Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
Bando di gara per la vendita di beni di Consorzio Gaia S.p.A. in amministrazione straordinaria e per l'assegnazione delle concessioni minerarie di acqua minerale denominate "Fonte Meo" e "Gabinia" Visti: - il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno", testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e autorizzazioni all'attivita' di ricerca e coltivazione; - la Legge regionale 26 giugno 1980, n° 90 "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 9 che richiede, ai fini del rilascio della concessione, i requisiti di capacità tecnico ed economica in capo al soggetto concessionario; - il Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274". Considerato: - che con Decreto Ministeriale 2 aprile 1952, veniva rilasciata al Sig. Marcello Strocchi ed alla Sig.ra Elena Strocchi in Viola la Concessione mineraria "Fonte Meo" in territorio del Comune di Gavignano, di estensione pari ad ha 28.88.55; con D.M. del 3 luglio 1957 la concessione mineraria perpetua veniva trasferita al Sig. Marcello Strocchi; con Determina Regionale Dirigenziale n. 7461 dell'11 settembre 1989, la concessione veniva trasferita, mortis causa, ai signori Maria Livia Salvini e Piero Strocchi; successivamente, con Determina Regionale Dirigenziale n. C892 del 27 maggio 2004, la concessione di acqua minerale denominata "Fonte Meo" è stata trasferita a Consorzio Gaia Spa con sede in Colleferro (Roma); la superfice della concessione comprende appezzamenti di terreno distinti in catasto del Comune di Gavignano come segue: Foglio 12, part.lle 1 e 2 - Foglio11, par.lle 1,2,3,4,5,6,7,8,24,27 e 28 - Foglio 10, part.lla 47; l'indicata area racchiusa in un poligono mistilineo avente i lati appoggiati a n. 16 vertici, misura complessivamente ha 28.88.50; - che con Decreto Ministeriale 17 giugno 1971, veniva rilasciata al Sig. Marcello Strocchi la concessione di acqua minerale denominata "Gabinia" in territorio del Comune di Gavignano, di estensione pari ad ha 7.08.40 per la durata di anni venti; con Determinazione della Giunta Regionale n. 7460 dell'11 settembre 1989 la stessa concessione veniva trasferita, mortis causa, ai signori Maria Livia Salvini e Piero Strocchi; con Determinazione della Giunta Regionale n. 6551 del 1 agosto 1991 la concessione de qua veniva rinnovata ai precedenti concessionari per anni trenta; con successiva Determinazione della Giunta Regionale n. 893 del 27 maggio 2004, la richiamata concessione è stata trasferita a Consorzio Gaia Spa con sede in Colleferro (RM); la superfice della concessione comprende appezzamenti di terreno distinti in catasto del Comune di Gavignano come segue: Foglio 10 part.lle 42, 43, 107, 44, 45, 46 - Foglio 11 part.lla 29; l'indicata area racchiusa in un poligono mistilineo avente i lati appoggiati a n. 8 vertici misura complessivamente ha 7.08.40; - che con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 agosto 2007 Consorzio Gaia Spa è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del DL 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2004 n. 39, nominando quale Commissario Straordinario il Dott. Andrea Lolli; - che con verbale di acquisizione delle pertinenze minerarie del 18 dicembre 2015 la Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attivita' Produttive - Area Attivita' Estrattive, nelle more dello svolgimento della necessaria procedura ad evidenza pubblica per la nuova assegnazione in concessione delle sorgenti in questione, ne ha disposto la custodia in capo al Commissario Straordinario Dott. Andrea Lolli; - che il Tribunale Fallimentare di Velletri, con Decreto deciso il 18 aprile 2016 e pubblicato il 3 maggio 2016, ha dichiarato la cessazione dell'esercizio d'impresa di Consorzio Gaia Spa in amministrazione straordinaria; - che nel caso di specie, stante la stretta interconnessione tra le miniere con relative pertinenze ed il complesso immobiliare di proprieta' di Consorzio Gaia Spa in Amministrazione Straordinaria, la valorizzazione dei beni del compendio immobiliare da un lato e la preservazione e coltivazione delle acque minerali dall'altro sono aspetti connessi da cui consegue l'opportunita' che gli stessi vengano presi in considerazione in modo unitario, al fine di favorire il migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela delle sorgenti ed al migliore risultato della vendita dei beni della Procedura. I beni posti in vendita, infatti, acquisiranno la loro migliore utilizzabilita' attraverso l'asservimento allo sfruttamento delle acque minerali e contestualmente lo sfruttamento delle concessioni minerarie risultera' piu' agevole e maggiormente fruibile attraverso l'utilizzo dei beni posti in vendita; tali circostanze sono state oggetto di specifica valutazione da parte del Commissario Straordinario e della Regione ed hanno condotto alla decisione di procedere alla pubblicazione di un bando congiunto per favorire la massima partecipazione dei concorrenti e per