Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Introduzione, con decreto-legge, della
mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali -
Mancata partecipazione della parte costituita, senza giustificato
motivo - Condanna al versamento, all'entrata del bilancio dello
Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio - Posticipazione della decorrenza
dell'applicazione della disciplina - Obbligatorieta' della
mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia) - convertito, con modificazioni, nella
legge 9 agosto 2013, n. 98 - art. 84, comma 1, lettera b), che
inserisce il comma 1-bis all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali); stesso d.l.
n. 69 del 2013, art. 84, comma 1, lettera i), nella parte in cui
aggiunge il comma 4-bis, secondo periodo, all'art. 8 del citato
d.lgs. n. 28 del 2010; nonche' il medesimo art. 84, comma 2; d.lgs.
n. 28 del 2010, art. 5, comma 4, lettera a).
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(T-190097)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-2019)
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