FONDIMPRESA

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.16 del 7-2-2018)

Estratto avviso 1/2018 - Ambiente e Territorio - Formazione  connessa
  alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio. 

  Il Fondo paritetico  interprofessionale  Fondimpresa  con  sede  in
Roma, via della Ferratella in  Laterano  n.  33,  codice  fiscale  n.
97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL,  UIL,  intende
finanziare, attraverso le risorse trasferite al Fondo  dall'INPS,  la
realizzazione di piani  formativi  condivisi  tra  le  parti  sociali
riconducibili a Fondimpresa, rivolti alla formazione  dei  lavoratori
delle  aziende  aderenti  al   Fondo   connessa   alla   salvaguardia
dell'ambiente e del territorio. Ambito di riferimento. 
  Il  piano  formativo  finanziato  deve  riguardare   esclusivamente
l'adeguamento e lo sviluppo delle competenze tecniche dei  lavoratori
nelle aziende aderenti  operanti  nei  campi  della  prevenzione  del
rischio sismico e idrogeologico, oltre che delle competenze  connesse
all'efficienza  energetica  e  all'uso   di   fonti   integrative   e
rinnovabili, ai materiali e  alle  soluzioni  per  la  sostenibilita'
ambientale. 
  Il piano deve essere interaziendale, anche multi regionale, e  deve
prevedere la partecipazione, a preventivo e consuntivo, di  almeno  3
(tre) imprese aderenti con un minimo di  30  (trenta)  lavoratori  in
formazione (partecipanti effettivi ad azioni formative valide). 
  Il  piano  puo'  riguardare  esclusivamente   la   formazione   dei
lavoratori delle  imprese  aderenti  coinvolte  nelle  seguenti  aree
tematiche: 
    1) prevenzione e mitigazione del rischio sismico; 
    2) prevenzione  e  mitigazione  del  rischio  idrogeologico.  Per
entrambe le aree la formazione puo' riguardare tutte le  aziende  che
operano nella filiera: progettazione, analisi, verifica  e  collaudo,
realizzazione  degli  interventi;  produzione  e   installazione   di
strutture, impianti, componenti e materiali; ricerca e sviluppo; 
    3) sostenibilita' ambientale,  con  riferimento  alla  formazione
direttamente connessa alla gestione ambientale  ed  energetica  delle
aziende aderenti ed al loro rapporto con il territorio, i  produttori
e i consumatori, in particolare per quanto attiene a: 
      efficienza e risparmio energetico, uso di fonti  integrative  e
rinnovabili, certificazione energetica; 
      innovazione ambientale di processo e di prodotto; 
      bilanci ambientali e miglioramento continuo  delle  prestazioni
ambientali; 
      tecniche  e  metodologie  in  materia  di  carichi  e   impatti
ambientali ed energetici. 
  Oggetto e modalita' formative. Il piano formativo si identifica  in
un insieme organico di attivita', direttamente connesse all'ambito ed
alle aree tematiche indicate nell'articolo 2 dell'avviso,  nel  quale
possono essere previste: attivita' preparatorie e di accompagnamento,
attivita' non formative, attivita' di erogazione della formazione. 
  Durata dei piani formativi. La durata massima del  piano  formativo
e' di 13 (tredici) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione
di  ammissione  a  finanziamento  del  piano  stesso  da   parte   di
Fondimpresa, con l'obbligo di portare a termine tutte le attivita' di
erogazione della formazione entro 12 mesi dalla data  di  ricevimento
della comunicazione di ammissione a finanziamento del piano. 
  La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata nei  3
(tre) mesi successivi alla conclusione del Piano, comunque  entro  16
mesi dalla data di ricevimento della comunicazione  di  ammissione  a
finanziamento del piano stesso da parte di Fondimpresa.  Destinatari.
Sono  destinatari  dei  Piani  formativi  i  lavoratori   dipendenti,
compresi gli apprendisti, per  i  quali  viene  versato  all'INPS  il
contributo integrativo dello 0,30%  sulle  retribuzioni  destinato  a
Fondimpresa, occupati in imprese aderenti operanti  nei  campi  della
prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, oltre che in  quelle
che  hanno  necessita'   di   rafforzare   le   competenze   connesse
all'efficienza  energetica  e  all'uso   di   fonti   integrative   e
rinnovabili, ai materiali e  alle  soluzioni  per  la  sostenibilita'
ambientale. 
