FONDIMPRESA

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.114 del 3-10-2016)

Estratto  avviso  3/2016  -  Sostegno  alla  realizzazione  di  Piani
  formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita del  posto  di
  lavoro,  con  contributo  di  Fondimpresa   aggiuntivo   al   Conto
  Formazione delle aziende di appartenenza. 

  Il Fondo paritetico  interprofessionale  Fondimpresa  con  sede  in
Roma, via della Ferratella  in  Laterano  n.  33,  C.F.  97278470584,
costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, intende  sostenere  la
realizzazione da  parte  delle  aziende  aderenti  di  piani  rivolti
all'adeguamento  delle  competenze  ed  alla   riqualificazione   dei
lavoratori a rischio di perdita del posto di  lavoro,  che  subiscono
sospensioni  del  rapporto  di  lavoro  o  riduzioni  dell'orario  in
costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto  legislativo  n.
14 settembre 2015  n.  148,  nell'ambito  di  accordi  che  prevedono
l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Il piano formativo deve  essere
condiviso  con  un  accordo   sottoscritto   da   organizzazioni   di
rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e/o  di  categoria,
nel rispetto del "Protocollo d'Intesa - Criteri e  modalita'  per  la
condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi" sottoscritto
da Confindustria, CGIL, CISL e UIL  il  25  giugno  2014,  pubblicato
nella home-page del sito web www.fondimpresa.it,  e  deve  perseguire
almeno una delle seguenti finalita' nei confronti dei lavoratori  che
subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni  dell'orario
in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del  decreto  legislativo
14  settembre  2015  n.  148:  reintegro  dei   lavoratori   sospesi;
ricollocazione dei lavoratori sospesi in altri  contesti  lavorativi;
potenziamento   dell'occupabilita',   tramite    l'acquisizione,    a
conclusione della formazione,  di  competenze  certificate  ai  sensi
della normativa regionale, o, in mancanza di tale normativa o di  sua
inapplicabilita'  ai  profili  previsti  nel  piano,  di   competenze
attestate ed utili a conseguire successivamente presso gli  organismi
preposti alla certificazione in coerenza con le indicazioni contenute
nel decreto ministeriale 30 giugno  2015  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 20 luglio 2015 n. 166),  come  da  Accordo  Stato
Regioni del 22 gennaio 2015. L'accordo di condivisione deve attestare
la connessione della formazione prevista  nel  piano  ad  almeno  una
delle suddette finalita'. In ogni caso, indipendentemente  dalle  sue
finalita', il piano  deve  prevedere  la  certificazione/attestazione
delle competenze per almeno il  50%  delle  azioni  formative  e  per
almeno il 50% dei lavoratori posti  in  formazione  (conteggiati  per
codice  fiscale).  L'intervento  di  Fondimpresa  si  attua  con   la
concessione di un contributo aggiuntivo del  Conto  di  Sistema  fino
all'importo massimo di € 200.000,00 (duecentomila) per azienda,  alle
condizioni previste nei successivi articoli dell'avviso. In  caso  di
piano interaziendale tale limite  si  riferisce  a  ciascuna  impresa
partecipante. Il  contributo  del  Conto  di  Sistema  concesso  alle
imprese aderenti, alle condizioni previste dall'avviso, ha  carattere
aggiuntivo rispetto alle disponibilita' da esse apportate  tramite  i
versamenti accantonati sul loro Conto Formazione. 
  Le imprese aderenti che  richiedono  il  contributo  del  Conto  di
Sistema devono infatti concorrere a finanziare il 70% del  costo  del
piano, al netto della voce B - Costo del personale in formazione,  se
prevista, con le risorse del proprio  Conto  Formazione,  nel  limite
delle disponibilita' esistenti su tale conto  per  tutte  le  proprie
matricole INPS aderenti a Fondimpresa. 
Ambito di riferimento. 