consentire il migliore perseguimento degli scopi di ciascuno dei due soggetti; - che con nota prot. n.4 del 31 marzo 2016 acquisita al prot. regionale al n. 173217 del 4 aprile 2016 il Commissario Straordinario ha chiesto alla Regione Lazio di procedere congiuntamente all'emissione di un bando avente ad oggetto la vendita dei beni immobiliari e l'individuazione del soggetto a cui assegnare le concessioni minerarie; - che con nota prot. GR190115 del 12 aprile 2016 la Direzione Sviluppo Economico e Attivita' Produttive della Regione Lazio ha manifestato il proprio assenso a quanto richiesto dal Commissario Straordinario, ritenuto che l'assegnazione delle concessioni minerarie (ovvero la facolta' di utilizzare le acque minerali anche ai fini della loro commercializzazione) separatamente rispetto alla proprieta' del compendio immobiliare pregiudicherebbe sia il compendio immobiliare sia il compendio minerario; - che la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attivita' Produttive, con Determinazione Dirigenziale n. 608988 del 4 agosto 2016, ha approvato lo schema di bando di gara per la vendita di beni di Consorzio Gaia Spa in Amministrazione Straordinaria e per l'assegnazione delle concessioni minerarie per lo sfruttamento delle fonti di acque minerali "Fonte Meo" e "Gabinia", in coerenza con il dettame di fonte comunitaria (artt. 43 e 81 Trattato CE), nonche' di affermazione giurisprudenziale, costituzionale (Cost. 4 luglio 2013, n. 171; 26 febbraio 2013, n. 28; 10 maggio 2012, n. 114; 20 maggio 2010, n. 180) ed amministrativa (Cons. Stato., Sez. V, 31.05.2011 n. 3250; 7.04.2011 n. 2151), secondo cui la mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico introdurrebbe una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parita' di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento; - che con provvedimento n. 0264164 del 5 agosto 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico, visto il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato la pubblicazione del bando di gara per la vendita di beni di Consorzio Gaia Spa in Amministrazione Straordinaria e per l'assegnazione delle concessioni minerarie per lo sfruttamento delle fonti di acque minerali "Fonte Meo" e "Gabinia". Tutto cio' premesso, Consorzio Gaia Spa in Amministrazione Straordinaria con sede legale in Colleferro (RM), Via Carpinetana Sud n. 144, C.F. e P.IVA 05420831009, tel. e fax 06 85301122, indirizzo di posta elettronica certificata consorziogaiainas@pec.it in persona del Commissario Straordinario Dott. Andrea Lolli e la Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, (di seguito indicati anche come "Soggetti Procedenti" ciascuno per la parte di sua competenza), indicano di seguito le modalita', i termini e le condizioni relative alle fasi della procedura di scelta del contraente e del soggetto cui assegnare le concessioni di acque minerali sopra richiamate (di seguito "Procedura"), ivi inclusa la disciplina di accesso alla data room, la presentazione di offerte vincolanti (di seguito la/le "Offerta/e") ed i criteri per la valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto della piena trasparenza e delle pari opportunita'. 1. Oggetto 1.1 I beni (di seguito "Beni") di Consorzio Gaia Spa posti in vendita sono i seguenti: - numero due fabbricati per civile abitazione composti rispettivamente da 24 e 11 vani catastali; - opificio industriale composto da fabbricati destinati a magazzino, deposito, imbottigliamento, con annessa corte e terreni, che si estendono su una superficie complessiva di circa 12 ettari. 1.2 I Beni risultano compiutamente individuati nella perizia di stima che sara' messa a disposizione di ciascun offerente attraverso l'inserimento nella data room. 1.3 Le concessioni minerarie (di seguito "Concessioni") che la Regione intende assegnare sono le seguenti: - Concessioni per lo sfruttamento delle fonti di acqua minerale denominate "Fonte Meo" e "Gabinia", ubicate nel comune di Gavignano, come individuate mediante "linea rossa sul piano topografico" e "descritte nei verbali di delimitazione" in un'area avente, rispettivamente, l'estensione di ettari (ha) 28.88.50 ed ettari (ha) 7.08.40. In virtu' della concessione, all'assegnatario sara' conferito il diritto di coltivare, secondo la L.R. 26 giugno 1980, n. 90, art. 12, le acque minerali, nonche' di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge, salvo l'onere, in capo al concessionario, di acquisizione delle specifiche autorizzazioni richieste per il legittimo esercizio delle eventuali singole attivita' di utilizzo. 1.4 La vendita dei Beni e l'assegnazione delle Concessioni saranno disposte in maniera inscindibile in favore dell'unico concorrente che dimostrera' il possesso di tutti i requisiti di seguito indicati e che presentera' la migliore offerta economica. 