  Finanziamento dei piani. Le risorse  destinate  da  Fondimpresa  al
finanziamento dei piani formativi presentati sull'avviso n. 1/2018, a
valere sui fondi di cui all'articolo  6,  comma  2,  lettera  b)  del
regolamento («Conto di sistema»),  sono  complessivamente  pari  a  €
15.000.000,00 (quindicimilioni). 
  Costi  ammissibili.  I  costi  ammissibili  a   finanziamento   nel
preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano, comprendono
le spese (costi reali sostenuti e documentati), articolate in voci  e
dettagliate nelle «Linee guida alla gestione  e  rendicontazione  del
piano formativo» (Allegato n. 9 dell'avviso). 
  Regime di aiuti. I contributi previsti dall'avviso a  valere  sulle
risorse del conto di sistema  indicate  nell'articolo  8  dell'avviso
sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti  comunitari,  sulla
base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie  in  sede  di
presentazione del piano, secondo quanto previsto dal regime di aiuti:
«Fondi interprofessionali per la formazione  continua  -  Regolamento
per la concessione di aiuti alle imprese per attivita' di  formazione
continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014» - SA
40411, approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12 novembre  2014  e
successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17 dicembre 2014 di modifica -
Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e
la Formazione del Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociali  -
comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica
elettronica della Commissione  (SANI)  -  Numero  identificativo  del
Regime di Aiuti 83883: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L. n. 187 del 26 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti  alla
formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al
31 dicembre 2020. 
  L'applicazione del predetto regolamento (CE) n. 651/2014 e' esclusa
per  le  aziende  che  non  rientrano  nel  campo   di   applicazione
disciplinato nell'art. 1 del regolamento. 
  In particolare sono esclusi i finanziamenti in  favore  di  imprese
destinatarie di un ordine di  recupero  pendente  a  seguito  di  una
precedente decisione della commissione europea che ha  dichiarato  un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato  comune,  ad  eccezione
dei regimi  di  aiuti  destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati  da
determinate calamita' naturali; sono altresi' escluse le  imprese  in
difficolta', come definite nel punto  18  dell'art.  1  del  medesimo
regolamento (UE) n.  651/2014,  ad  eccezione  dei  regimi  di  aiuti
destinati a  ovviare  ai  danni  arrecati  da  determinate  calamita'
naturali. 
  L'opzione  per  il  regolamento  (CE)  n.  651/2014  comporta,  tra
l'altro, il rispetto della disciplina  degli  aiuti  alla  formazione
prevista nell'art. 31 del regolamento.  Si  applicano  le  intensita'
massime di aiuto stabilite nell'art.  31  del  predetto  regolamento,
aumentate nelle misure previste al punto 4, lettere  a)  e  b)  e  al
punto 5 del medesimo articolo. Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L. n. 352
del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» fino al 31 dicembre 2020. 
  La  concessione  dei  finanziamenti  e'  inoltre  subordinata  alla
interrogazione del registro nazionale degli aiuti  di  Stato  e  alla
registrazione  del  finanziamento,  da  parte  di  Fondimpresa,  alle
condizioni e con le modalita'  previste  dall'art.  52  della  L.  24
dicembre 2012, n. 234 e s.m.i e dalle diposizioni attuative. 
  Le imprese beneficiarie  della  formazione  nei  piani  dell'avviso
devono  optare  espressamente  per  il  regolamento  comunitario   da
applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. 
  L'opzione deve essere effettuata dalle aziende  beneficiarie  nella
dichiarazione di  partecipazione  al  Piano  formativo  («Istruzioni»
Allegato n. 8 dell'avviso). Nel caso in  cui  l'impresa  beneficiaria
opti per il regime di aiuti «de minimis», il soggetto attuatore  deve
verificare  che  l'azienda  rilasci  nella   predetta   dichiarazione
l'attestazione che i contributi pubblici ricevuti  negli  ultimi  tre
esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale,  compreso  quello  in
corso, consentono l'applicazione del regolamento prescelto. 
  Tale  dichiarazione  deve  altresi'  indicare  tutti  i  contributi
pubblici ricevuti nei predetti tre esercizi finanziari dalla medesima
impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unita' locali o  unita'
produttive per le quali i contributi  sono  stati  ricevuti,  tenendo
conto che tutte le entita' controllate (giuridicamente  o  di  fatto)
dalla stessa entita' devono essere considerate un'impresa unica, come
definita nel regolamento. L'importo massimo potenziale  «de  minimis»
indicato   dall'azienda   nella   dichiarazione   di   partecipazione
(«Istruzioni»  allegato  n.  8  dell'avviso)  viene  considerato  per
determinare  se  e'  stato  raggiunto  il  massimale   previsto   dal
regolamento  e  costituisce  l'ammontare  dell'aiuto   «de   minimis»
concesso in caso di approvazione del Piano. 