  I piani formativi finanziati  possono  essere  sia  aziendali,  sia
interaziendali. L'ambito territoriale del  piano  puo'  essere  anche
multi regionale e deve collocarsi, in via esclusiva o prevalente,  in
una delle macro aree indicate nell'art. 6  dell'avviso.  E'  in  ogni
caso escluso l'utilizzo del voucher formativo  (partecipazione  del/i
lavoratore/i a corsi a catalogo, anche se realizzati presso l'azienda
titolare del piano). 
Oggetto e durata. 
  Piani formativi condivisi finanziati  con  l'avviso  devono  essere
rivolti esclusivamente ai lavoratori delle imprese aderenti al  fondo
che  subiscono  sospensioni  del  rapporto  di  lavoro  o   riduzioni
dell'orario di lavoro ai sensi del decreto legislativo  14  settembre
2015 n. 148,  nel  rispetto  delle  indicazioni  e  delle  condizioni
dell'art. 4 dell'avviso. Il rapporto  tra  il  totale  delle  ore  di
formazione  fruite  dai  suddetti  lavoratori,  in  azioni  formative
valide, nel periodo di vigenza del provvedimento  di  trattamento  di
integrazione salariale e il totale ore allievo  erogate  ai  medesimi
lavoratori deve essere maggiore del  50%.  Le  azioni  formative  del
piano  possono  riguardare  tutte  le  tipologie  ed  aree  tematiche
condivise tra le parti  sociali  e  finalizzate  all'acquisizione  di
abilita' e competenze che favoriscono il raggiungimento di almeno una
delle finalita' espresse nell'art.  1  dell'avviso.  Ciascuna  azione
formativa del piano deve avere una durata massima di 300  ore,  salvo
che nell'accordo di condivisione  del  piano  le  parti  sociali  non
motivino e condividano la necessita' di una maggiore durata, entro un
massimo di 400 ore. Ciascun lavoratore  puo'  partecipare  al  piano,
anche in piu' azioni formative, per un massimo di 300 ore, salvo  che
nell'accordo di condivisione del piano le parti sociali non  motivino
e condividano la necessita' di una maggiore durata, fino a 400 ore. 
Destinatari. 
  La formazione  del  piano  deve  esser  rivolta  esclusivamente  a:
lavoratori ammessi al trattamento ordinario di integrazione salariale
ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14  settembre  2015  n.
148; lavoratori ammessi al trattamento straordinario di  integrazione
salariale ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 14  settembre
2015 n.  148;  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  integrazione
salariale dei fondi di solidarieta' ai sensi degli articoli 30  e  31
del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148; lavoratori  ammessi
al trattamento di integrazione salariale del  fondo  di  integrazione
salariale (ex  fondo  residuale)  di  cui  all'art.  29  del  decreto
legislativo  14  settembre  2015  n.  148.  In  caso  di  trattamento
ordinario il periodo di durata deve essere superiore a  6  settimane,
mentre  per  il  trattamento  straordinario  la  durata  deve  essere
superiore a 12 settimane. In caso di riduzione dell'orario, essa deve
riguardare piu' di un quarto dell'orario di lavoro  calcolato  in  un
periodo di almeno  6  mesi.  La  sussistenza  di  tali  requisiti  e'
condizione  imprescindibile  per  poter  ottenere  l'erogazione   del
contributo aggiuntivo approvato da  Fondimpresa  sull'avviso  e  deve
essere comprovata, tra l'altro, dal provvedimento di concessione  del
trattamento di  integrazione  salariale  riguardante  il  periodo  di
svolgimento delle attivita' formative del piano. 
Imprese proponenti e beneficiarie. 
  Possono  essere  proponenti  e  beneficiarie  del  piano  formativo
presentato  sull'avviso  esclusivamente   le   aziende   aderenti   a
Fondimpresa  che  intendono  realizzare  la  formazione  dei   propri
lavoratori  che  subiscono  sospensioni  del  rapporto  di  lavoro  o
riduzioni dell'orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nel rispetto di  quanto
previsto in avviso. 
