IN.SAR. - INIZIATIVE SARDEGNA S.P.A.

Societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte
della Regione Autonoma della Sardegna

Sede: via Mameli n. 228 - 09123 Cagliari (CA), Italia
R.E.A.: 255611
Registro delle imprese: Cagliari 00956760904
Codice Fiscale: 00956760904
Partita IVA: 02540410921

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.52 del 8-5-2017)

 
                         Progetto ICO Edili 
 
 
               Interventi Coordinati per l'occupazione 
 
 
                       C.U.P. B21H16000020002 
 

  Avviso pubblico per le imprese  del  settore  delle  costruzioni  e
della relativa filiera 
  Sommario 
  Premessa 
  Art. 1 - Riferimenti normativi 
  Art. 2 - Oggetto e finalita' dell'avviso 
  Art. 3 - Risorse disponibili 
  Art. 4 - Misure finanziabili 
  Art. 5 - P.I.M. - Piano di inserimento mirato 
  Art. 6 - Aiuti di stato 
  Art. 7 - Requisiti di ammissibilita' delle imprese beneficiarie 
  Art. 8 - Revoca del finanziamento 
  Art. 8.1 - Casi di revoca del finanziamento 
  Art. 8.2 - Restituzione somme erogate e/o mancata erogazione  degli
incentivi 
  Art. 9 - Requisiti dei soggetti destinatari dell'intervento 
  Art. 10 - Modalita' di realizzazione degli interventi 
  Art. 11 - Modalita' di erogazione degli incentivi e garanzie 
  Art. 11.1 - Bonus assunzionale 
  Art. 11.2 - Contributo per il P.I.M. 
  Art. 12 - Modalita' di presentazione delle domande di adesione 
  Art. 13 - Istruttoria delle domande di partecipazione 
  Art. 14 - Motivi di esclusione 
  Art. 15 - Monitoraggio e controllo 
  Art. 16 - Pubblicita' e informazioni sull'avviso 
  Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
  Art. 18 - Responsabile del procedimento 
  Art. 19 - Foro competente 
  Premessa 
  L'IN.SAR.  -  Iniziative  Sardegna  S.p.A.  (di  seguito  IN.SAR.),
nell'assolvere  alle  proprie  finalita'  istituzionali   rivolte   a
supportare  l'Amministrazione  Regionale   nella   realizzazione   di
iniziative nel settore delle politiche attive del lavoro, nell'ambito
del Progetto ICO Edili, intende attivare un sistema di erogazione  di
incentivi destinati alle imprese  del  settore  delle  costruzioni  e
della  relativa  filiera  che  attivino  percorsi  di   reinserimento
lavorativo di soggetti disoccupati ai sensi della normativa  vigente,
percettori e non di misure di sostegno al  reddito,  accompagnati  da
azioni di riqualificazione, riconversione e  reimpiego  dei  soggetti
fuoriusciti dal mercato  del  lavoro  anche  attraverso  processi  di
formazione mirata e personalizzata. 
  IN.SAR. S.p.A. e' in possesso  della  certificazione  SA  8000  che
garantisce l'impegno etico e sociale della Societa'. I principi  alla
base della certificazione sono la  responsabilita',  la  trasparenza,
l'etica, il rispetto  degli  stakeholder  e  della  legge.  Tutte  le
imprese che faranno richiesta  dei  benefici,  oggetto  del  presente
avviso  pubblico,  e  che  non  rispetteranno  determinati  requisiti
sociali  minimi  (es.  presenza  di   lavoratori   non   regolarmente
contrattualizzati, orari di lavoro  non  in  linea  con  il  CCNL  di
riferimento, ambienti di  lavoro  non  a  norma,  ecc.),  cosi'  come
indicati all'art.8 della procedura, decadranno dai benefici. 
  Con il Progetto ICO Edili, IN.SAR. vuole  realizzare  una  sinergia
fra il settore pubblico e quello privato, proponendo una  metodologia
gia' sperimentata con il Programma  ICO  (Interventi  Coordinati  per
l'Occupazione) per l'inserimento  lavorativo  e  la  riqualificazione
professionale  di  soggetti  disoccupati  ai  sensi  della  normativa
vigente, percettori  e  non  percettori  di  misure  di  sostegno  al
reddito. 
  Il Progetto persegue la finalita' di supportare  il  settore  delle
costruzioni  e  la  relativa  filiera,  favorendo   l'attuazione   di
politiche di animazione e sostegno del mercato del lavoro, attraverso
il coinvolgimento diretto delle realta' economiche  interessate,  con
l'attivazione  di  misure  e  incentivi  finalizzati  allo   sviluppo
dell'occupazione sul territorio della Regione Sardegna. Le  misure  e
gli incentivi sono specificati nell'art. 4 lett.  A),  B)  e  C)  del
presente Avviso. 
  In linea con quanto  enunciato,  in  coerenza  con  le  indicazioni
europee e con la legge n. 183 del 10 dicembre  2014  (Jobs  Act),  il
presente avviso pubblico promuove il contratto a tempo indeterminato,
sul presupposto che il reinserimento di soggetti disoccupati a  tempo
indeterminato,  sia  piu'  rispondente  alla  finalita'   di   creare
occupazione   stabile,   prevendendo,   pertanto,    una    priorita'
nell'accesso al beneficio  e  una  maggiore  premialita'  in  termini
incentivanti rispetto al contratto di lavoro a tempo determinato. 
  Per  quanto   premesso,   l'Assessorato   del   Lavoro   Formazione
Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale   della   Regione
Sardegna e l'IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A.  hanno  firmato  un
Protocollo d'Intesa, che regolamenta il Piano di  Inserimento  Mirato
quale misura di politica attiva del lavoro, finalizzata a  creare  un
contatto diretto tra imprese e  disoccupati  residenti  in  Sardegna,
allo scopo di fare acquisire a questi ultimi competenze professionali
specifiche e capacita' operative utili a favorirne l'inserimento e il
reinserimento nel mondo del lavoro. 
  Il presente avviso pubblico e la modulistica  allegata  sono  stati
approvati dall'Amministratore Delegato di IN.SAR. con  determinazione
n. 223 del 02 maggio 2017. 
  Art. 1 - Riferimenti normativi 
  Il Progetto ICO Edili e' predisposto e attuato in coerenza con: 
  - Il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli n. 107  e  n.
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17 giugno 2014 che
definisce alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli n. 107 e n. 108  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  - Legge 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia  di  "Interventi
urgenti in favore dell'occupazione"  che  all'art.  9  istituisce  il
Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo Sociale Europeo; 
  - Decreto Legge n. 510 del 1° ottobre  1996,  recante  disposizioni
urgenti in materia di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a
sostegno del reddito e nel  settore  previdenziale,  convertito,  con
modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm.ii.; 
  -  Legge  7  agosto  1990,  n.  241-  Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi; 
  -  D.lgs.  31   marzo   1998,   n.   123-   Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997,
n. 59 . 
