N. 200 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2006

Ordinanza emessa il 13 giugno 2006 dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto nel procedimento penale a carico di Cito Giancarlo ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita' di trattamento, tra l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e quello assolto all'esito del giudizio ordinario - Violazione del principio della parita' delle parti - Lesione del principio della obbligatorieta' dell'azione penale. - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilita', dichiarata con ordinanza non impugnabile, dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita' di trattamento, tra l'imputato assolto all'esito del giudizio abbreviato e quello assolto all'esito del giudizio ordinario - Violazione del principio della parita' delle parti - Lesione del principio della obbligatorieta' dell'azione penale. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112. (007C0439) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 11-4-2007)

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