Scadenze, stanziamento e ambiti territoriali. 
  Il piano formativo  con  la  richiesta  del  contributo  aggiuntivo
previsto dall'avviso puo' essere presentato in qualsiasi momento  nel
periodo di validita' dell'avviso,  a  partire  dalle  ore  9  del  12
ottobre 2016 fino al 31 marzo 2017, con  le  modalita'  indicate  nel
successivo  art.  9.  Le  risorse  destinate  alla  concessione   del
contributo aggiuntivo sui piani  formativi  aziendali  approvati  con
l'avviso   sono   complessivamente   pari    ad    €    10.000.000,00
(diecimilioni), a valere sulle disponibilita' del Conto di Sistema di
cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del regolamento di  Fondimpresa.
Il  predetto  stanziamento  e'  suddiviso  tra  i   seguenti   ambiti
territoriali (macro aree): Ambiti Territoriali  avviso:  Nord  (Valle
d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia,
Provincia di Trento,  Provincia  di  Bolzano)  -  Risorse  4.833.000;
Centro (Emilia Romagna,  Toscana,  Umbria,  Lazio,  Marche,  Abruzzo,
Molise)  -  Risorse  3.480.000;  Sud  e  Isole   (Campania,   Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) - Risorse 1.687.000. 
Costi ammissibili e finanziamento dei piani. 
  I costi ammissibili a finanziamento nel  preventivo  finanziario  e
nel  rendiconto  di  ciascun  piano,  comprendono  le  spese  ("costi
reali"), articolate nelle seguenti voci dettagliate nelle "Istruzioni
e modelli dell'avviso n. 3/2016" (Allegato n.  3  dell'avviso):  A  -
Erogazione della Formazione = almeno il 76% del  totale  A+C+D.  C  -
Attivita' preparatorie e di accompagnamento  =  max  15%  del  totale
A+C+D. D - Gestione del Piano = max 9% del totale A+C+D. Sono escluse
le spese di alloggio, ad eccezione delle  spese  di  alloggio  minime
necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilita'.  I
costi effettivi per la voce B - Costo del  personale  in  formazione,
possono essere imputati nel preventivo finanziario e  nel  rendiconto
nel caso in cui l'azienda titolare  o  contitolare  del  piano  abbia
optato  per  l'applicazione   del   regolamento   UE   n.   651/2014,
esclusivamente a titolo di apporto privato e solo in  relazione  alla
quota  di  ore  di  formazione  svolte  dai  dipendenti  quando  sono
retribuiti  dall'azienda.  Non  devono  invece  essere  previsti   ed
imputati dalle  aziende  che  hanno  optato  per  l'applicazione  del
regolamento "de minimis" n. 1407/2013.  Il  finanziamento  del  piano
viene determinato, sulle base dei predetti "costi reali",  applicando
tutti i parametri e massimali, a preventivo ed a consuntivo  indicati
nell'art. 7  dell'avviso.  Il  contributo  aggiuntivo  del  Conto  di
Sistema su ciascun piano formativo presentato sull'avviso, nel limite
dei massimali prima indicati, e' pari alla differenza  tra  il  costo
totale  del  piano,  al   netto   dell'apporto   privato   a   carico
dell'azienda, se previsto, e la quota obbligatoriamente a carico  del
Conto Formazione dell'azienda  proponente  (pari  al  70%  del  costo
complessivo  del  piano  presentato,  al  netto  della  voce  B,   se
prevista). 
Regime di aiuti. 