  Si richiama l'attenzione dei soggetti  attuatori  e  delle  imprese
beneficiarie  sulla  necessita'  di  operare  un'attenta  e  puntuale
ricognizione di tutti i  contributi  pubblici  ricevuti  da  ciascuna
impresa beneficiaria e degli eventuali ordini  di  recupero  pendenti
per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta  del
regolamento comunitario in materia di aiuti di stato applicabile. 
  Tale  ricognizione  potra'  essere  effettuata  anche  mediante  la
consultazione  del  registro  nazionale   degli   aiuti   di   Stato,
liberamente          accessibile          all'indirizzo           web
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza 
  Le   risultanze   del   predetto   registro   dovranno,   tuttavia,
considerarsi meramente indicative e  dovranno  essere  opportunamente
integrate mediante l'indicazione, in sede di  attestazione  ai  sensi
del Reg. UE n. 1407/2013, di tutti gli eventuali contributi  pubblici
«de minimis» (in primis,  quelli  erogati  da  Fondimpresa)  che  non
dovessero essere stati ancora caricati nel registro medesimo. 
  Il soggetto attuatore e' responsabile della verifica  del  rispetto
di tutte le  condizioni  previste  nei  regolamenti  prescelti  dalle
imprese  beneficiarie,  e  in  particolare  della  verifica   che   i
contributi non siano cumulati con  altri  aiuti  di  Stato  ai  sensi
dell'art. 107 del trattato sull'Unione Europea, ne' con altre  misure
di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi  ammissibili,
quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensita'  d'aiuto  superiore
al livello fissato nel regolamento applicabile. 
  In relazione agli adempimenti ed obblighi derivanti dalla normativa
in tema di  aiuti  di  Stato,  sono  escluse  dal  piano  le  aziende
beneficiarie per le  quali  la  verifica  condotta  dal  Fondo  sulla
dichiarazione di partecipazione allegata  al  piano  rilevi  che  non
sussistono  tutti  i  requisiti  richiesti   dal   regolamento   (UE)
applicato. 
  In tale evenienza il piano puo'  essere  comunque  finanziato,  nel
rispetto delle previsioni dell'avviso, solo se  sussistono  tutte  le
seguenti condizioni: 
    a)  nessuna  azienda  esclusa  faccia   parte   della   compagine
proponente del piano ai sensi dell'art. 12 dell'avviso, lettera a); 
    b) senza conteggiare le aziende escluse siano comunque rispettati
i requisiti minimi di partecipazione al piano di imprese e lavoratori
richiesti  dall'avviso  all'art.  6.1  punto  III  (3  aziende  e  30
lavoratori), punto V (presenza in misura non inferiore di al  30%  di
lavoratori provenienti da PMI) e punto VIII (finanziamento  richiesto
contenuto entro il limite minimo stabilito di € 50.000); 
    c) la somma delle aziende escluse non sia superiore  al  10%  del
totale delle aziende beneficiare che hanno prodotto la  dichiarazione
di partecipazione al piano allegata alla domanda di finanziamento. 
  In caso di approvazione del piano il soggetto attuatore, al fine di
garantire  gli  obiettivi  previsti  nel  piano,  ha   l'obbligo   di
sostituire  le  aziende  escluse  entro   l'avvio   delle   attivita'
formative, alle condizioni e con le procedure previste nel  paragrafo
2.2.7 delle linee guida alla gestione  e  rendicontazione  del  piano
(Allegato n. 9 dell'avviso) con aziende  in  possesso  dei  requisiti
richiesti dall'avviso e aventi fabbisogni formativi analoghi. 
  Nel caso in  cui  non  ritenga  possibile  adempiere,  il  soggetto
attuatore dovra' inviare la rinuncia al finanziamento.  Gli  obblighi
dei soggetti attuatori sono specificati  nelle  «Condizioni  generali
per il finanziamento», allegato n. 6 dell'avviso e nelle «Linee guida
alla gestione e rendicontazione del Piano formativo», allegato  n.  9
dell'avviso. 
  Le risorse del conto formazione che ciascuna  azienda  beneficiaria
deve  apportare  nel  piano  a  consuntivo,  nella  misura   prevista
nell'articolo 8  dell'avviso,  costituiscono  mera  restituzione  dei
versamenti che ha effettuato al Fondo e non  sono  pertanto  soggette
alla disciplina degli aiuti di Stato. 