1.5 Tanto la vendita dei Beni, quanto l'assegnazione delle Concessioni nei confronti del miglior offerente saranno sottoposte alla condizione dell'Autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto attiene la vendita dei Beni, e della Regione per quanto attiene l'assegnazione delle Concessioni, secondo quanto disposto dalle normative di specie. 2. Durata dell'instaurando rapporto concessorio. 2.1 Il rapporto concessorio avra' la durata di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data del rilascio del relativo provvedimento di concessione e, nel rispetto dei canoni di imparzialita', trasparenza e concorrenza, siccome dettati dall'ordinamento comunitario, oltre che interno, non potra', alla scadenza, essere rinnovato o prorogato, dovendosi procedere a nuova gara per l'aggiudicazione della concessione. 2.2 Il titolo concessorio, per il primo quinquennio dalla data del rilascio, non potra' essere oggetto di trasferimento ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 90/80. 2.3 Il Concessionario individuato non potra' procedere all'affitto di ramo d'azienda senza la preventiva autorizzazione della Regione Lazio. 3. Requisiti di partecipazione degli offerenti 3.1 Le Offerte possono essere presentate da persone fisiche o societa', individualmente o in raggruppamenti con altre persone giuridiche (di seguito "Offerenti"), che abbiano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono ammessi a partecipare alla presente Procedura i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, le societa' commerciali e le societa' cooperative; b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; d) i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, formati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di societa' ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile; f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter del Decreto Legge n. 5/2009, convertito dalla Legge n. 33/2009; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (c.d. "GEIE") ai sensi del Decreto Legislativo n. 240/1991; h) gli operatori economici, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. p), e 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabiliti in altri Stati membri, costituiti in maniera conforme alle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati di appartenenza. 3.2 L'Offerente dovra' indicare espressamente se intende partecipare mediante una societa' veicolo appositamente costituita (di seguito la "Newco"). Qualora l'Offerta sia presentata da un Raggruppamento o da una Newco, ciascuno dei membri del Raggruppamento, ovvero ciascuno dei soci della Newco (in solido con l'Offerente originario) sara' considerato Offerente ai sensi del presente Bando e rispondera' in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi vincolanti degli Offerenti come meglio specificati nel presente Bando, e ognuno di essi dovra' sottoscrivere l'Offerta e produrre i documenti richiesti agli Offerenti e indicati nel presente Bando, costituenti requisiti obbligatori. 4. Soggetti esclusi dalla partecipazione alla Procedura. 4.1 Non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui confronti sussistano i seguenti motivi di esclusione: A. Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. B. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. C. L'esclusione di cui al punto A e' disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'Offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non e' disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. D. Un Offerente e' escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e' stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non e' disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. E. L'Offerente e' altresi' escluso dalla procedura quando: a) sia dimostrata con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016; c) sia dimostrato con mezzi adeguati che l'Offerente si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale dei Soggetti Procedenti o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'Offerente determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) l'Offerente sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) l'Offerente sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; g) l'Offerente abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; h) l'Offerente non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; i) l'Offerente che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente Bando; l) l'Offerente si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. F. L'Offerente puo' essere altresi' escluso in qualunque momento della Procedura, qualora risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti A, B, D e E del presente sotto-paragrafo. G. L'Offerente che si trovi in una delle situazioni di cui al punto A del presente sotto-paragrafo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto F, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. H. Qualora a giudizio dei Soggetti Proponenti le misure di cui al punto G siano ritenute sufficienti, l'Offerente non sara' escluso dalla procedura. I. Un Offerente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai punti G e H nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. L. Le cause di esclusione previste dal presente sotto-paragrafo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. M. