul lavoro o in servizio oppure quando fruisca
delle prestazioni mediche e sanitarie erogate dall'Azienda o da altro
Assicurato o quando subisca i danni contemplati agli articoli 25.24 e
25.33 -  lett.  b)".•Art.  29  -  Limiti  di  risarcimento:  L'intero
articolo che citava: "Per le voci di rischio qui di seguito  elencate
si  conviene  di  applicare  i  seguenti  limiti  di  risarcimento:a)
Articolo 25.23 - Propagazione di incendio: limite di risarcimento per
sinistro € 1.000.000,00, in eccesso a quanto previsto  nella  polizza
incendio; b) Articolo 25.24  -  Cose  consegnate  e  non:  limite  di
risarcimento per ogni persona danneggiata €  1.000.000,00  limite  di
risarcimento per annualita' assicurativa: € 1.000.000,00 c)  Articolo
25.25 - Cose dei dipendenti: limite di risarcimento per ogni  persona
danneggiata  €  15.000,00  limite  di  risarcimento  per   annualita'
assicurativa:  €  50.000,00  d)  Articolo  25.26  -  Interruzione  di
attivita' di  terzi:  limite  di  risarcimento  per  sinistro  e  per
annualita' assicurativa € 1.000.000,00 e) Articolo 26 -  Inquinamento
accidentale: limite di risarcimento per  sinistro  e  per  annualita'
assicurativa € 1.000.000,00", viene sostituito con il seguente testo:
"Per le voci di rischio  qui  di  seguito  elencate  si  conviene  di
applicare i seguenti limiti di  risarcimento:  a)  Articolo  25.22  -
Propagazione di incendio:  limite  di  risarcimento  per  sinistro  €
1.000.000,00, in eccesso a quanto previsto nella polizza incendio; b)
Articolo 25.23 - Cose consegnate e non: limite  di  risarcimento  per
ogni persona danneggiata € 1.000.000,00 limite  di  risarcimento  per
annualita' assicurativa: € 1.000.000,00 c) Articolo 25.24 - Cose  dei
dipendenti: limite di risarcimento per  ogni  persona  danneggiata  €
15.000,00 limite  di  risarcimento  per  annualita'  assicurativa:  €
50.000,00 d) Articolo 25.25 - Interruzione  di  attivita'  di  terzi:
limite di risarcimento per sinistro e per annualita'  assicurativa  €
1.000.000,00 e) Articolo 26 -  Inquinamento  accidentale:  limite  di
risarcimento  per  sinistro   e   per   annualita'   assicurativa   €
1.000.000,00".  Anziche':  Vedasi  in  dettaglio  la   documentazione
pubblicata sul sito della stazione appaltante di cui al decreto n. 81
del  30.09.2015.  Leggi:  vedasi  in  dettaglio   la   documentazione
modificata pubblicata sul sito della stazione appaltante  di  cui  al
decreto n. 88 del 26.10.2015 di modifica  e  rettifica.  VI.4)  Altre
informazioni complementari: Per i dettagli vedasi  documentazione  di
gara pubblicata sul  sito  della  stazione  appaltante  all'indirizzo
http://www.regione.veneto.it/cras.  Il  bando  originale   e'   stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  V  Serie  Speciale  -  Contratti
Pubblici n. 117 del 5-10-2015. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL  PRESENTE
AVVISO: 28/10/2015. 

                  Il responsabile del procedimento 
                           Nicola De Conti 

 
TX15BHA1523
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