Avviso di rettifica
Errata corrige
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Atti correlati
Avviso di rettifica bando di gara SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto - Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 - Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanita' - All'attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 - 35131 Padova, Tel. 049/8778286, posta elettronica: cras@pec.regione.veneto.it,; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.veneto.it SEZIONE II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l'acquisizione, a lotto unico regionale, del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilita' civile verso terzi (RCT/RCO), per le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto. CIG 641310125D. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale Disciplinare di gara: Art. 12 - Sito internet e comunicazioni con le Imprese: viene modificato il paragrafo relativo all'invio di comunicazioni, prevedendo che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanita' e gli offerenti potranno avvenire non solo a mezzo PEC, come previsto nel documento iniziale, ma anche a mezzo fax al numero 041/2793069 nei casi in cui non sia previsto l'obbligo normativo di utilizzo della PEC. Capitolato speciale: Art.3 Premio dell'assicurazione- Decorrenza dell'assicurazione - termini di rispetto: viene modificata la Tabella riepilogativa come di seguito riportato: Ulss 4 - alto vicentino: la percentuale rispetto al premio imponibile annuo complessivo viene rettificata da 3,40 a 3,35; Ulss 15 - Alta Padovana: i giorni di copertura prima annualita' vengono rettificati da 365 a 0; Ulss 18 di Rovigo: la percentuale rispetto al premio imponibile annuo complessivo viene rettificata da 4,20 a 4,15; Ulss 19 di Adria: la decorrenza dell'assicurazione (ore 24:00) per la prima annualita' viene rettificata da 30/04/2016 a 30/06/2016; i giorni di copertura prima annualita' passano da 245 a 184. Art.14 - Diritto di surrogazione e rinuncia alla rivalsa: il paragrafo iniziale che citava: "La Societa' rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato o l'Azienda si avvale nello svolgimento della sua attivita', degli Enti e delle aziende da questa costituiti e dei loro dipendenti salvo il caso in cui il danno sia causato dal personale dipendente dell'Azienda stessa e sia dovuto a dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte dei Conti, o dal personale non dipendente della Azienda e sia dovuto a dolo accertato con sentenza passata in giudicato", viene sostituito con il seguente testo: "La Societa' rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art 1916 del Codice Civile nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato o l'Azienda si avvale nello svolgimento della sua attivita', degli Enti e delle aziende da questa costituiti e dei loro dipendenti salvo il caso in cui il danno sia causato dai prestatori di lavoro dell'Azienda stessa e sia dovuto a dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte dei Conti". Art. 16 - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili ex D.Lgs 28/2010 e s.m.i: il 5° paragrafo che citava: "Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono a carico della Societa', ivi comprese le spese per il legale designato", viene sostituito con il seguente testo: "Per i sinistri di sua competenza, le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono a carico della Societa', ivi comprese le spese per il legale designato". Art. 22 - Novero dei Terzi: l'ultimo paragrafo che citava: "Il Prestatore di Lavoro e' considerato terzo qualora subisca il danno quando non e' sul lavoro o in servizio oppure quando fruisca delle prestazioni mediche e sanitarie erogate dall'Azienda o da altro Assicurato o quando subisca i danni contemplati agli articoli 25.25 e 25.34 -lett. b)", viene sostituito con il seguente testo: "Il Prestatore di Lavoro e' considerato terzo qualora subisca il danno quando non e' sul lavoro o in servizio oppure quando fruisca delle prestazioni mediche e sanitarie erogate dall'Azienda o da altro Assicurato o quando subisca i danni contemplati agli articoli 25.24 e 25.33 - lett. b)".•Art. 29 - Limiti di risarcimento: L'intero articolo che citava: "Per le voci di rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento:a) Articolo 25.23 - Propagazione di incendio: limite di risarcimento per sinistro € 1.000.000,00, in eccesso a quanto previsto nella polizza incendio; b) Articolo 25.24 - Cose consegnate e non: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 1.000.000,00 limite di risarcimento per annualita' assicurativa: € 1.000.000,00 c) Articolo 25.25 - Cose dei dipendenti: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 15.000,00 limite di risarcimento per annualita' assicurativa: € 50.000,00 d) Articolo 25.26 - Interruzione di attivita' di terzi: limite di risarcimento per sinistro e per annualita' assicurativa € 1.000.000,00 e) Articolo 26 - Inquinamento accidentale: limite di risarcimento per sinistro e per annualita' assicurativa € 1.000.000,00", viene sostituito con il seguente testo: "Per le voci di rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento: a) Articolo 25.22 - Propagazione di incendio: limite di risarcimento per sinistro € 1.000.000,00, in eccesso a quanto previsto nella polizza incendio; b) Articolo 25.23 - Cose consegnate e non: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 1.000.000,00 limite di risarcimento per annualita' assicurativa: € 1.000.000,00 c) Articolo 25.24 - Cose dei dipendenti: limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 15.000,00 limite di risarcimento per annualita' assicurativa: € 50.000,00 d) Articolo 25.25 - Interruzione di attivita' di terzi: limite di risarcimento per sinistro e per annualita' assicurativa € 1.000.000,00 e) Articolo 26 - Inquinamento accidentale: limite di risarcimento per sinistro e per annualita' assicurativa € 1.000.000,00". Anziche': Vedasi in dettaglio la documentazione pubblicata sul sito della stazione appaltante di cui al decreto n. 81 del 30.09.2015. Leggi: vedasi in dettaglio la documentazione modificata pubblicata sul sito della stazione appaltante di cui al decreto n. 88 del 26.10.2015 di modifica e rettifica. VI.4) Altre informazioni complementari: Per i dettagli vedasi documentazione di gara pubblicata sul sito della stazione appaltante all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/cras. Il bando originale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 117 del 5-10-2015. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28/10/2015. Il responsabile del procedimento Nicola De Conti TX15BHA1523