  - D.lgs. 81 del 9 aprile 2008  e  ss.mm.ii.  -  Testo  Unico  sulla
salute e sicurezza sul lavoro; 
  - L. 10 dicembre 2014 n. 183  Deleghe  al  Governo  in  materia  di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi  per  il  lavoro  e
delle  politiche  attive,  nonche'  in  materia  di  riordino   della
disciplina dei rapporti di lavoro e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro  e
successivi decreti attuativi; 
  - Linee guida in materia di Tirocini. Accordo tra il Governo  e  le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
"Linee guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013 e s.m.i.; 
  - D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917  Approvazione  del  testo  unico
delle imposte sui redditi; 
  - Il Documento Strategico  Unitario  (DSU)  di  sviluppo  regionale
della Regione Sardegna  per  il  ciclo  di  programmazione  2014-2020
(D.G.R. n. 37/5 del 12 settembre 2013), con il quale si e'  delineato
il quadro delle priorita' dirette al perseguimento degli obiettivi di
Europa 2020 ed alla  conseguente  programmazione  delle  risorse  dei
Fondi europei disponibili per il periodo 2014-2020; 
  - La  D.G.R.  n.  44/11  del  23.10.2013  Disciplina  dei  tirocini
formativi     e     di     orientamento,     dei     tirocini      di
inserimento/reinserimento,  e  dei   tirocini   estivi.   Recepimento
dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il  Governo,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento  recante  "Linee
guida in materia di tirocini" ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della
Legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  Avviso,  si
applicano le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali. 
  Art. 2 - Oggetto e finalita' dell'avviso 
  L'IN.SAR.,  con  la  pubblicazione  del  presente  Avviso   intende
avviare, per incentivare l'occupazione e l'occupabilita', un  sistema
di misure di politica  attiva  per  il  reinserimento  lavorativo  di
soggetti disoccupati ai sensi della normativa vigente,  percettori  e
non percettori di  misure  di  sostegno  al  reddito,  attraverso  la
concessione di incentivi destinati alle  imprese  del  settore  delle
costruzioni  e   della   relativa   filiera,   mediante   azioni   di
riqualificazione, riconversione e reimpiego di  soggetti  fuoriusciti
dal  mercato  del  lavoro  e  processi   di   formazione   mirata   e
personalizzata. 
  Art. 3 - Risorse disponibili 
  Per gli interventi previsti sono disponibili risorse per un  valore
pari a complessivi euro Euro 2.750.000 di cui: 
  - Euro 1.250.000,00 destinati alla misura "Bonus Assunzionale"  per
le imprese che  assumeranno  i  soggetti  selezionati  attraverso  il
S.I.L. (Sistema Informativo Lavoro) della Regione Sardegna; 
  - Euro 750.000,00 destinati alla misura  "Contributo  Azienda"  per
l'attivazione dei Piani di Inserimento Mirato; 
  - Euro 750.000,00 destinati alla  misura  "Borsa"  per  i  soggetti
disoccupati ai sensi della normativa vigente partecipanti  ai  "Piani
di inserimento Mirato". 
  Qualora le risorse non dovessero essere  integralmente  utilizzate,
sara' facolta' di IN.SAR. assegnarne  quelle  residue  attraverso  lo
scorrimento della graduatoria delle istanze dichiarate ammissibili. 
  Nell'ipotesi in  cui,  anche  a  seguito  dello  scorrimento  della
graduatoria,   le   risorse   finanziarie   non   dovessero    essere
integralmente utilizzate, IN.SAR. potra'  procedere  alla  riapertura
dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 
  Art. 4 - Misure finanziabili 
  Al fine di incrementare l'occupazione e l'occupabilita', le  misure
finanziabili ed i relativi importi sono di seguito descritti: 
  Misura A) Bonus Assunzionale 
  - Bonus assunzionale di euro 5.000,00 lordi per assunzioni a  tempo
indeterminato(1); 
  - Bonus assunzionale di euro 3.000,00 lordi per assunzioni a  tempo
determinato di durata pari o superiore a 12 mesi; 
  In entrambe le tipologie previste, il  rapporto  di  lavoro  potra'
essere a tempo pieno  o  con  un  impegno  orario  part-time  pari  o
superiore alle 30 ore settimanali, e le imprese dovranno mantenere la
permanenza dei rapporti di lavoro attivati per il seguente periodo: 
  - 24 mesi dalla data dell'assunzione,  per  il  contratto  a  tempo
indeterminato; 
  - 12 mesi dalla data dell'assunzione,  per  il  contratto  a  tempo
determinato. 
  Il Bonus assunzionale e' cumulabile  con  altre  eventuali  misure,
anche  di  politica  attiva  del  lavoro,  previste  dalle  normative
comunitarie, nazionali e regionali quali, a  titolo  esemplificativo,
sgravi di natura fiscale e previdenziale mentre non e' cumulabile con
bonus assunzionali ottenuti per lo stesso destinatario assunto con il
Progetto ICO Edili. 
  Misura B) Contributo azienda per l'avvio di un piano di inserimento
mirato (P.I.M) 
  Le imprese che partecipano all'Avviso per  l'inserimento  di  nuove
risorse possono, preliminarmente all'assunzione, avviare un Piano  di
Inserimento Mirato (P.I.M.). 
  La   misura   e'   finalizzata   ad   accompagnare   i    candidati
all'assunzione, per guidarli ed orientarli nella fase di  inserimento
in azienda e valutarne le attitudini e la rispondenza  alle  esigenze
ed al fabbisogno di competenze dell'impresa ospitante. 
  L'impresa potra' usufruire di un contributo pari a  un  massimo  di
euro 500,00 lordi per ogni mese di durata di ogni singolo  piano,  al
fine di sostenere gli oneri ed i costi connessi  all'inserimento  dei
soggetti disoccupati (a mero  titolo  esemplificativo:  assicurazione
RC, premio INAIL, spese per dispositivi di protezione  individuale  e
altre spese ed oneri inerenti all'inserimento). 
  Misura C) Borsa per il destinatario inserito in un P.I.M. 
  I soggetti inseriti in un "Piano di Inserimento  Mirato"  (P.I.M.),
potranno usufruire di una borsa  (indennita'  di  partecipazione)  di
importo massimo pari a euro 500,00 lordi mensili, che verra'  erogata
dall'IN.SAR. direttamente al soggetto inserito nel  P.I.M.,  per  una
durata pari a quella del piano. 
  L'importo sara'  erogato  per  l'intero  ammontare  previsto  (euro
500,00/mensili) soltanto nell'ipotesi in  cui  il  soggetto  inserito
abbia svolto in azienda un numero di  ore  pari  al  100%  di  quelle
previste dal Piano. L'importo verra' ridotto in misura  proporzionale
alle ore di assenza, secondo le risultanze di un apposito registro. 
  Dal punto di vista fiscale la borsa corrisposta al partecipante  al
P.I.M.  e'  considerata  reddito  assimilato  a  quelli   da   lavoro
dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R.  n.
917/1986. 
  La  misura  della  Borsa  intende  coprire  ogni  possibile   spesa
collegata o accessoria (ad esempio vitto, alloggio, trasferta, etc.). 
  Art. 5 - P.I.M. - Piano di inserimento mirato 
  Il Piano di Inserimento Mirato (P.I.M.) e' una misura  di  politica
attiva finalizzata  a  creare  un  contatto  diretto  tra  imprese  e
disoccupati allo scopo di far acquisire a  questi  ultimi  competenze
professionali e favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro. 