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione i Soggetti Procedenti ne daranno segnalazione all'ANAC per i provvedimenti del caso. 4.2 Mezzi di prova. 4.2.1. L'Offerente deve produrre i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente sotto-paragrafo, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui al sotto-paragrafo 4.1 e del rispetto dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 3. L'Offerente puo' avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che esso disporra' delle risorse necessarie. 4.2.2. Sono accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilita' all'Offerente dei motivi di esclusione di cui al sotto-paragrafo 4.1: a) per quanto riguarda i punti A, B, e C, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento dei requisiti previsti; b) per quanto riguarda il punto D, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarita' Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita' competenti di altri Stati. 4.2.3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente sotto-paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis). 4.2.4. La prova della capacita' economica e finanziaria dell'Offerente puo' essere fornita mediante uno o piu' mezzi di prova indicati nell'allegato XVII al Decreto Legislativo n. 50/2016, parte I. L'Offerente che per fondati motivi non sia piu' in grado di presentare le referenze chieste puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dai Soggetti Procedenti. 5. Requisiti richiesti per l'assegnazione delle concessioni minerarie Fonte Meo e Gabinia 5.1 Le Concessioni verranno assentite a coloro che dimostrino di possedere - fin dal momento della presentazione dell'Offerta - la capacità tecnica ed economica adeguata alla gestione dello sfruttamento della concessione di cui trattasi, così come specificati nella Legge Regionale n. 90/80 nonche' dall'art. 15 del Regio Decreto n. 1143/1927. 5.2 In particolare, ai sensi dell'art. 15 del Regio Decreto sopra citato, l'assegnazione delle Concessioni sara' subordinata al previo accertamento, da parte della Regione, del possesso dell'idoneita' tecnica ed economica alla conduzione dell'impresa, da evincersi sulla base della documentazione richiesta dal presente Bando. Nello specifico l'accertamento vertera' sui seguenti requisiti: a) capacità tecnico-organizzativa, da documentarsi, in caso di impresa operante nel settore, mediante indicazione dei titoli professionali dell'Offerente, delle pregresse od attuali esperienze di coltivazione ed utilizzo di acque minerali, dell'organico di personale dipendente dall'Offerente, con enunciazione delle relative mansioni, delle figure professionali, con indicazione delle relative generalita', di cui l'Offerente si avvalga od abbia organizzato di avvalersi per l'attivita', ovvero di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione; b) capacità economico-finanziaria, secondo quanto previsto nel numero 4.2.4. del precedente sotto-paragrafo 4.2.; c) progetto generale di coltivazione del giacimento, da documentarsi mediante relazione tecnica, completo degli elaborati descrittivi del sito, delle opere e delle attivita' necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, nonche' del dettaglio dei tempi relativi all'attuazione del programma stesso; d) piano industriale, completo del relativo piano finanziario e da documentarsi mediante relazione tecnica, relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonche' alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attivita' produrra' sul territorio. 5.3 La Regione potra' inoltre richiedere ulteriore documentazione ai fini del rilascio del titolo concessorio. 6. Obblighi del concessionario 6.1 Diritto proporzionale annuo anticipato: a) 135,89 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno; b) 67,95 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno; in caso di "de minimis": a) 5.662,25 euro per le concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno; b) 2.831,12 euro per le concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno; 6.2 Diritto annuo a) in misura di 2,26 euro, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 e successive modifiche; b) in misura di 1,13 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata; c) in misura di 1,13 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente commercializzata in contenitori di vetro; d) in misura di 0,68 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e di sorgente commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia stata attivata la rete di raccolta. 