  Il contributo  aggiuntivo  del  "Conto  di  Sistema"  concesso  con
l'avviso e' assoggettato ad uno dei seguenti regolamenti  comunitari,
sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede
di presentazione del piano, secondo quanto  previsto  dal  Regime  di
Aiuti:  "Fondi  interprofessionali  per  la  formazione  continua   -
Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attivita' di
formazione continua in esenzione ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
651/2014" - SA 40411, approvato con D.D. 27\Segr.  D.G.\2014  del  12
novembre 2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014  del  17  dicembre
2014 di modifica - Direzione Generale  per  le  Politiche  Attive,  i
Servizi per il lavoro e la Formazione  del  Ministero  del  Lavoro  e
delle  Politiche  Sociali  -  comunicato  alla  Commissione   Europea
attraverso il  sistema  di  notifica  elettronica  della  Commissione
(SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883: Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,  pubblicato
sulla G.U.U.E.  L  187  del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti (tra cui gli aiuti  alla  formazione)  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato, in vigore dal 1° luglio 2014  fino  al  31  dicembre  2020.
L'applicazione del predetto regolamento (CE) n. 651/2014  e'  esclusa
per  le  aziende  che  non  rientrano  nel  campo   di   applicazione
disciplinato nell'art. 1 del regolamento. In particolare sono esclusi
i finanziamenti in favore di imprese destinatarie  di  un  ordine  di
recupero  pendente  a  seguito  di  una  precedente  decisione  della
Commissione  europea  che  ha  dichiarato   un   aiuto   illegale   e
incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti
destinati a  ovviare  ai  danni  arrecati  da  determinate  calamita'
naturali; sono altresi'  escluse  le  imprese  in  difficolta',  come
definite nel punto 18 dell'art. 1 del medesimo  regolamento  (UE)  n.
651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti  destinati  a  ovviare  ai
danni arrecati da determinate calamita' naturali.  L'opzione  per  il
regolamento (CE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della
disciplina degli aiuti alla  formazione  prevista  nell'art.  31  del
regolamento.  Si  applicano  le  avviso  n.  3/2016  di   Fondimpresa
Formazione lavoratori con ammortizzatori  10  intensita'  massime  di
aiuto stabilite nell'art.  31  del  predetto  regolamento,  aumentate
nelle misure previste al punto 4, lettere a) e b) e al  punto  5  del
medesimo articolo - Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione
del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al
31 dicembre 2020. Le imprese beneficiarie della formazione nei  piani
dell'avviso  devono   optare   espressamente   per   il   regolamento
comunitario da applicare, tenendo presente  il  relativo  termine  di
vigenza utilizzando l'Allegato 1 dell'avviso. In caso di  scelta  per
l'applicazione di un regolamento de minimis  l'azienda  beneficiaria,
con  apposita  dichiarazione   allegata   al   piano   in   sede   di
presentazione,  resa  utilizzando  l'Allegato  1  dell'avviso,   deve
attestare  che  i  contributi  pubblici  concessi  negli  ultimi  tre
esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale,  compreso  quello  in
corso, consentono  l'applicazione  del  regolamento  prescelto.  Tale
dichiarazione deve riportare tutti i contributi pubblici concessi nel
predetto    periodo    dalla    medesima    impresa     beneficiaria,
indipendentemente dalle unita' locali  o  unita'  produttive  per  le
quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto  che  tutte  le
entita' controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa  entita'
devono  essere  considerate  un'impresa  unica,  come  definita   nel
regolamento. Le risorse del proprio  Conto  Formazione  che  ciascuna
azienda beneficiaria deve utilizzare  nel  piano  costituiscono  mera
restituzione dei versamenti effettuati al fondo e non  sono  soggette
alla disciplina degli aiuti di Stato. 
Verifica e approvazione dei Piani. 
  I  Piani  formativi  che  richiedono  il   finanziamento   previsto
dall'avviso, sono sottoposti ad una verifica di conformita'  rispetto
a tutti i requisiti  richiesti  dall'avviso,  effettuata  per  ambito
secondo l'ordine di presentazione delle domande complete, nelle forme
e con le modalita' previste nel presente articolo e nelle "Istruzioni
e modelli  dell'avviso  n.  3/2016"  (Allegato  n.  3).  La  verifica
riguarda  anche  la  completezza  e  la  coerenza  delle   competenze
riportate nell'Allegato 5 dell'avviso. 

                        Il direttore generale 
                             Paola Vitto 

 
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