  Il  PIM  e'  un  tirocinio  atipico  che  si  realizza   attraverso
un'attivita' di  formazione  "on  the  job"  svolta  in  azienda,  in
analogia con le prescrizioni della normativa regionale  dei  tirocini
di Inserimento/reinserimento lavorativo - Delibera G.R. n. 44/11  del
23.10.2013, cui si rimanda, - ma in deroga al punto 11 della suddetta
Delibera  che   stabilisce   il   numero   di   tirocini   attivabili
contemporaneamente presso un unico  soggetto  ospitante.  E'  infatti
consentito  all'azienda,  in  deroga  al  sopracitato  punto  11,  di
ospitare il 100% dei soggetti indicati nell'ambito del fabbisogno  di
risorse umane necessario. 
  Il PIM e' una misura destinata a disoccupati  cosi'  come  definiti
dal Dlgs. 150/2015, percettori e non percettori di misure di sostegno
al reddito, residenti in Sardegna di eta' non inferiore  ai  diciotto
anni  che  hanno  assolto  l'obbligo  di  istruzione,  finalizzata  a
favorire il reinserimento nel mondo del lavoro e non  costituisce  un
rapporto di lavoro. 
  Il destinatario del PIM non deve svolgere attivita'  in  autonomia,
ne' compiti di responsabilita', ne'  mansioni  che  possano  arrecare
danno a se' stesso o ad altri, non puo' svolgere  attivita'  che  non
siano coerenti con gli obiettivi formativi del P.I.M. ed  esplicitate
nel progetto formativo. La formazione on the job deve  essere  svolta
presso la/e sede/i operativa/e dell'impresa ospitante. 
  I P.I.M. sono attivati sulla  base  di  una  Convenzione  e  di  un
Progetto  Formativo  sottoscritti  da  IN.SAR.  S.p.A.,  dall'impresa
beneficiaria e dal destinatario. 
  La durata complessiva del P.I.M. non puo' essere superiore a 6 mesi
e inferiore a 1. L'impegno settimanale del PIM  non  dovra'  superare
l'80%  dell'orario  previsto  dal  contratto   collettivo   applicato
dall'impresa e non potra' essere inferiore al 70% della stessa. Resta
fermo il diritto del destinatario alla pausa ad ai riposi settimanali
in misura non  inferiore  a  quelli  previsti  dalla  legge  e  dalla
contrattazione collettiva. 
  L'attivazione   deI   P.I.M.   e'   soggetta   alla   comunicazione
obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge
1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in  materia  di  lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   Legge   28
novembre 1996, n. 608 e ss.mm.ii.. 
  L'impresa ospitante e' tenuta a garantire il rispetto  dell'obbligo
assicurativo per il destinatario  contro  gli  infortuni  sul  lavoro
presso l'INAIL, oltre che per la responsabilita' civile verso i terzi
con idonea compagnia assicuratrice. La  copertura  assicurativa  deve
comprendere  le  attivita'  svolte  dal   beneficiario   nelle   sedi
operative/cantieri al di fuori della sede legale dell'impresa e nella
sede legale stessa se specificata nel  progetto  formativo  attivita'
svolte  dal  destinatario  al  di  fuori  della   sede   dell'impresa
beneficiaria, se specificate nel progetto formativo. 
  L'impresa dovra', inoltre, rispettare la normativa sulla  sicurezza
sui luoghi di lavoro vigente  compreso  l'obbligo  di  sottoporre  il
beneficiario   alle    visite    mediche    obbligatorie    e    alla
formazione/informazione prevista dalla  normativa  richiamata  e  dai
CCNL applicati. 
  L'IN.SAR.  S.p.A.  ha  il  compito  di  assicurare  la  qualita'  e
l'efficacia dell'esperienza svolta dal destinatario presso  l'impresa
ospitante,   supportandolo    nella    gestione    delle    procedure
amministrative, nella predisposizione del progetto formativo e  nelle
attivita' di monitoraggio mirate alla verifica  della  corrispondenza
dell'attuazione del P.I.M. rispetto  alle  previsioni  stabilite  dal
Progetto formativo. 
  Al fine di garantire la corretta attuazione  del  piano,  l'impresa
ospitante dovra' nominare un tutor con funzioni di  affiancamento  al
destinatario  sul  luogo  di  lavoro,  individuandolo  tra  i  propri
lavoratori ovvero tra professionalita' esterne all'azienda purche' in
possesso  di  competenze  e  know-how  adeguati   per   accompagnare,
supervisionare  e  garantire  il  raggiungimento   degli   obbiettivi
prefissati  nel  progetto  formativo  individuale.  Il  tutor   cosi'
individuato, in collaborazione con il  tutor  di  INSAR  aggiorna  la
documentazione relativa al PIM per l'intera durata dello stesso. 
  In osservanza di quanto disposto nelle linee  guida  della  Regione
Autonoma della Sardegna sulla Disciplina dei tirocini formativi e  di
orientamento (D.G.R. n. 44/11  del  23.10.2013)  non  possono  essere
attivati tirocini in favore  di  soggetti  che  hanno  gia'  prestato
attivita'  lavorativa  per  le  stesse  mansioni,  salvo  che   siano
trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro  e
sempre  che  sia  stato  reputato  necessario  un  adeguamento  delle
competenze. Inoltre, il tirocinante non potra' effettuare piu' di  un
tirocinio per il medesimo profilo professionale,  salvo  nell'ipotesi
di frequenza  inferiore  al  60%  delle  ore  previste  nel  progetto
formativo, e non puo' svolgere piu' di un  tirocinio  con  lo  stesso
soggetto ospitante. I tirocinanti non potranno sostituire  lavoratori
con contratti a termine nei periodi di picco delle  attivita'  e  non
potranno essere utilizzati per sostituire il personale  del  soggetto
ospitante nei  periodi  di  maternita'  o  ferie  o  ricoprire  ruoli
necessari all'organizzazione dello stesso. 
  I soggetti inseriti in un  Piano  di  Inserimento  Mirato  potranno
usufruire di una borsa di importo massimo pari a  euro  500,00  lordi
mensili (come da art. 4). I  soggetti  disoccupati  e  percettori,  i
quali godono di una misura di sostegno al reddito, parteciperanno  al
P.I.M. senza ricevere la borsa prevista. 
  Art. 6 - Aiuti di stato 
  Le somme che verranno percepite a titolo di "Bonus assunzionale"  e
di "Contributo Azienda" per un P.I.M. saranno concesse in conformita'
al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
oppure alla regola sugli aiuti di importanza minore  ("de  minimis"),
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  Europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  Europea  agli  aiuti  "de
minimis". 
  Nel caso in cui l'impresa si avvalga del Regolamento  in  esenzione
(UE) n. 651/2014, dovra'  assumere  i  lavoratori  appartenenti  alle
categorie   svantaggiate   secondo   quanto   disposto   all'art.   2
(Definizioni), punto 4, di detto  Regolamento.  Nello  specifico,  si
definisce  lavoratore  svantaggiato  chiunque  soddisfi   una   delle
seguenti condizioni: 
  a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
  b) avere un'eta' compresa tra i 15 e i 24 anni; 
  c)  non  possedere  un  diploma  di  scuola   media   superiore   o
professionale (livello ISCED 3) o aver  completato  la  formazione  a
tempo pieno da non piu' di due anni e non avere  ancora  ottenuto  il
primo impiego regolarmente retribuito; 
  d) aver superato i 50 anni di eta'; 
  e) essere un adulto che vive solo con una o piu' persone a carico; 
  f) essere occupato in professioni o settori  caratterizzati  da  un
tasso di  disparita'  uomo-donna  che  supera  almeno  del  25  %  la
disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello  Stato
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al  genere
sottorappresentato; 
  g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro  e  avere
la necessita' di  migliorare  la  propria  formazione  linguistica  e
professionale o la propria esperienza  lavorativa  per  aumentare  le
prospettive di accesso ad un'occupazione stabile››. 