6.3 Modalita' di pagamento 6.3.1 Il Diritto proporzionale annuo anticipato (DPAA), commisurato agli ettari di superficie e all'acqua minerale naturale o di sorgente utilizzata, deve essere corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio successivo la copia della quietanza di pagamento deve essere inviata ai seguenti indirizzi, anche a mezzo fax o PEC: Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Tributi, Finanza e Federalismo, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA (RM); Fax 0651684337 - PEC: federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it; Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attivita' Produttive - Area Attivita' Estrattive, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145 ROMA; Fax 06 51683480 - PEC: attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it. 6.3.2 Solo per l'annualita' relativa al 1° anno di rilascio della concessione di acqua minerale naturale o di sorgente, detto pagamento deve essere versato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rilascio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e deve essere corrisposto limitatamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione e il 31 dicembre dello stesso anno. 6.3.3 La quietanza di pagamento deve essere trasmessa agli indirizzi sopra indicati, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR Lazio. 6.3.4 Il Diritto annuo, commisurato alla quantita' di acqua emunta e utilizzata, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno precedente. 6.3.5 La copia della quietanza dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa nei 30 giorni successivi agli indirizzi sopra indicati. 6.3.6 Gli importi sono determinati in base all'autocertificazione presentata dai titolari delle concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente dalla quale devono risultare le quantita' di acqua emunta, di quella imbottigliata in PET, in vetro o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata attivata la rete di raccolta, di quella utilizzata per la preparazione di bevande analcoliche. L'autocertificazione deve essere trasmessa entro il 31 gennaio di ogni anno agli indirizzi sopra citati, anche a mezzo fax o PEC. 6.3.7 I canoni annui devono essere versati con una delle seguenti modalita': 1) mediante versamento su c/c postale n. 63101000 intestato a "Regione Lazio - Tasse Concessioni Regionali - Servizio Tesoreria" - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma - Codice IBAN: IT75C0760103200000063101000 - Causale del versamento: diritto proporzionale annuo anticipato/diritto annuo relativo alla concessione mineraria ____________ - annualita' __________; 2) mediante bonifico su c/c bancario n. 400000292 intestato alla Regione Lazio - c/o Unicredit Spa - filiale 30151, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma - Codice IBAN: IT03M0200805255000400000292, causale del versamento: diritto proporzionale annuo anticipato/diritto annuo relativo alla concessione mineraria _________ - annualita' ________. 6.4 Obblighi Ulteriori 6.4.1 La Regione concedente potra' ispezionare in ogni momento i misuratori dei volumi e delle portate, per la verifica, in contraddittorio con il concessionario, sia della correttezza dei dati autocertificati sia del buon funzionamento dei dispositivi di misurazione; 6.4.2 L'accertamento della mancata corrispondenza tra dati autocertificati e dati misurati, ovvero l'irregolare funzionamento dei misuratori a detrimento dell'Ente concedente, comportera', previa contestazione dell'illecito al concessionario, causa di decadenza dalla concessione; 6.4.3 Il concessionario dovra' eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario della struttura regionale competente, la misurazione della portata, della temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche del giacimento. 6.4.4 Il concessionario dovra' inviare alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche sociali - le risultanze dei controlli batteriologici e chimico-fisici eseguiti da Laboratori ed istituzioni abilitati dal Ministero della Sanità in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa. 6.4.5 Il concessionario dovra' effettuare ogni altra analisi, anche diversa da quelle periodiche, eventualmente prescritta dalla Regione. 6.4.6 Il concessionario dovra' inviare alla Direzione per lo Sviluppo Economico e Attivita' Produttive - Area Attivita' Estrattive, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori che intende svolgere nell'anno successivo. 6.4.7 Il concessionario sara' tenuto ad attuare il progetto ed il piano industriale così come proposto in sede di offerta, a pena di decadenza dalla concessione. 7. Conoscenza dello stato di fatto delle sorgenti e dei beni oggetto di vendita. 