Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Regione Calabria - Soppressione delle gestioni
liquidatorie delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici
pregressi facenti capo alle USL - Sopravvenienze attive e passive
delle gestioni soppresse - Prevista pertinenza delle aziende
sanitarie competenti, con iscrizione, a tal fine, delle
disponibilita' finanziarie dei conti correnti accesi presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel conto
«Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie» - Violazione del
principio fondamentale della legislazione statale in materia di
tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le
relative contabilita', con conseguente pregiudizio per la tutela
dei creditori - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, art. 22,
comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 1994,
n. 724, art. 6, comma 1.
Sanita' pubblica - Regione Calabria - Soppressione delle gestioni
liquidatorie delle USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici
pregressi facenti capo alle USL - Prevista utilizzabilita' delle
momentanee disponibilita' di cassa gia' utilizzabili per il
pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 1999 per l'estinzione
dei debiti delle ASL - Violazione del principio fondamentale della
legislazione statale in materia di tutela della salute sulla
distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilita', con
conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, art. 22,
comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 1994,
n. 724, art. 6, comma 1.
(007C0487)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 11-4-2007)
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