  Ai sensi dell'art. 2 (Definizioni), punto 99, del Regolamento  (UE)
n. 651/2014, si  definisce  lavoratore  molto  svantaggiato  chiunque
rientri in una delle seguenti categorie: 
  a) il lavoratore privo da almeno 24 mesi  di  impiego  regolarmente
retribuito; 
  b) lavoratore privo da  almeno  12  mesi  di  impiego  regolarmente
retribuito che appartiene a una delle categorie di cui  alle  lettere
da b) a g) della definizione di lavoratore svantaggiato››. 
  Nel caso di richiesta del Bonus Assunzionale relativo a  lavoratori
cosi' detti "svantaggiati" e/o  "molto  svantaggiati"  ai  sensi  del
Regolamento  (CE)  n.  651/2014,  art  32,  l'intensita'   dell'aiuto
concesso a valere sul presente Avviso Pubblico non dovra' superare il
50% o il  75%  dei  costi  ammissibili,  in  caso  di  assunzione  di
lavoratori con disabilita' ex art.33 del Regolamento stesso del costo
salariale lordo complessivo sostenuto dall'impresa  beneficiaria  per
ciascun lavoratore, durante un periodo massimo di 12 mesi  successivi
all'assunzione in caso di lavoratore  "svantaggiato"  e  di  24  mesi
successivi all'assunzione in caso di lavoratore "molto svantaggiato". 
  Ai fini  della  fruizione  del  contributo  Bonus  Assunzionale  in
adesione  al  Regolamento  (CE)  n.   651/2014,   l'assunzione   deve
comportare un incremento  occupazionale  netto,  da  intendersi  come
aumento del numero di dipendenti  presso  il  datore  di  lavoro  che
presenta istanza per accedere all'incentivo di una unita' lavorativa,
rispetto  alla  media  dei  lavoratori  occupati  nei   dodici   mesi
precedenti. Il rispetto del requisito  dell'incremento  occupazionale
deve  essere  verificato  in  concreto,  in  relazione  alle  singole
assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale. Ai
fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei
dipendenti e' calcolato in Unita' di Lavoro Annuo  (U.L.A.),  secondo
il  criterio   convenzionale   proprio   del   diritto   comunitario.
L'incentivo   e'   comunque    applicabile    qualora    l'incremento
occupazionale netto non si sia realizzato a causa  di  una  riduzione
del personale  nei  dodici  mesi  antecedenti  dovuta  ad  una  delle
seguenti motivazioni: 
  - dimissioni volontarie; 
  - invalidita'; 
  - pensionamento per raggiunti limiti d'eta'; 
  - riduzione volontaria dell'orario di lavoro; 
  - licenziamento per giusta causa. 
  Il calcolo della  forza  lavoro  mediamente  occupata  si  effettua
confrontando  il  numero  di  lavoratori  dipendenti  del   mese   di
riferimento con  quello  medio  dei  dodici  mesi  precedenti,  avuto
riguardo alla nozione di  "impresa  unica"  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione  del
18 dicembre 2013. 
  Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi del regime "de minimis"
ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013, in sede di  richiesta  di
erogazione del contributo, dovra' dichiarare all'IN.SAR. i contributi
gia'  ottenuti  che  incidano  sul  massimale  di  cui  al   suddetto
regolamento  comunitario,  nonche'  impegnarsi   a   comunicare   gli
ulteriori aiuti "de minimis" ricevuti fino all'eventuale  concessione
del contributo. 
  A tal proposito si precisa che l'importo  complessivo  degli  aiuti
"de minimis" concedibili ad una medesima impresa non deve superare il
massimale  di  euro  200.000,00,  su  un  periodo  di  tre   esercizi
finanziari (l'esercizio finanziario  entro  il  quale  il  contributo
viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti). 
  Gli aiuti non potranno  essere  concessi  alle  imprese  che  hanno
ricevuto e successivamente non restituito o depositato  in  un  conto
bloccato  determinati  aiuti,  dalla  Commissione  stessa  dichiarati
incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero. 
  Le imprese che non rilascino dichiarazione di  aver  (o  non  aver)
percepito altre forme di aiuto (compreso il "de  minimis")  a  valere
sulle   risorse   pubbliche   riportando   l'eventuale    indicazione
dell'ammontare di risorse gia' assegnate saranno escluse dall'accesso
agli incentivi previsti dal presente Avviso. 
  Art. 7 - Requisiti di ammissibilita' delle imprese beneficiarie 
  Possono partecipare al presente Avviso le imprese del settore delle
costruzioni  e  della  relativa  filiera,  aventi  sede  legale   e/o
operativa nel territorio della Regione Sardegna, ovvero che intendano
istituirla prima dell'avvio delle azioni  previste  dall'Avviso,  che
svolgano, in via principale o secondaria, un'attivita'  riconducibile
ai codici ATECO come riportati nell'Allegato B), cui si rimanda. 
  Potranno presentare domanda di partecipazione: 
  - Ditte individuali, societa' di  persone,  societa'  di  capitali,
cooperative; 
  - Consorzi di imprese individuali, di societa' e di cooperative. 
  Si precisa che l'appartenenza dell'impresa partecipante al  settore
ammesso sara' comprovata dal codice ATECO principale o secondario. La
eventuale risultanza di codici riferiti a classificazioni  precedenti
alla nuova classificazione delle  attivita'  economiche  ATECO  2007,
dovra' essere verificata secondo i raccordi in uso (vedi sito ISTAT),
al fine di evitare ingiustificate esclusioni. 
  Le imprese che intendano aderire, secondo  le  modalita'  descritte
nell'Art. 12, dovranno, a pena di inammissibilita' della  domanda  di
partecipazione, dichiarare di: 
  - essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento; 
  - possedere una situazione di regolarita' contributiva  per  quanto
riguarda  la  correttezza   nei   pagamenti   e   negli   adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 
  -  rispettare  le  norme  dell'ordinamento  giuridico  italiano  in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro  e  delle
malattie professionali, della sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela
dell'ambiente; 
  - rispettare le norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro  dei
disabili e tutte le normative in materia di lavoro in genere; 
  - non aver fatto ricorso alla CIG e/o alla CIGE,  per  qualsivoglia
motivo per un periodo non superiore a 3 mesi  negli  ultimi  12  mesi
(2), al netto dei periodi di CIG richiesta per intemperie  stagionali
e/o eventi metereologici; 
  - non aver  adottato  provvedimenti  di  licenziamento  individuale
negli ultimi 12 mesi2 rivolti a personale  con  la  stessa  qualifica
professionale della risorsa da assumere; 
  -  non  aver  fatto  ricorso  a  procedure  di   mobilita'   o   di
licenziamento collettivo negli ultimi 12 mesi2; 
  - non avere intrattenuto, direttamente o attraverso  altra  impresa
che presenti  assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti  con
quelli dell'impresa che assume, ovvero che risulti  con  quest'ultima
in rapporto di collegamento  o  controllo,  rapporti  di  lavoro  con
lavoratori successivamente  licenziati  per  i  quali  si  richiedano
benefici economici(3) . 