7.1 I partecipanti alla gara avranno facolta' di visitare i luoghi sede delle Concessioni e i beni oggetto di vendita fino a dieci giorni prima della data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, previo contatto ed accordo con il Commissario Straordinario di Consorzio Gaia Spa in Amministrazione Straordinaria e, comunque, nel partecipare alla gara, dovranno dichiarare di aver assunto piena conoscenza e contezza delle caratteristiche delle Concessioni e dei luoghi del giacimento e delle sorgenti, nonche' dei beni oggetto di vendita, assumendo su di essi ogni onere amministrativo ed economico connesso ad eventuali interventi di ripristino, adeguamento, sistemazione o costruzione delle opere di emungimento e captazione delle acque oggetto di concessione, rispetto allo stato dei luoghi derivante dalla dismissione del possesso da parte del precedente concessionario, con totale esonero dell'Ente concedente a riguardo. 8. Invito agli interessati a presentare un'Offerta per l'acquisto dei Beni e per l'assegnazione delle Concessioni 8.1 Gli interessati dovranno produrre un'Offerta per l'acquisto dei Beni e per l'assegnazione delle Concessioni entro la data del 9 novembre 2016. 8.2 L'Offerta dovra' essere irrevocabile e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. 8.3 Si riterranno tempestivamente presentate le Offerte che siano pervenute entro le ore 13,00 della predetta data al seguente indirizzo: Studio Notaio Annamaria Rastello - Via Sebino n. 16 - 00199 Roma - tel. 068542738 - 068549984 fax 0685356818 (di seguito, il "Notaio") 8.4 L'Offerta dovra' essere inviata in busta chiusa e sigillata con il timbro dell'Offerente (di seguito "Busta"). Ogni prevista dichiarazione e documentazione, dovra' essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente munito dei necessari poteri, documentati dal relativo provvedimento deliberativo dei competenti organi sociali. La Busta dovra' recare, oltre al nome dell'Offerente, la seguente indicazione: "Riservata - Offerta irrevocabile - Bando Fonte Meo" 8.5 La Busta dovra' essere recapitata a mezzo del servizio postale, corriere o agenzia di recapito. E' altresi' facolta' dei concorrenti la consegna a mano dei plichi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 dei giorni dal lunedi' al giovedi' e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del venerdi' presso il medesimo indirizzo. In tale caso, verra' rilasciata agli Offerenti una ricevuta attestante la data e l'ora di recapito. 8.6 Ove la Busta fosse sprovvista della dicitura richiesta, nel caso di spedizione per mezzo del servizio postale, corriere o agenzie di recapito, non potra' essere garantito il suo invio alle strutture preposte alla gara e pertanto i Soggetti Procedenti declinano fin da ora ogni responsabilita' al riguardo. 8.7 Le Buste pervenute tardivamente non saranno prese in considerazione. 8.8 La Busta dovra' contenere al suo interno - a pena di esclusione - due distinte buste, anch'esse chiuse e sigillate con il timbro dell'Offerente, e recanti all'esterno la dicitura "Busta A" (nella prima) e "Busta B" (nella seconda). 8.9 La "Busta A" dovra' contenere al suo interno quanto segue: a) nome, indirizzo ovvero ragione sociale, indirizzo della sede legale, numero di telefono, fax ed indirizzo e-mail dell'Offerente e del soggetto delegato ed autorizzato a corrispondere con i Soggetti Procedenti; b) l'indicazione delle persone cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni con specificazione dell'indirizzo, numero di telefono e di fax ed indirizzo di posta elettronica, nonche' di posta elettronica certificata; c) visura aggiornata dalla quale risulti l'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l'Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonche' dei membri del collegio sindacale, ove esistente; d) una dichiarazione che l'Offerente non è assoggettato a nessun tipo di procedura concorsuale sulla base della normativa applicabile; e) la dichiarazione sulla insussistenza di cause di esclusione di cui al paragrafo 4; f) una dichiarazione che l'Offerta è presentata in proprio; g) la documentazione prevista dal paragrafo 5; h) il presente Bando siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal soggetto interessato (Offerente) per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati; i) la dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'accesso, e di aver ritenuto possibile l'espletamento degli adempimenti richiesti, nonche' il successivo esercizio della concessione; l) una garanzia autonoma a prima richiesta a favore del Commissario Straordinario rilasciata da un primario istituto bancario avente la sua sede nel territorio dell'Unione Europea o al di fuori di tale territorio (in quest'ultimo caso, la garanzia dovra' essere avallata da un primario istituto bancario avente la sua sede nel territorio dell'Unione Europea), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'Offerta per un ammontare pari al 10% del prezzo posto a base di gara. La garanzia (di seguito la "Garanzia") dovra' essere valida ed efficace sino ai venti mesi successivi alla data di presentazione dell'Offerta. La Garanzia sara' restituita qualora l'Offerta non sia stata selezionata come migliore offerta e comunque successivamente alla sottoscrizione del contratto di compravendita. 