Avviso di rettifica
Errata corrige
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Atti correlati
Bando di gara, mediante procedura aperta, per l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e forniture necessari per il "Risanamento della rete di fognatura nera nell'abitato di Corato - III Stralcio". AVVISO DI RETTIFICA. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - n. 27 del 04/03/2011. Al bando di gara, paragrafo II.2.1), Quantitativo o entita' totale dele le parole da "a corpo, Euro 5.581.133,19, di cui: A) Euro 5.174.166,53 per l'esecuzione dei lavori a corpo, soggetti a ribasso; B) Euro 206.966,66 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;" adde le parole: "a corpo e misura Euro 5.581.133,19 di cui: A) Euro 4.433.070,18 per l'esecuzione dei lavori a corpo, soggetti a ribasso ed Euro 741.096,35 per l'esecuzione dei lavori a misura, soggetti a ribasso; B) Euro 177.322,81 per oneri per la sicurezza sui lavori a corpo, non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 29.643,85 per oneri per la sicurezza sui lavori a misura, non soggetti a ribasso d'asta". Al Capitolato prestazionale, l'Art. 2 modalita' di appalto e di stipulazione del contratto, e' annullato e sostituito dal seguente: 1. L'appalto sara' aggiudicato, ai sensi dell'articolo 220 del Codice dei contratti, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti. 2. Il contratto e' stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, e dell'art. 82, comma 3, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, del Regolamento generale. 3. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 4, comma 1, colonna 1, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita'. L'importo del contratto puo' variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all'articolo 4, comma 1, rigo a, colonna 2) previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantita' effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita', fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 4. Per la parte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, rigo a, colonna 1), prevista a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita', resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita' indicate negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo dell'aggiudicatario la definizione, il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita' delle voci e delle quantita' indicate dallo stesso negli atti progettuali presentati in sede di gara, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all'articolo 4 comma 1, rigo a, colonna 2) previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari". 5. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia' previsti. 6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono: a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 4, comma 1, rigo a, per l'importo netto determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a); b) agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 4, comma 1, rigo b, per l'importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali; c) al corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione di cui all'articolo 4, comma 1, righe c), d) ed e), per l'importo netto determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c). 7. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante. Al Capitolato prestazionale, all'art. 4 e' annullato il comma 2 e sostituito dal seguente: 2 L'importo contrattuale e' costituito dalla somma dei seguenti importi: a) importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), alle condizioni di cui al comma 3; c) importo del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), al netto del ribasso di gara ai sensi del comma 4. Al disciplinare di gara allegato al suddetto bando di gara sono state apportate le seguenti modifiche: Al Capo 2.4, rubricato "Requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo.": al punto 2) lett. a) fatturato in servizi tecnici: sono da aggiungersi le seguenti parole: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co.1 lett. vv), punto 4 del d.lgs. 11/9/2008, n.152 (terzo correttivo), che ha introdotto all'art.253 del d.lgs. n. 163/2006 il co. 15 bis termine prorogato al 31 dicembre 2011 ai sensi del d-p.c.m. 25 marzo 2011, il requisito relativo al fatturato globale per i servizi di progettazione puo' essere dimostrato facendo riferimento ai migliori cinque anni del decennio precedente la pubblicazione del bando di gara". al punto 2) lett. d) personale tecnico medio annuo: sono da aggiungersi le seguenti parole: "Ai sensi e per gli effetti dell' art.2, co.1 lett. vv), punto 4) del d.lgs. 11/9/2008 n.152 (terzo correttivo), che ha introdotto all'art.253 del d.lgs. n. 163/2006, il co.15 bis termine prorogato al 31 dicembre 2011 ai sensi del d-p.c.m. 25 marzo 2011, il requisito relativo al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, puo' essere dimostrato facendo riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara". Al disciplinare di gara al Capo 3.2 Offerta di prezzo dopo la lett. e) va aggiunta la lettera f) del seguente tenore: f) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, terzo periodo del d.P.R. n. 554 del 1999, di presa d'atto che le indicazioni delle voci e delle quantita' in relazione alle opere e ai lavori a corpo non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta a corpo che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita' delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; l'assenza di tale dichiarazione e' causa di esclusione dalla gara. Il presente avviso di rettifica e' stato inserito sul sito internet www.aqp.it in data 21/04/2011 Il Direttore Acquisti, Logistica E Contratti: Avv. Alessio Alfonso Chimenti T11BHA9141