N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 gennaio 1998

N. 2 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998 (della regione Emilia-Romagna) Caccia - Attuazione della direttiva 409/79 CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997 - Modalita' di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva, previste dall'art. 9, lett. c), della stessa, per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita' - Prevista adozione di tali deroghe da parte delle regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, con indicazione, nei relativi provvedimenti, delle giustificazioni delle deroghe, tenuto conto dell'entita' della popolazione della singola specie, e di precisate valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria; dell'esame delle diverse soluzioni alternative praticabili per soddisfare gli interessi tutelati; dei mezzi, impianti e metodi di cattura o di abbattimento, dei tempi e luoghi di esercizio della deroga e del termine finale della sua operativita' ecc. - Estensione di detta disciplina anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4, comma 4, legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Individuazione dell'autorita' abilitata a dichiarare che le prescritte condizioni sono realizzate, nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Asserita impossibilita' che il provvedimento in questione (sicuramente non configurabile, in difetto dei presupposti necessari, e in particolare per la mancata intesa con le regioni ora prevista dall'art 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come atto di indirizzo e coordinamento) trovi fondamento nell'art. 18, comma 3 (impropriamente richiamato nel preambolo) della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n 157, o in un interesse nazionale, posto che, secondo il diritto comunitario (ved. sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996 e parere della Commissione UE del 7 agosto 1997) le deroghe previste dalla citata direttiva non possono operarsi attraverso una "statuizione in generale", mediante l'elenco delle specie cacciabili - oggetto dell'art. 18, comma 3 - ma disponendo in concreto in relazione alle diverse situazioni locali - Conseguente lamentata incidenza - sicuramente illegittima (anche di fronte al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni sancito dall'art. 5 della Costituzione) - in quanto operata con un atto di mero carattere amministrativo - sulle competenze spettanti alle regioni, in base agli artt. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione, in materia di caccia nonche', per quanto attiene alle procedure di esecuzione delle direttive comunitarie, in base alle norme degli artt. 6 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e alle stesse trasferite dall'art 99 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, concernenti le condizioni sostanziali e i limiti delle deroghe integralmente riproduttive di quelle della Direttiva CEE, - di cui non si contesta l'obbligatorieta' derivante comunque dalla immediata applicabilita' della direttiva comunitaria, ma solo il coinvolgimento, in quanto inserite nel decreto, nei vizi di fondo dello stesso - ma specialmente alla prevista sopra cennata intesa delle regioni, riguardo all'adozione delle deroghe, con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole, che al pari dell'anche previsto intervento dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, comporta un inammissibile procedimento di codecisione, e un sostanziale controllo di merito, da parte dello Stato sugli atti delle regioni, non consentito dall'art. 125, comma primo, della Costituzione - Richiami alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997). (Cost., artt. 5, 117, primo comma, 118, primo comma, 125, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 6 e 99; legge 11 febbraio 1992, n. 157; legge 11 marzo 1992, n. 157, art. 118, comma 3; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt, 1, comma 2 e 2, comma 2; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8). (098C0006) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 4-2-1998)

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