  - essere nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a  procedure
concorsuali e non devono trovarsi in stato di  insolvenza  dichiarato
secondo le norme di legge; 
  - non essere classificabili come  "imprese  in  difficolta'"  (come
definite dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato  per  il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'"),  ai
sensi del punto 2.2 della  Comunicazione  della  Commissione  Europea
(2014/C 249/01) relativa agli "Orientamenti sugli aiuti di Stato  per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese  non  finanziarie  in
difficolta'"; 
  - rientrare tra le imprese che hanno ricevuto  e,  successivamente,
non  rimborsato  o  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli   aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione  europea
al momento del pagamento dell'aiuto; 
  -  non  essere  incorsi  nelle   sanzioni   interdittive   di   cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n.  231
e ss.ii.mm.;  ovvero  l'esclusione  da  agevolazioni,  finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi. 
  I requisiti previsti ai fini della  partecipazione  alla  procedura
dovranno sussistere in capo al soggetto richiedente fin dalla data di
presentazione della relativa istanza e permanere per tutto il periodo
di impegno al mantenimento del rapporto  di  lavoro,  secondo  quanto
meglio specificato all'Art. 4 del presente Avviso. 
  Prima dell'erogazione degli incentivi, le imprese la cui istanza di
partecipazione sia stata ammessa, al fine di ottenerne la concessione
del contributo, dovranno dichiarare: 
  - che le attivita' previste nel Piano  di  Sviluppo  Aziendale  non
sono oggetto di altri finanziamenti pubblici,  salve  le  ipotesi  di
cumulabilita' degli incentivi di cui all'art. 4; 
  -  che   ottempereranno   ad   eventuali   condizioni   particolari
specificatamente indicate nel Piano di Sviluppo, nella Convenzione di
Regolamentazione P.I.M. e nel Contratto  di  Regolamentazione  Bonus,
sottoscritti con IN.SAR. e nel provvedimento che dispone l'erogazione
degli importi; 
  -  che   comunicheranno   tempestivamente   ad   IN.SAR.,   tramite
l'indirizzo di posta certificata, il mancato avvio  o  l'interruzione
del P.I.M.; 
  - che comunicheranno  ad  IN.SAR.,  tramite  l'indirizzo  di  posta
certificata, le variazioni intervenute nel proprio status giuridico e
operativo  che  alterino  o  modifichino  la  condizione  di  impresa
beneficiaria; 
  - che accetteranno eventuali controlli, da parte di IN.SAR, diretti
a verificare lo stato di attuazione del Piano ed  il  rispetto  degli
obblighi previsti dal presente Avviso e dal provvedimento che dispone
l'erogazione degli incentivi; 
  - che conserveranno,  per  5  anni  a  far  data  dalla  erogazione
dell'incentivo, tutti i documenti relativi alle  attivita'  derivanti
dalla partecipazione al  presente  Avviso  Pubblico  sotto  forma  di
originali o di copie autenticate su  supporti  comunemente  accettati
(4) , che comprovino l'effettivita' della spesa sostenuta; 
  - che si impegneranno, in caso di richiesta del contributo  per  un
Piano di Inserimento Mirato,  al  rispetto  di  tutte  le  previsioni
normative relative all'inserimento del destinatario; 
  - che rispetteranno gli obblighi specifici  previsti  dal  presente
Avviso e gli altri obblighi stabiliti dalla normativa richiamata. 
  Sono  escluse  dal  presente  Avviso  tutte  le   imprese   private
sottoposte a qualche forma di influenza pubblica tale da poter essere
comprese nella casistica di organismi pubblici ai sensi dell'art.  3,
comma 26 del D.lgs. n. 163/2006. 
  Il possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  sara'
attestato con dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai
sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del  D.P.R.  n.  445  del
28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni. 
  La non veridicita' dei dati  dichiarati  potra'  essere  contestata
durante tutte le fasi del procedimento e determinare  la  conseguente
decadenza della domanda di partecipazione all'avviso  pubblico  o  la
revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R.  445
del 28/12/2000. 
  Art. 8 - Revoca del finanziamento 
  IN.SAR. provvedera' a disporre la revoca dei  finanziamenti  e/o  a
richiedere la restituzione  delle  somme  erogate,  maggiorate  degli
interessi legali, al verificarsi di una  delle  seguenti  ipotesi  di
inosservanza degli obblighi e dei vincoli richiamati all'art.  7  del
presente Avviso. 
  Art. 8.1 - Casi di revoca del finanziamento 
  Le  domande  delle   imprese   beneficiarie   dei   contributi   si
intenderanno decadute e/o le eventuali agevolazioni concesse  saranno
sottoposte a revoca nei seguenti casi: 
  - nel caso in cui, a seguito di richiesta da parte  di  IN.SAR.  di
documentazione    integrativa     necessaria     al     proseguimento
dell'istruttoria di ammissibilita' iniziale o di  consuntivo  finale,
l'impresa  non  adempia  all'invio,   a   mezzo   posta   elettronica
certificata    all'indirizzo    protocollo@pec.icoedili.it,     della
documentazione richiesta entro e non oltre  trenta  giorni  liberi  e
consecutivi dal ricevimento della richiesta stessa; 
  - qualora, a seguito di richiesta da parte di IN.SAR  di  adempiere
all'attivazione  delle  misure  previste  dal  Piano   di   Sviluppo,
l'impresa beneficiaria non provveda  entro  e  non  oltre  i  termini
previsti dal presente Avviso e dal contratto di regolamentazione  PIM
e Bonus assunzionale; 
  - ove, a seguito  di  controlli  e/o  ispezioni,  si  riscontri  la
mancanza   dei   requisiti   necessari   per   l'ottenimento    delle
agevolazioni; 
  - qualora la richiesta di erogazione degli incentivi e la  relativa
rendicontazione  allegata  non  venga  trasmessa  entro  il   termine
previsto dal contratto di regolamentazione PIM e Bonus assunzionale; 
  - nei casi in cui eventuali controlli da parte di IN.SAR.  rilevino
l'insussistenza  delle  condizioni  previste  dall'Avviso   e   dalla
normativa vigente; 
  - in caso di inosservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti,
delle norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; 
  - in  caso  di  inottemperanza,  entro  i  termini  intimati,  alla
richiesta da parte di INSAR di  regolarizzazione  di  DURC  risultato
irregolare; 
  - in tutti i casi previsti nel successivo punto  8.2  del  presente
articolo. 
