N. 381 SENTENZA 12 - 31 luglio 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso della regione Trentino-Alto Adige - Finanza regionale Norme urgenti in materia di finanza locale e rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni - Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome - Carenza di interesse della regione in ordine alla impugnazione delle norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano Inammissibilita' parziale della questione. (D.-L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, artt. 18, 19 e 20, lettere b), c), d) ed e)). (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 69 e segg.; Cost., artt. 3, 32, 81, quarto comma, 97, 116 e 119). Ricorsi delle regioni Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano - Finanza regionale - Norme urgenti in materia di finanza locale e rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Omessa convocazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale si e' approvato il D.-L. impugnato - Asserita violazione delle norme statutarie che tale convocazione impongono Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, artt. 18, 19 e 20). (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 40 e 52, ultimo comma; statuto speciale regione Sardegna, art. 47, ultimo comma; statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 44, ultimo comma; statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, art. 44). Ricorsi delle regioni Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, province autonome di Trento e Bolzano - Finanza regionale - Norme urgenti in materia di finanza locale e rapporti finanziari fra Stato e regioni Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano - Esclusione dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario nazionale Asserita violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni e province ad autonomia speciale, nonche' del principio della copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alle norme impugnate - Ingiustificata discriminazione delle regioni ad autonomia speciale rispetto alle regioni ordinarie Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di tutela della salute dei cittadini Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni. (D.-L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, artt. 18, 19 e 20). (Cost., artt. 3, 32, 53 e 81, quarto comma, 97, 116, e 119; statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 69 e seguenti; statuto regione Sardegna, artt. 3, 4, 5 e 6 e titolo terzo; statuto regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4 e titolo terzo; statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6, 7, 8 e titolo quarto; statuto regione Sicilia, artt. 17 e 38). (090C0992) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 8-8-1990)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.