N. 116 SENTENZA 21 marzo - 5 aprile 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Regione Calabria - Soppressione delle gestioni liquidatorie delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Sopravvenienze attive e passive delle gestioni soppresse - Prevista pertinenza delle aziende sanitarie competenti, con iscrizione, a tal fine, delle disponibilita' finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel conto «Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie» - Violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilita', con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, art. 22, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1. Sanita' pubblica - Regione Calabria - Soppressione delle gestioni liquidatorie delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Prevista utilizzabilita' delle momentanee disponibilita' di cassa gia' utilizzabili per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 1999 per l'estinzione dei debiti delle ASL - Violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilita', con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, art. 22, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1. (007C0487) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 11-4-2007)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.