  Art. 8.2 - Restituzione somme erogate e/o mancata erogazione  degli
incentivi 
  In caso di interruzione del contratto di  lavoro  con  il  soggetto
disoccupato assunto con il Progetto  ICO  Edili,  il  relativo  Bonus
Assunzionale  previsto  sara'  riparametrato  secondo   le   seguenti
modalita': 
  - in caso di dimissioni,  licenziamento  per  giusta  causa  e  per
giustificato  motivo  soggettivo  (non  impugnati  dal   dipendente),
all'impresa sara' riconosciuto un  importo  corrispondente  ai  ratei
mensili maturati fino all'interruzione del rapporto, su una  base  di
calcolo di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato  e  di  12
mesi per il contratto a tempo determinato; 
  -  In  caso  di  dimissioni  per  giusta   causa   (non   impugnato
dall'impresa) e  licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo,
all'impresa verra' disposta la revoca dell'intero contributo. 
  Qualora l'importo del contributo sia gia'  stato  erogato,  IN.SAR.
provvedera' alla richiesta di restituzione delle somme.  In  caso  di
inottemperanza alla richiesta di restituzione,  IN.SAR.  si  rivarra'
sulla fideiussione per il recupero  di  quanto  gia'  erogato  e  non
dovuto, maggiorato degli interessi legali calcolati a  partire  dalla
data di erogazione. 
  Art. 9 - Requisiti dei soggetti destinatari dell'intervento 
  Tramite  il  presente  Avviso,  le  imprese  beneficiarie   possono
attivare le misure di politica attiva previste a favore  di  soggetti
disoccupati(5) e percettori e non di misure di sostegno  al  reddito,
residenti in Sardegna e di eta' uguale  o  superiore  a  18  anni.  I
percettori partecipanti al P.I.M.  non  avranno,  invece,  diritto  a
ricevere la borsa prevista dall'Avviso. 
  Art. 10 - Modalita' di realizzazione degli interventi 
  L'impresa che intende aderire al presente  avviso,  all'atto  della
domanda di partecipazione dovra' esplicitare  il  proprio  fabbisogno
indicando la tipologia contrattuale e il relativo numero  di  risorse
che  intende   inserire.   Dovra'   altresi'   indicare   la   durata
dell'eventuale   Piano   di    Inserimento    Mirato,    propedeutico
all'assunzione. 
  Al termine della fase istruttoria delle istanze  di  partecipazione
di cui  al  successivo  art.  13,  le  imprese  ammesse  definiranno,
attraverso il Piano di Sviluppo Aziendale che disciplina le modalita'
e le tempistiche di realizzazione delle attivita', il  fabbisogno  di
competenze ed elaboreranno la  Domanda  di  Lavoro  con  l'assistenza
degli operatori IN.SAR. 
  Entro  60  giorni  dalla  sottoscrizione  del  Piano  di  Sviluppo,
attraverso il Sistema  Informativo  del  Lavoro  e  della  Formazione
Professionale - S.I.L. Sardegna (www.sardegnalavoro.it),  le  imprese
dovranno  procedere  alla  selezione  dei  candidati  utilizzando  il
servizio on line per l'incontro tra domanda e offerta (Borsa Lavoro). 
  Al fine di consentire l'attivazione del meccanismo di incontro  tra
domanda e  offerta  di  lavoro,  anche  i  potenziali  candidati,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  9  del  presente  Avviso
pubblico, dovranno provvedere a registrarsi, seguendo le  indicazioni
fornite nel suindicato portale e  rendersi  disponibili  all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro. 
  Una volta individuati i  profili  professionali  di  interesse,  le
imprese dovranno contattare i candidati e procedere  alla  selezione,
ai fini dell'assunzione o dell'inserimento in un Piano di Inserimento
Mirato. La rilevazione dei profili  verra'  realizzata  dal  SIL  che
proporra' i profili rispondenti alle esigenze dell'impresa. 
  Le modalita'  di  funzionamento  del  meccanismo  di  incontro  tra
domanda e offerta di lavoro sono esplicate nei  tutorial  disponibili
sul sito www.icoedili.it. 
  Avvio del P.I.M. e assunzione dei candidati selezionati 
  Preventivamente all'assunzione, entro 30 giorni dalla selezione dei
candidati, l'impresa e il  soggetto  selezionato  dovranno  procedere
alla sottoscrizione di una apposita  Convenzione  e  di  un  relativo
Progetto Formativo  che  regolamentano  i  rapporti  derivanti  dalla
attivazione del Piano di Inserimento Mirato. 
  Entro il  termine  di  30  giorni  dalla  conclusione  del  P.I.M.,
l'impresa dovra' selezionare i partecipanti  che  avranno  portato  a
conclusione il piano, individuare quelli idonei  e  formalizzarne  la
relativa  assunzione,  pena  la  decadenza  dai   benefici   previsti
dall'Avviso. 
  Qualora l'impresa non intenda attivare preventivamente il Piano  di
Inserimento Mirato,  potra'  procedere  direttamente  all'assunzione,
entro 30 giorni dalla selezione delle risorse idonee, previa  stipula
di un Contratto di regolamentazione del Bonus Assunzionale, a pena di
decadenza dai benefici previsti dall'Avviso. 
  In sede di definizione del Piano di Sviluppo Aziendale  le  imprese
beneficiarie   potranno   far   valere   le   assunzioni   effettuate
successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al
presente avviso purche' effettuate nel rispetto dei requisiti e delle
modalita' di attuazione delle misure previste dal presente avviso. 
  Art. 11 - Modalita' di erogazione degli incentivi e garanzie 
  Art. 11.1 - Bonus assunzionale 
  Il Bonus  assunzionale,  secondo  l'importo  definito  in  base  ai
criteri previsti nell'art.  4  dell'Avviso,  verra'  erogato,  previo
assoggettamento dello stesso ad eventuali ritenute fiscali  come  per
legge,  in  un'unica  soluzione  mediante  la   presentazione   della
richiesta di liquidazione: 
  - al termine del periodo di vincolo del mantenimento  del  rapporto
di lavoro, pari a 24 in caso di contratto  a  tempo  indeterminato  e
pari a 12 mesi nel contratto a  tempo  determinato,  previa  verifica
amministrativo-contabile delle somme rendicontate secondo  le  regole
del Vademecum vigente. 
  - durante il periodo di vincolo del mantenimento  del  rapporto  di
lavoro di cui al punto precedente, a seguito della  presentazione  di
apposita fideiussione bancaria o assicurativa  per  un  importo  pari
all'entita' dell'importo del contributo richiesto,  maggiorato  della
somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente, da calcolare
in base alla durata della polizza. La durata della  polizza  e'  pari
alla durata del vincolo, posto in capo all'impresa, del  mantenimento
del rapporto di lavoro, come meglio specificato all'Art. 4. 
  La  fideiussione  sara'  svincolata  a  seguito   delle   verifiche
amministrativo-contabili e della certificazione da parte  di  IN.SAR.
delle somme rendicontate secondo le regole del  F.S.E.  previste  dal
Vademecum attualmente in vigore. 
  Art. 11.2 - Contributo per il P.I.M. 
  Il contributo P.I.M., secondo l'importo definito in base ai criteri
previsti  nell'art.  4  dell'Avviso,  verra'  erogato   in   un'unica
soluzione dietro presentazione di documentazione idonea ad  attestare
il  corretto  svolgimento  delle  attivita'   previste   nel   P.I.M.
sottoscritto dalle parti: 
  - alla conclusione del piano prevista nel P.I.M.; 
  -  in  caso  di  interruzione  anticipata  al  fine  di   procedere
all'assunzione (il contributo verra'  parametrato  sulla  base  della
durata effettiva del piano stesso); 
  - in caso di interruzione anticipata per  volonta'  del  lavoratore
(il contributo verra' parametrato sulla base della  durata  effettiva
del piano stesso). 
