AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.137 del 22-11-2013)

 
Bando di gara per la concessione di lavori pubblici avente ad oggetto
la progettazione esecutiva, la costruzione e la  successiva  gestione
del complesso immobiliare "Garage multipiano ed  opere  connesse"  da
realizzare  nell'area  portuale  denominata  "Ex   Locomotive"   alla
                        Marittima di Venezia. 
 
 
Avviso  di   differimento   termini   della   procedura   aperta   ed
          integrazioni/modificazioni ai documenti di gara. 
 

  Con riferimento  alla  procedura  aperta  per  l'affidamento  della
concessione di lavori pubblici avente  ad  oggetto  la  progettazione
esecutiva, la costruzione e  la  successiva  gestione  del  complesso
immobiliare "garage  multipiano  ed  opere  connesse"  da  realizzare
nell'area portuale  denominata  "ex  Locomotive"  alla  Marittima  di
Venezia (CIG 52668630D8. CUP F71E1300011007), giusto bando  di  gara,
gia' pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  n.
2013/S 166 - 288136 del 28.08.2013, sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, V serie speciale, contratti pubblici, n. 105 del
06.09.2013 e sul profilo di committente  dell'Autorita'  Portuale  di
Venezia (www.port.venice.it), si comunica che, al fine di  consentire
la  maggior  partecipazione  possibile,   in   considerazione   della
complessita' del progetto, i relativi termini di gara sono  differiti
nel senso che segue: 
  a) il termine di presentazione  delle  offerte,  di  cui  al  punto
IV.2.2)  del  bando  di  gara,  gia'  fissato  alle  ore  12.00   del
15.11.2013, e' differito alle ore 12.00 del 15.01.2014; 
  b) il sopralluogo obbligatorio, di cui al punto 4, lettere d) ed i)
del disciplinare di gara,  potra'  essere  effettuato  nell'ulteriore
giorno del 29.11.2013 ,alle ore 11.00 presso la  sede  dell'Autorita'
Portuale di Venezia, sita in Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13; 
  c) il termine di validita' della cauzione  provvisoria  di  cui  al
punto 5 del relativo disciplinare di gara deve avere decorrenza dalla
nuova  data  del  15.01.2014,  fissata  per  la  presentazione  delle
offerte; 
  d)  il  termine  ultimo,  di  cui  al  punto  j)  dell'art.  4  del
disciplinare di  gara,  entro  il  quale  i  soggetti  che  intendono
concorrere all'appalto possono ottenere chiarimenti  in  ordine  alla
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile  unico  del  procedimento   e'   prorogato   al   giorno
10.01.2014. I concorrenti sono, pertanto, invitati  a  provvedere  in
tempo utile. 
  Al documento di gara denominato "Bando di  gara",  al  punto  VI.2)
INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI,  la  lettera  d)   viene   integralmente
sostituita come segue "entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva
il Concessionario ha l'obbligo di costituire una societa' di progetto
ai sensi dell'art. 156 del  Codice  dei  Contratti  pubblici  con  un
capitale     netto     minimo      di      € 25.000.000,00      (euro
venticinquemilioni/00), di  cui  un  capitale  sociale  minimo  di  €
5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) e quindi, per il resto, mediante
costituzione di riserve di capitale". 
  Al documento di gara denominato "Disciplinare di  gara"  l'art.  4,
lettera c) e' integralmente sostituto come segue "c) entro 30  giorni
dall'aggiudicazione definitiva  il  Concessionario  ha  l'obbligo  di
costituire una societa' di progetto ai sensi dell'art. 156 del Codice
dei  Contratti   pubblici   con   un   capitale   netto   minimo   di
€ 25.000.000,00 (euro  venticinquemilioni/00),  di  cui  un  capitale
sociale minimo di € 5.000.000,00 (euro  cinquemilioni/00)  e  quindi,
per il resto, mediante costituzione di riserve di capitale". 
  Al documento di gara denominato "Schema di convenzione", all'art. 4
(Condizioni economico-finanziarie della concessione), il comma  5  e'
integralmente sostituito come segue: "Ferma la assoluta, inderogabile
e categorica alea imprenditoriale della costruzione e della  gestione
dell'intervento,  legata  ai  rischi  di  domanda,  disponibilita'  e
costruzione,  che  resta  a  carico  del  concessionario  e  non   e'
trasferibile in alcun  modo  sulla  concedente,  fatto  salvo  quanto
previsto  dall'art.  30  della  presente  Convenzione,  le  parti  si
impegnano  reciprocamente  ad   individuare   nuovi   presupposti   e
condizioni  di  equilibrio  e  a  modificare,  conseguentemente,   la
concessione ed il piano economico  finanziario  qualora  intervengano
fattori oggettivamente indipendenti da fatto del  concessionario  che
modifichino i presupposti e le condizioni di equilibrio indicate  nel
piano economico e finanziario, sia durante la fase di costruzione sia
durante la fase di gestione". 
  Al documento di gara denominato "Schema di convenzione", all'art. 6
(Societa' di progetto), il comma 1 e' integralmente  sostituito  come
segue: "Il concessionario si obbliga, ai sensi e per gli  effetti  di
cui all'art. 156 del Codice dei  contratti  pubblici,  a  costituire,
entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, una  societa'  di
progetto con  un  capitale  netto  minimo  di  € 25.000.000,00  (euro