8.10 Nel caso di Raggruppamento di imprese le dichiarazioni di cui alle lettere c), d), e), g), h),ed i) devono essere presentate da ciascuno dei componenti. 8.11 La "Busta B" dovra' contenere al suo interno l'Offerta per l'acquisto dei Beni, con l'indicazione del prezzo di acquisto offerto (nel seguito, il "Prezzo"), espresso in cifre ed in lettere, siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso in calce da persona dotata di potere di firma per l'Offerente. 8.12 Il Prezzo posto a base d'asta corrisponde al valore della perizia di cui al Paragrafo 1 del presente Bando ed e' pari ad Euro 1.100.000 (unmilionecentomila). 8.13 In caso di mancanza di offerte pari o superiori, potra' essere ammessa anche l'Offerta contenente un Prezzo inferiore alla base d'asta e la stessa nell'ipotesi in cui dovesse risultare la migliore della graduatoria sara' sottoposta ad una valutazione di congruita'. 8.14 Tutte le dichiarazioni sopra indicate sono rese sotto la penale e civile responsabilita' del dichiarante fermo restando che la non veridicita' del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguiti dal dichiarante sulla base della dichiarazione non veritiera. 8.15 I Soggetti Procedenti si riservano la facolta' di richiedere a ciascun Offerente i chiarimenti e le integrazioni dell'Offerta che riterranno opportuni. 8.16 I chiarimenti saranno forniti dall'Offerente per iscritto e dovranno essere ricevuti entro i termini fissati dai Soggetti Procedenti. 8.17 In caso di irregolarita' formali, non compromettenti la par condicio fra gli Offerenti, l'Offerente verra' invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni. 8.18 Qualora riscontri carenze e/o irregolarita' sostanziali, i Soggetti Procedenti procederanno all'esclusione dell'Offerente dalla procedura di vendita. 9. Modalita' di selezione delle Offerte 9.1 Il Notaio provvedera' all'apertura di tutte le buste con le modalita' che seguono: a) nella prima seduta - che si svolgera' nel luogo, giorno ed ora prestabiliti nell'avviso di gara - il Notaio procedera' all'apertura delle sole "Buste A" di ciascuna offerta e raccogliera' la documentazione in esse contenuta, inserendo nel verbale la descrizione dettagliata della stessa e del suo contenuto. Al termine della seduta, il Notaio trasmettera' copia del verbale e tutta la documentazione contenuta nelle "Buste A" alla Regione, mentre conservera' in un plico sigillato tutte le "Buste B" non ancora aperte. La Regione verifichera' per ciascuna Offerta la presenza dei requisiti di gara nonche' la loro idoneita' all'assegnazione delle concessioni minerarie di Acqua Minerale denominate "Fonte Meo" e "Gabinia". Evidenziera', contestualmente, quelle ritenute carenti ovvero inidonee al conseguimento delle Concessioni, che non saranno ammesse alla fase successiva della gara. Il provvedimento motivato con il quale la Regione individuera' i soggetti ammessi alla successiva fase di gara nonche' quelli non ammessi, sara' trasmesso, insieme a tutta la documentazione contenute nelle Buste A, al Notaio. b) nella successiva seduta - la cui data sara' comunicata all'indirizzo p.e.c. che ciascun Offerente è onerato di indicare - il Notaio, alla presenza del Commissario Straordinario del Consorzio Gaia in Amministrazione Straordinaria, aprira' le "Buste B" delle sole Offerte presentate dagli Offerenti che abbiano superato la valutazione della Regione di cui al punto precedente e redigera' un verbale in cui descrivera' la documentazione ed il suo contenuto. Nella medesima seduta, il Commissario - sulla base del prezzo offerto - formera' una graduatoria provvisoria e designera' l'aggiudicatario provvisorio. Il Notaio inserira' nel verbale la descrizione di queste operazioni compiute dal Commissario e trasferira' alla Regione la graduatoria delle Offerte ricevute e l'aggiudicatario provvisorio. 9.2 La graduatoria diverra' definitiva e l'aggiudicatario sara' individuato solo dopo: - l'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, per quanto riguarda la vendita dei beni dell'Amministrazione Straordinaria; - il provvedimento della Regione di assegnazione delle concessioni minerarie di Acqua Minerale denominate "Fonte Meo" e "Gabinia". 9.3 La mancata autorizzazione - tanto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, quanto da parte della Regione - sara' comunicata attraverso un provvedimento motivato ai Soggetti Procedenti. 10. Stipula del contratto di vendita 10.1 Al soggetto selezionato nei termini sopra indicati verra' inviata una comunicazione scritta. 10.2 Il contratto di vendita dei Beni (di seguito "Contratto") sara' stipulato in conformita' a tutte le formalita' richieste dalle normative applicabili e dai provvedimenti di autorizzazione resi dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lazio. In tal caso il soggetto selezionato sara' tenuto a procedere alla sottoscrizione del Contratto nella data e nel luogo che sara' a tal fine indicato dal Commissario Straordinario, e comunque entro 60 giorni dal perfezionamento di tutte le condizioni previste dal presente Bando e dalle disposizioni normative applicabili per la sottoscrizione dell'atto stesso; termine che deve considerarsi fissato nell'interesse della Societa' cedente e della Procedura di amministrazione straordinaria. 