  In  ogni  caso,  il  contributo  sara'  erogato  a  condizione  che
l'impresa presenti la rendicontazione delle spese  sostenute  secondo
le regole del F.S.E. previste dal Vademecum  attualmente  in  vigore,
previa verifica amministrativo-contabile e certificazione da parte di
IN.SAR. 
  Art. 12 - Modalita' di presentazione delle domande di adesione 
  Le imprese interessate, in possesso dei requisiti di ammissibilita'
indicati nell'Art. 7, potranno aderire all'Avviso pubblico secondo le
modalita' descritte nel presente articolo. 
  La  domanda  di  partecipazione,  previa  registrazione  sul   sito
www.icoedili.it, dovra'/potra' essere compilata on line,  secondo  il
modello appositamente predisposto (Allegato A),  datata,  timbrata  e
sottoscritta dal legale rappresentate o da  un  suo  delegato,  anche
digitalmente, e  dovra'  essere  trasmessa  -  secondo  le  modalita'
descritte di seguito - all'IN.SAR., unitamente alla documentazione di
seguito elencata,  nel  rispetto  della  tempistica  e  delle  regole
descritte. 
  Per accedere alle agevolazioni previste  dall'Avviso,  il  soggetto
richiedente dovra' trasmettere, tramite pec, i seguenti documenti: 
  1. La domanda di partecipazione e di dichiarazione del possesso dei
requisiti, utilizzando gli appositi allegati (Allegato A); 
  2. La procura, nel caso in cui la domanda venga sottoscritta da  un
procuratore   del   titolare/rappresentante    legale    dell'impresa
richiedente; 
  3.  Il  documento  di  identita',  in  corso  di   validita',   del
titolare/rappresentante legale dell'impresa o del procuratore  munito
di poteri di firma; 
  4. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
  La documentazione dovra' essere inviata in  formato  PDF  e  dovra'
avere le seguenti caratteristiche: 
  • risoluzione massima di 150 dpi; 
  • pagine leggibili e correttamente orientate; 
  • formato standard A4; 
  • gli allegati dovranno essere continui ma distinti  per  tipologia
(domanda di partecipazione Allegato A .pdf - Procura del delegato dal
rappresentante legale.pdf - Documento di identita' del rappresentante
legale o del delegato.pdf). 
  Le domande di partecipazione potranno essere presentate  una  volta
trascorsi i 90 giorni dalla pubblicazione del presente  avviso  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  dalle  ore  10.00  del
giorno 04 settembre 2017 e fino alle ore 19.00 del giorno 16  ottobre
2017. 
  La documentazione sopra  elencata,  compilata  e  sottoscritta  dal
titolare/legale rappresentante o da un suo delegato munito di  poteri
di firma, dovra' essere inviata - a pena di esclusione -  ad  IN.SAR.
esclusivamente  tramite  Posta  Elettronica  Certificata   (PEC)   al
seguente indirizzo: protocollo@pec.icoedili.it entro e  non  oltre  i
termini sopra indicati. 
  La mail di trasmissione dovra' riportare  nel  campo  "Oggetto"  la
seguente dicitura: "Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico ICO
Edili". 
  Art. 13 - Istruttoria delle domande di partecipazione 
  Le  domande  di  partecipazione  trasmesse  saranno  esaminate   da
apposita Commissione composta da un  rappresentante  dell'Assessorato
regionale del Lavoro e due rappresentanti IN.SAR. in base  all'ordine
cronologico di invio telematico delle stesse e previa verifica  della
sussistenza   delle   condizioni   di   ammissibilita'   di   seguito
esplicitate.  L'ordine  di  invio  sara'  comprovato  dalla  data   e
dall'orario di spedizione risultante dalla PEC. 
  L'istruttoria  prevede  la  verifica  della  presenza  di  tutti  i
documenti  richiesti  e  la  conformita'  di  essi  alle   previsioni
dell'Avviso. 
  Sulla base dell'ordine di invio telematico, verranno elaborati  due
elenchi distinti per tipologia di contributo richiesto: 
  - Elenco A: Richiesta Bonus per assunzioni a tempo indeterminato; 
  - Elenco B: Richiesta Bonus per  assunzioni  a  tempo  determinato,
minimo 12 mesi. 
  Verranno finanziate prioritariamente  le  richieste  dell'Elenco  A
(Richiesta Bonus per assunzioni a tempo indeterminato)  e,  solo  nel
caso  di  esaurimento  del  predetto   elenco,   si   procedera'   al
finanziamento dell'Elenco B (Richiesta Bonus per assunzioni  a  tempo
determinato). 
  Le domande verranno finanziate sino ad  esaurimento  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3. 
  Nell'eventualita' di esaurimento delle risorse disponibili, in caso
di istanze pervenute lo stesso giorno, nella  stessa  ora,  minuto  e
secondo di spedizione, verra' finanziata  la  richiesta  dell'impresa
che dichiarera' di voler assumere il maggior numero di lavoratori  e,
nel  caso  di  ulteriore  parita',  si  procedera'  ad  un   pubblico
sorteggio. 
  Al fine della concessione  degli  incentivi,  il  Responsabile  del
procedimento per le sole domande esitate positivamente,  determinera'
il provvedimento di ammissione. 
  Saranno considerate inammissibili le istanze: 
  -     prive     della     sottoscrizione      dell'istanza      del
titolare/rappresentante legale o del suo delegato 
  -  provenienti  da  imprese  non  ammissibili,  in  base  a  quanto
stabilito nell'Art. 7; 
  - pervenute prima dell'apertura e  dopo  la  chiusura  dei  termini
indicati nel presente Avviso; 
  -  pervenute  con  modalita'  differenti  da  quelle  indicate  nel
presente Avviso; 
  - non conformi agli obblighi ed alle prescrizioni formali stabilite
dall'Avviso. 
  Ferme  restando  le  suddette   cause   di   inammissibilita',   ad
integrazione  delle  istanze  che  risultassero  incomplete   IN.SAR.
richiedera'   la   documentazione   ritenuta   necessaria   ai   fini
dell'espletamento dell'attivita' istruttoria. 
  Le integrazioni documentali saranno richieste  da  IN.SAR.  tramite
PEC  e  dovranno  essere  inviate  dall'impresa  destinataria   della
relativa richiesta, tramite la propria casella di posta  certificata,
entro e non oltre il termine  di  15  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta, al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.icoedili.it 
  L'istanza  oggetto  di  richiesta   di   integrazione   documentale
manterra' lo stesso numero di protocollo e verra'  istruita  in  base
all'ordine di spedizione della domanda originariamente trasmessa. 
  L'esito della valutazione delle istanze sara' pubblicato  sul  sito
internet di IN.SAR. www.insar.it e sul sito internet  www.icoedili.it
. Il provvedimento di concessione  provvisoria  dell'incentivo  sara'
comunicato via PEC alle aziende beneficiarie. 