  Soggetti proponenti. Possono presentare la domanda di finanziamento
e realizzare il  piano  formativo,  a  pena  di  esclusione,  solo  i
seguenti soggetti: 
    a) le imprese beneficiarie dell'attivita' di formazione del piano
per i propri dipendenti, gia' aderenti a  Fondimpresa  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di   finanziamento   gia'   registrate
«sull'area associati» del sito web www.fondimpresa.it 
    b) gli enti gia'  iscritti,  alla  data  di  presentazione  della
domanda  di  finanziamento,  nell'elenco  dei   soggetti   proponenti
qualificati da Fondimpresa, per la categoria II  -  Formazione  sulle
tematiche dell'ambiente e della salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro rivolta a  lavoratori  appartenenti  ad  imprese  di  tutti  i
settori,  nel  limite  della  classe   di   importo   e   dell'ambito
territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le  regioni  a
cui appartengono le aziende beneficiarie del piano. 
  Sono esclusi gli operatori oggetto di sospensione  o  revoca  della
qualificazione   prima    dell'approvazione    della    domanda    di
finanziamento. In caso di sospensione o revoca  dopo  l'approvazione,
il finanziamento e'  revocato,  con  riconoscimento  dei  soli  costi
ammissibili sostenuti fino a tale data. 
  Ciascun soggetto di cui alla lettera a)  o  alla  lettera  b)  puo'
presentare domanda di finanziamento in associazione  temporanea  gia'
costituita  o  da  costituire,  o  consorzio  gia'  costituito  o  da
costituire ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile,
alle  condizioni  indicate  rispettivamente  nei  nel  punti  4  e  5
dell'articolo 13 dell'avviso. 
  Gli enti di cui alla lettera b) possono presentare  la  domanda  di
finanziamento anche singolarmente ma  non  possono  presentare  piani
nell'avviso in qualita' di imprese proponenti e beneficiarie  di  cui
alla lettera a). 
  Nel rispetto delle predette  condizioni  sono  altresi'  ammesse  a
presentare domanda di finanziamento le reti di imprese costituite  ai
sensi dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, purche' la
compagine sia  costituita  esclusivamente  da  aziende  di  cui  alla
lettera a)  del  presente  articolo  e  rispetti  tutti  i  requisiti
previsti dal presente  avviso  per  le  associazioni  temporanee  nel
modello allegato (v. allegato 7) e purche' sia espressamente prevista
nel contratto di rete o con separata dichiarazione la responsabilita'
solidale di tutti gli aderenti nei confronti del Fondo. 
  Inoltre, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico
ufficiale o attraverso scrittura  privata  autenticata.  Non  saranno
ammesse le domande presentate da reti di imprese che non rispettino i
suddetti requisiti. 
  Termini   e   modalita'   di   presentazione   della   domanda   di
finanziamento. Il piano formativo puo' essere presentato in qualsiasi
momento nei periodi di seguito indicati, esclusivamente tramite posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
presentazione@avviso.fondimpresa.it a partire  dalle  ore  dalle  ore
9,00 del 12 marzo 2018 fino alle ore 13,00 dell'11 giugno 2018. 
  A pena di esclusione, la domanda di finanziamento deve pervenire  a
Fondimpresa,  esclusivamente  all'indirizzo  di   posta   elettronica
certificata presentazione@avviso.fondimpresa.it  nel  rispetto  delle
modalita'  indicate  nelle  «Istruzioni  per   l'attivazione   e   la
presentazione del piano formativo», allegato n. 4 dell'avviso. 
  Valutazione delle domande. Fondimpresa  effettua  una  verifica  di
ammissibilita' delle domande pervenute in base ai requisiti  ed  alle
condizioni dell'avviso, in ordine  cronologico  di  presentazione  in
forma  completa  con   le   modalita'   indicate   nell'articolo   13
dell'avviso. 
  Le domande complete ammesse sono valutate, in  ordine  cronologico,
da un comitato tecnico nominato da Fondimpresa. Il comitato  effettua
la valutazione del piano sulla base degli elementi riportati all'art.
14 dell'avviso. 
  Comunicazioni  e  informazioni.  Eventuali  quesiti  in  merito  al
presente  avviso  devono   essere   inviati   all'indirizzo   e-mail:
avviso1_2018@fondimpresa.it le risposte alle domande  piu'  frequenti
sono pubblicate sul sito www.fondimpresa.it 

                        Il direttore generale 
                             Elvio Mauri 

 
TV18BFM2253
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