10.3 Il Contratto verra' stipulato per atto pubblico da un notaio designato dal Commissario Straordinario. 10.4 Tutti i costi inerenti e/o conseguenti al saranno a carico dell'acquirente. 10.5 Di seguito si fornisce una indicazione non esaustiva e non vincolante di alcuni contenuti del Contratto: a) sara' esclusa qualsiasi garanzia del venditore, salvo la responsabilita' per evizione, nei limiti in cui sia inderogabile per legge; b) i Beni saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui si troveranno alla data di sottoscrizione del Contratto; c) il rilascio del titolo concessorio da parte della Regione Lazio per lo sfruttamento delle fonti di acque minerale Fonte Meo e Gabinia fara' carico esclusivamente all'acquirente, che sopporterà il rischio collegato all'eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio dello stesso nonche' delle ulteriori autorizzazioni richieste per il legittimo esercizio delle eventuali singole attivita' di utilizzo; d) il Prezzo sara' corrisposto in unica soluzione alla stipula del Contratto. 11. Rilascio delle concessioni minerarie 11.1 Le Concessioni saranno rilasciate con apposito provvedimento del Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attivita' Produttive. 12. Accesso alla data room 12.1 A seguito della ricezione della richiesta di accesso alla data room (di seguito la "Richiesta d'accesso" - allegato 1) allegata al presente Bando e della sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza, verra' consentito agli Offerenti di accedere alla data room e di visitare, su appuntamento, i Beni e i luoghi interessati dal presente Bando. 13. Obblighi di riservatezza 13.1 L'Impegno di Riservatezza (allegato 2) sottoscritto ai sensi del presente Bando sara' valido ed efficace per il periodo ivi previsto. 14. Varie 14.1 Ogni determinazione in ordine al presente Bando ed alla conseguente stipulazione del Contratto è condizionata ed in ogni caso soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico e, per quanto attiene l'assegnazione delle Concessioni, al potere concessorio della Regione. 14.2 I Soggetti Procedenti non assumono mediante la pubblicazione del presente Bando alcun obbligo o impegno di dar corso alla vendita dei Beni e all'assegnazione delle Concessioni nei confronti degli Offerenti, i quali non avranno alcun diritto di esigere alcuna prestazione od attivita' da parte dei Soggetti Procedenti. I Soggetti Procedenti avranno la facolta' di recedere motivatamente dalle trattative in qualsiasi momento, qualunque sia lo stato di avanzamento delle medesime, nonche' di sospendere, interrompere, modificare le condizioni della procedura di vendita, di assumere impegni verso terzi e/o negoziare con terzi, senza che gli Offerenti possano in nessun caso avanzare pretesa alcuna a titolo di risarcimento o di indennizzo né ad alcun altro titolo. 14.3 Il presente Bando non costituisce un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 94 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. 14.4 Ciascun Offerente sosterra' i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonche' qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione. 14.5 I dati inviati dagli Offerenti saranno trattati secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Secondo tale Decreto Legislativo, il trattamento dei dati sara' effettuato secondo i principi di legalita' e correttezza e della tutela del diritto degli Offerenti alla riservatezza; i dati personali degli Offerenti verranno utilizzati esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di vendita e, in generale, per assicurare il corretto svolgimento della stessa. Il responsabile del trattamento dei dati sara' il dott. Franco Perasso, al quale le Parti potranno inoltrare le loro richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e successivi del Decreto Legislativo n. 196/2003 all'indirizzo mail procedura@consorziogaia.it. 14.6 Il presente Bando e tutti gli atti ad esso connessi, incluso il contratto di vendita, sono regolati dalla legge italiana. Qualunque controversia sull'interpretazione, esecuzione, validita' ed efficacia della procedura di vendita dei Beni di Consorzio Gaia Spa in AS o qualunque controversia su qualsiasi rapporto precontrattuale relativo agli stessi Beni sara' di competenza in via esclusiva del foro di Velletri. 14.7 Ogni controversia relativa al provvedimento di concessione mineraria delle acque minerali denominate "Fonte Meo" e "Gabinia" sara' di competenza del TAR Lazio, sede di Roma. Consorzio Gaia S.p.A. in amministrazione straordinaria - Il commissario straordinario dott. Andrea Lolli Regione Lazio - Dir. reg. per lo sviluppo economico e le attivita' prod. - Il direttore regionale dott.ssa Rosanna Bellotti TX16BFM11358