  Per le domande esitate negativamente sara' adottato un preavviso di
diniego, comunicato ai sensi dell'articolo 10 -  bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
  L'esito  della   valutazione   delle   istanze   ammesse   ma   non
finanziabili, per  intervenuto  esaurimento  dei  fondi  disponibili,
sara' pubblicato sul sito internet di IN.SAR. www.insar.it e sul sito
internet www.icoedili.it 
  Art. 14 - Motivi di esclusione 
  Le imprese la cui domanda sia stata ritenuta ammissibile,  ai  fini
della concessione  degli  incentivi  previsti  dal  presente  Avviso,
dovranno dichiarare, a pena di esclusione: 
  a) di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il
de minimis) a valere su  risorse  pubbliche,  riportando  l'eventuale
indicazione dell'ammontare di risorse gia' assegnate; 
  b) di non essere in stato di fallimento,  liquidazione,  concordato
preventivo, cessazione d'attivita' o in ogni altra situazione analoga
risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o
regolamenti nazionali; 
  c) che non sussistono cause ostative alla concessione di contributi
per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali ai sensi degli  artt.
3 e 7  della  legge  19.3.1990,  n.  55  e  successive  modifiche  ed
integrazioni "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di stampo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
pericolosita' sociale"; 
  d) che non sono state pronunciate  condanne  per  reati  contro  la
pubblica amministrazione in  capo  alla  persona  fisica  interessata
ovvero  al  rappresentante  legale  o   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione muniti di poteri gestori o di rappresentanza per  gli
altri soggetti privati. 
  Art. 15 - Monitoraggio e controllo 
  IN.SAR. svolgera' un'attivita' di monitoraggio  e  controllo  sullo
stato di attuazione dei Piani di Sviluppo Aziendali sottoscritti  con
le imprese, secondo le modalita' di seguito indicate: 
  Bonus assunzionali 
  Il rispetto dell'obbligo, da parte delle imprese  beneficiarie,  di
garantire la stabilita' dei rapporti di  lavoro  attivati  grazie  ai
bonus  assunzionali,  per  la  durata  prevista  dall'Avviso,   sara'
verificato  sia  attraverso  richieste  periodiche  alle  imprese  di
trasmissione dei documenti idonei  ad  attestare  la  permanenza  dei
rapporti di lavoro, sia attraverso verifiche, effettuate  da  IN.SAR.
con altrettanta periodicita', sul SIL Sardegna. 
  Contributo per il P.I.M. 
  IN.SAR.  monitorera'  il  regolare   svolgimento   dei   Piani   di
Inserimento Mirato avviati attraverso l'effettuazione  di  visite  in
loco - da effettuarsi con  proprio  personale  -  presso  le  imprese
beneficiarie. 
  A tal fine, quest'ultime dovranno nominare un  referente  aziendale
cui IN.SAR. potra' rivolgersi per acquisire e verificare la  presenza
della documentazione relativa all'attuazione  del  P.I.M.  e  la  sua
corrispondenza alle previsioni stabilite al  riguardo  nel  Piano  di
Sviluppo e nel Progetto P.I.M. Qualora le attivita'  di  monitoraggio
svolte da IN.SAR. dovessero evidenziare  il  mancato  rispetto  degli
obblighi e delle previsioni stabiliti dal presente Avviso, dal  Piano
di Sviluppo Aziendale e dagli atti correlati, le imprese inadempienti
incorreranno nelle sanzioni da questi previste. 
  Art. 16 - Pubblicita' e informazioni sull'avviso 
  Tutte  le  informazioni  concernenti  la  presente  procedura  sono
disponibili sul sito  dell'IN.SAR.  (www.insar.it)  e  nel  sito  del
Progetto ICO edili (www.icoedili.it); gli  eventuali  chiarimenti  di
carattere  procedurale  e   tecnico-amministrativi   possono   essere
richiesti  ad  IN.SAR.   agli   indirizzi   di   posta   elettronica:
protocollo@pec.icoedili.it e info@icoedili.it 
  Eventuali richieste  di  chiarimenti  e  precisazioni  rispetto  al
contenuto del presente Avviso potranno essere inviate agli  indirizzi
di posta soprarichiamati entro le ore  10:00  del  giorno  20  luglio
2017. Le risposte saranno pubblicate, entro il giorno 26 luglio 2017,
nell'area dedicata alle F.A.Q. nel sito www.icoedili.it 
  Le misure offerte dall'Avviso riceveranno la massima divulgazione e
promozione,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  criteri   di
uniformita' e dei principi di trasparenza e parita'  di  trattamento.
Del presente Avviso viene data pubblicita' mediante pubblicazione nel
sito dell'IN.SAR. (www.insar.it), nel sito  del  Progetto  ICO  Edili
www.icoedili.it,     sui     siti     della     Regione      Sardegna
(www.regione.sardegna.it e www.sardegnalavoro.it). 
  Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
  Tutti  i  dati  personali  di  cui  IN.SAR.  verra'   in   possesso
nell'espletamento  del  presente  procedimento  verranno  raccolti  e
trattati nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 196/2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e
integrazioni. Titolare del trattamento  dei  dati  e'  IN.SAR.  nella
persona dell'Amministratore Delegato. Il trattamento dei  dati  sara'
effettuato su supporto cartaceo  e/o  informatico  con  modalita'  in
grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento  potranno  essere
esercitati i diritti di cui all'art. 7  del  Decreto  Legislativo  n.
196/2003, scrivendo a: IN.SAR. S.p.A.  -  via  Mameli,  228  -  09123
Cagliari. I dati raccolti saranno trattati soltanto ed esclusivamente
per i fini istituzionali dell'Avviso, o per studi statistici, per  il
monitoraggio  dei  risultati  del  Progetto,  o  per  altre   diverse
finalita' scientifiche, anche da parte di soggetti terzi  individuati
specificamente. 
  Art. 18 - Responsabile del procedimento 
  Il Responsabile del procedimento e' il Dott. Giovanni Poggiu. 
  Art. 19 - Foro competente 
  Per tutte  le  controversie  che  si  dovessero  verificare  con  i
soggetti partecipanti o comunque coinvolti nel Progetto I.C.O.  Edili
sara' competente il foro di Cagliari. 
  ________ 
  Note: 
  (1) Il contratto di apprendistato, ai fini del presente avviso, ove
applicabile, e' equiparato al contratto a tempo  indeterminato,  come
per legge  (art.41,  comma  1°  D.lgs.  81/2015)  quando  il  periodo
formativo e' pari o superiore a 24 mesi. Cio' in  quanto  la  durata,
anche  minima,  del  suo   periodo   e'   stabilita   dagli   accordi
interconfederali e dai CCNL stipulati  dalle  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale in  ragione
del tipo di qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali  da
conseguire. 
  (2) Salvo diverse previsioni normative specifiche di settore a tale
limite temporale. 
  (3) Legge 223/1991 e Sentenza della Corte di Cassazione,  n.  13583
del 02/07/2015. 
  (4) Per "supporti comunemente accettati" si intendono: fotocopie di
documenti originali, microschede  di  documenti  originali,  versioni
elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente
in formato elettronico. 
  (5) Come definito dal D.lgs. 150 del 14 settembre 2015. 
  IN.SAR. S.p.A. 

                      L'amministratore delegato 
                        dott. Antonello Melis 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.