venticinquemilioni/00), di  cui  un  capitale  sociale  minimo  di  €
5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) e quindi, per il resto, mediante
costituzione di riserve di capitale" 
  Al documento di gara denominato "Schema di  convenzione",  all'art.
27 (obbligazioni del concessionario della fase di gestione), il comma
8, e' integralmente sostituito come  segue  "Il  concessionario  deve
gestire direttamente i beni oggetto  della  concessione.  L'eventuale
cessione a terzi, purche' in possesso dei necessari requisiti,  della
gestione di singoli beni deve essere autorizzata dalla  concedente  e
deve comunque garantire il rispetto  di  tutte  le  condizioni  della
presente convenzione. 
  L'eventuale cessione a terzi della gestione di singoli beni  potra'
avvenire anche nelle forme del contratto di locazione di cui all'art.
1571 e ss. del  codice  civile".  Al  documento  di  gara  denominato
"Schema di convenzione", all'art. 30 (Revisione del  piano  economico
finanziario), il comma 1 e' integralmente sostituito come segue:  "1.
La  revisione  delle  condizioni  che  risultano  essenziali  per  il
mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della  concessione
potra' essere richiesta, secondo buona fede, da  entrambe  le  parti,
qualora nel periodo di  durata  della  concessione  si  verifichi  un
mutamento delle condizioni tale da alterare il  predetto  equilibrio.
La  revisione  dell'equilibrio  riguarda   solo   la   durata   della
concessione e dovra' essere effettuata a favore del concessionario  o
della concedente a seconda se il detto  mutamento  e'  sfavorevole  o
favorevole nei riguardi del concessionario. 
  Tenuto conto  della  decisione  EUROSTAT  dell'11.02.2004  e  della
circolare del PCM del 27.03.2009 i rischi connessi all'oggetto  della
convenzione sono cosi' ripartiti: 
  rischio di costruzione (secondo quanto definito nelle norme citate)
in capo totalmente al concessionario, fatto salvo a  quanto  previsto
agli artt. 22, 23 e 25 della presente convenzione, per i quali  sara'
ammessa la revisione del p.e.f. per il maggiore costo  effettivamente
sostenuto dal concessionario risultato tra la  differenza  dichiarata
in sede di gara e quello  effettivamente  sostenuto,  rendicontato  e
accertato nelle modalita' previste all'art. 23 comma 4; 
  rischio di disponibilita'  (secondo  quanto  definito  nelle  norme
citate) in capo totalmente al concessionario; 
  rischio di domanda o  del  grado  di  riempimento  (secondo  quanto
definiti nelle norme citate) del Garage Multipiano lato Porto in capo
esclusivo al Concessionario all'interno dell'intervallo previsto tra: 
  a) il valore di domanda relativo al  parcheggio  Garage  Multipiano
lato  Porto   indicato   nel   p.e.f.   da   parte   della   Stazione
Appaltante/Concedente in sede di gara; 
  b) il valore di domanda di cui sopra indicato  dal  proponente  poi
diventato Concessionario nella proposta in sede di gara. 
  Il rischio di domanda relativo a valori di  domanda  effettivamente
riscontrati  ed  accertati  dalla   Concedente   al   momento   della
dichiarazione di instabilita' del p.e.f. viene cosi' normato: 
  Oltre il limite segnato dai valori minimo e massimo dell'intervallo
di domanda  di  cui  sopra  e'  ammesso  il  riequilibrio  del  piano
economico  finanziario  (a  favore  del  Concessionario  qualora   la
domanda, al momento dell'instabilita', sia inferiore al valore minimo
dell'intervallo e a favore della  Concedente  qualora  il  valore  al
momento  dell'instabilita'  risultasse  invece  superiore  al  valore
massimo dell'intervallo). 
  Il concessionario per poter richiedere il riequilibrio  del  p.e.f.
dovra' dimostrare di: 
  non avere attuato iniziative e/o  politiche  tali  da  indurre  una
riduzione della domanda; 
  avere attuato iniziative e/o politiche tali da indurre stimolo alla
domanda. 
  Al documento di gara denominato "Schema di convenzione", l'art.  38
(Risoluzione   per   mancata   sottoscrizione   del   contratto    di
finanziamento) e' integralmente sostituito dal seguente: "1. In  caso
di mancata sottoscrizione del contratto  di  finanziamento  da  parte
dell'ente finanziatore entro il termine di  dodici  mesi  dalla  data
dell'aggiudicazione definitiva, la presente convenzione e' risolta di
diritto. 
  2. La risoluzione non comporta alcun diritto per il  concessionario
in relazione al rimborso delle spese fino a quel  momento  sostenute,
ivi comprese quelle di progettazione." 
  Restano confermati in ogni loro parte i contenuti della complessiva
documentazione reggente la procedura di gara in oggetto, purche'  non
in contrasto con i contenuti del presente avviso. 
  Il presente avviso e'  pubblicato  sul  Supplemento  alla  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea n. S213 del 02.11.2013,  lo  stesso  e'
pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  V
serie speciale relativa ai contratti pubblici, ed e'  reperibile  sul
sito  www.port.venice.it,  provvedendosi  agli  altri   obblighi   di
pubblicita' come per legge. 
    Venezia, 28 ottobre 2013 

                            Il presidente 
                          prof. Paolo Costa 

 
TC13BHA19814
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