N. 200
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 giugno 2006
Ordinanza emessa il 13 giugno 2006 dalla Corte di appello di Lecce -
Sezione distaccata di Taranto nel procedimento penale a carico di
Cito Giancarlo ed altri
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui
all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e'
decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita'
di trattamento, tra l'imputato assolto all'esito del giudizio
abbreviato e quello assolto all'esito del giudizio ordinario -
Violazione del principio della parita' delle parti - Lesione del
principio della obbligatorieta' dell'azione penale.
- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito
dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina
transitoria - Inammissibilita', dichiarata con ordinanza non
impugnabile, dell'appello proposto dal pubblico ministero contro
una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della
novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita'
di trattamento, tra l'imputato assolto all'esito del giudizio
abbreviato e quello assolto all'esito del giudizio ordinario -
Violazione del principio della parita' delle parti - Lesione del
principio della obbligatorieta' dell'azione penale.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
(007C0439)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 11-4-2007)
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