N. 34
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
6 giugno 1997
N. 34
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
6 giugno 1997 (della provincia autonoma di Bolzano)
Sanita' pubblica - Determinazione, con decreto del Ministro della
sanita', di termini e sanzioni in ordine alla gestione economico
finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere - Statuizione che regioni e province autonome
completino, entro il 31 dicembre 1997, l'emanazione delle norme
previste in materia dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, e ne verifichino successivamente l'attuazione -
Statuizione, altresi', che regioni e province autonome provvedano
a comminare, e quindi a irrogare, per le eventuali inadempienze
dei direttori generali, individuati come amministratori
responsabili delle suddette unita' e aziende, sanzioni monetarie
mediante decurtazione fino al dieci per cento del trattamento
economico in godimento - Denunciata interferenza di tali
disposizioni, nelle parti in cui si riferiscono alle province
autonome, con le potesta' legislative e amministrative ad esse
spettanti, in base agli artt. 9, n. 10, e 16, statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, in materia di igiene, sanita' ed
assistenza ospedaliera, e specificatamente, in base all'art. 2
delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 28 marzo
1975, n. 474 (come sostituito dall'art. 1, d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 267) riguardo al funzionamento e alla gestione delle
istituzioni ed enti sanitari, per la mancanza, anzitutto, nelle
indicate statuizioni, di fondamento legislativo in quanto, essendo
state emanate - come dichiarato in preambolo - ai sensi dell'art.
1, comma 33, legge 23 dicembre 1996, n. 662, non tengono conto
dell'altra norma dello stesso art. 1, che, al comma 143,
stabilisce che le disposizioni dei commi da 1 a 44 "non si
applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di
Trento e di Bolzano" - Deduzione, inoltre, in via strettamente
subordinata, qualora il decreto in questione dovesse essere
considerato quale atto regolamentare, della violazione del
principio posto dall'art. 2 e 4 delle Norme di attuazione
statutaria emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 secondo cui
nelle materie di competenza delle province autonome neppure la
legge puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative
(comprese quelle di vigilanza e di accertamento di violazioni)
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale
e le relative Norme di attuazione, nonche', qualora l'impugnato
provvedimento dovesse essere considerato come atto di indirizzo,
della violazione dei principi posti dagli artt. 1 e 3 dello stesso
decreto legislativo, sia perche' non sottoposto al parere delle
province, sia perche' non si limita a stabilire obiettivi e
risultati - Denunciata incidenza, infine, sul precetto dell'art.
107 dello statuto speciale circa le garanzie e la speciale
procedura da osservarsi per l'approvazione delle Norme di
attuazione.
(Decreto del Ministro della sanita' 25 febbraio 1997).
(Statuto Trentino-Alto Adige artt. 9, n. 10, 16 e 107; d.P.R. 28
marzo 1975, n. 474, art. 2, sostituito dal d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 267, art. 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1, 2, 3 e 4).
(097C0625)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 18-6-1997)
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